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Legge

L.R. Puglia 19/2001

Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - articolo 26.(•)

Normativa regionaleL.R. Puglia 19/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Puglia n. 19/2001 dispone misure urgenti e straordinarie per censire aree industriali e avviare la disciplina delle aree ecologicamente attrezzate ex d.lgs. 112/1998, art. 26. Prevede lo scioglimento degli organi dei consorzi industriali e servizi reali alle imprese, la nomina di commissari e revisori per sei mesi e compiti di ricognizione patrimoniale, censimento e definizione di canoni, tariffe e regolamenti. È stata abrogata nel 2007.

Commissariamento straordinario dei consorzi industriali pugliesi e ricognizione delle aree industriali

Disposizioni urgenti per le aree industriali pugliesi

La legge regionale Puglia n. 19 del 2001 interveniva con misure straordinarie e transitorie per dare attuazione all’art. 26 del d.lgs. 112/1998, in vista della futura disciplina delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate sul territorio regionale. Il testo è oggi abrogato dalla l.r. 2/2007 e ha natura ormai essenzialmente storica.

Finalità dell’intervento

La Regione si proponeva di predisporre gli elementi conoscitivi e organizzativi necessari per una disciplina organica delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate. A tal fine era previsto un censimento delle aree, zone e nuclei industriali già esistenti in Puglia, con coinvolgimento degli enti locali interessati, per individuare quelle dotate o da dotare di infrastrutture e sistemi idonei a garantire tutela della salute, sicurezza e ambiente.

Commissariamento dei consorzi industriali

La legge disponeva lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia. Il Presidente della Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore, doveva nominare:

  • un Commissario;
  • due sub-commissari;
  • tre revisori effettivi e due supplenti per ciascun consorzio.

Gli organi straordinari così costituiti assumevano per 6 mesi tutti i compiti e le funzioni degli organi disciolti.

Compiti degli organi straordinari

I commissariati, coordinati mediante conferenze periodiche promosse dall’Assessore regionale competente con la partecipazione delle altre amministrazioni interessate, dovevano svolgere attività di gestione e ricognizione finalizzate al riordino del sistema consortile. In particolare:

  • ricognizione del patrimonio e proposta degli eventuali atti regionali o di altre amministrazioni necessari;
  • rilevazione di attività e passività;
  • censimento delle aree assegnate ma non utilizzate, nonché di opifici e stabilimenti inattivi;
  • determinazione dei criteri di riparto dei costi di manutenzione delle opere, infrastrutture e impianti a carico delle aziende insediate, con le relative modalità di riscossione;
  • determinazione di canoni e tariffe per i servizi gestiti dal consorzio;
  • adozione dei regolamenti sull’organizzazione e sull’attività del consorzio.

Nomina di commissari e revisori

I commissari e i revisori erano designati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’industria, commercio e artigianato. Il Presidente della Giunta regionale, con il decreto di nomina, individuava anche il revisore effettivo chiamato a svolgere le funzioni di presidente del collegio. In caso di mancata designazione, il Presidente poteva esercitare il potere sostitutivo entro il termine di 30 giorni previsto per la nomina.

Regime temporale e attualità

Le misure relative allo scioglimento degli organi, alla nomina degli organi straordinari e ai loro compiti avevano durata limitata e legata all’immediata fase di riordino. Poiché la legge è stata espressamente abrogata nel 2007 e riferita a un intervento straordinario con termini già scaduti, non ha più utilità applicativa attuale.

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