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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02040/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato da un comproprietario, che aveva agito anche in nome della sorella in forza di procura speciale, per la vendita di un immobile in comproprietà al 50%. Il promissario acquirente aveva versato un acconto e sostenuto spese per lavori e forniture; tuttavia, prima del definitivo era intervenuta la revoca della procura, con conseguente impossibilità di stipulare il rogito. Nel giudizio di merito era stata respinta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e di risarcimento del danno proposta dall’acquirente. La corte d’appello aveva poi accolto l’impugnazione della comproprietaria, ritenendo non opponibile il preliminare nei suoi confronti per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., e, per la stessa ragione, aveva escluso il risarcimento in favore del ricorrente senza esaminare ulteriormente la giustificazione della revoca. Il ricorrente in cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la data del preliminare dovesse considerarsi certa sulla base di documenti esterni prodotti in giudizio, in particolare un preventivo lavori del 2.4.2008 e una fattura del 30.4.2008; ha inoltre dedotto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato utilizzo delle prove offerte dalle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che, ai fini dell’art. 2704 c.c., la data certa di una scrittura privata non autenticata deve risultare da un fatto idoneo a dimostrarne con altissima attendibilità l’anteriorità rispetto a una data determinata; il giudice di merito può valutare caso per caso tale idoneità, ma la data di una scrittura privata tra terzi o la data di una fattura non sono, di per sé, fatti sufficienti a conferire certezza alla formazione del documento. Nel caso concreto, il preventivo lavori e la fattura richiamati dal ricorrente non erano idonei a provare con certezza l’anteriorità del preliminare rispetto alla revoca della procura. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con applicazione anche del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La scrittura privata non autenticata è opponibile ai terzi solo se la data risulti certa; la certezza può derivare anche da un fatto diverso dalla registrazione, ma tale fatto deve dimostrare con altissima attendibilità l’anteriorità della formazione del documento.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato come fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non concluso.

  • art. 115 c.p.c.

    Dedotto dal ricorrente per lamentare l’omesso utilizzo delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Dedotto dal ricorrente per lamentare che il giudice non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il controllo di conformità ai precedenti di legittimità va svolto con riferimento a ciascun motivo e può condurre a una declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato, ricorrendone i presupposti processuali.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell’opponibilità ai terzi di una scrittura privata non autenticata, la "data certa" non richiede necessariamente la registrazione, ma deve risultare da un fatto esterno idoneo a provare con elevata attendibilità che il documento esisteva già a una certa data.
  • Il giudice di merito ha un potere di apprezzamento sulla idoneità del fatto allegato a conferire data certa; tuttavia tale fatto deve essere oggettivo, serio e univoco, non essendo sufficiente una mera correlazione presuntiva o indiretta basata su documenti privi, a loro volta, di autonoma certezza.
  • La data apposta su documenti formati tra privati, o su atti come fatture e preventivi, non basta di regola a dimostrare la data certa di un diverso documento, se non accompagnata da ulteriori elementi che ne confermino in modo inequivoco l’anteriorità.
  • Nel giudizio di cassazione, quando la censura si risolve nella contestazione di un orientamento consolidato e il motivo è incompatibile con la giurisprudenza di legittimità, può essere pronunciata l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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