L.R. Puglia 18/2001
Disciplina del commercio su aree pubbliche(•) (•)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia l’esercizio del commercio su aree pubbliche, definendo autorizzazioni, mercati, fiere, requisiti e competenze comunali e regionali. Prevede anche l’articolazione merceologica dei posteggi, alcune forme speciali di manifestazioni e i limiti di applicazione rispetto alle grandi manifestazioni fieristiche.
Disciplina del commercio su aree pubbliche in Puglia
Disciplina del commercio su aree pubbliche in Puglia
La legge regionale regola l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio pugliese, in attuazione del d.lgs. 114/1998. Definisce ambito di applicazione, soggetti interessati, principali istituti del settore e poteri di vigilanza e indirizzo dell’amministrazione regionale.
Ambito di applicazione e competenze regionali
La disciplina si applica a tutti gli operatori del commercio su aree pubbliche e, limitatamente all’uso delle aree e delle soste, anche ai produttori agricoli. La vigilanza sull’attuazione della legge, con particolare attenzione agli obblighi di programmazione e riordino comunale, è attribuita all’assessorato regionale competente. La Giunta regionale può adottare provvedimenti attuativi per regolare gli aspetti applicativi della legge.
Definizioni essenziali
La legge chiarisce il significato dei principali istituti del settore. In particolare distingue:
- le autorizzazioni di tipo A, per l’esercizio con posteggio;
- le autorizzazioni di tipo B, per l’esercizio senza posteggio e in forma itinerante;
- la concessione di posteggio, come atto comunale che consente l’uso di un posteggio in mercato o fiera;
- le società di persone, limitate a SNC e SAS;
- i settori merceologici alimentare e non alimentare;
- i requisiti soggettivi di accesso all’attività commerciale;
- i produttori agricoli in possesso dell’autorizzazione prevista dalla legge n. 59/1963;
- il mercato, la fiera e il mercato straordinario, con le rispettive caratteristiche organizzative.
Tipologie di mercati, fiere e articolazione merceologica
I mercati si distinguono in annuali o stagionali; questi ultimi non possono svolgersi per più di sei mesi l’anno. I Comuni possono articolare merceologicamente posteggi di mercati e fiere, imponendo vincoli di vendita per determinate categorie di prodotti e istituendo fiere o mercati specializzati, nei quali almeno il 60% dei posteggi sia destinato al medesimo prodotto o a prodotti affini.
Per il monitoraggio nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, la ripartizione merceologica dei posteggi deve essere effettuata secondo le categorie indicate nell’allegato A. I Comuni possono inoltre istituire fiere promozionali per valorizzare tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o di valore storico-artistico; a tali fiere possono partecipare anche soggetti iscritti nel Registro delle imprese.
Le disposizioni non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi comparti economici, purché tale qualificazione sia espressamente riconosciuta e la manifestazione sia inserita nel calendario annuale.
Requisiti per l’esercizio dell’attività e autorizzazioni
Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti di legge per l’esercizio dell’attività commerciale e al rilascio delle autorizzazioni previste. Restano ferme le discipline speciali che regolano la vendita di specifici prodotti.
L’inserimento di un ulteriore settore merceologico nell’autorizzazione richiede soltanto la verifica dei requisiti soggettivi. È ammesso il rilascio di più autorizzazioni allo stesso soggetto; per le società, le autorizzazioni sono intestate direttamente alla società.
Rappresentanza nell’attività di vendita
È consentita la rappresentanza del titolare dell’autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio. Durante l’attività di vendita, il rappresentante deve avere con sé:
- l’atto di delega;
- il titolo originale dell’autorizzazione, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.
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