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Ordinanza

Ordinanza n. 5839/2026 - Napoli, Sezione 6

PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO-INADEMPIMENTO serbato dall’Amministrazione intimata sull’atto di segnalazione ed istanza di avvio del procedimento amministrativo, notificato a mezzo pec in data 8/5/2026, tendente ad ottenere le verifiche di competenza del Comune di Monte di Procida in ordine alle opere (i) di realizzazione del muro di contenimento e della rampa di accesso realizzate a vantaggio dei fondi identificati in catasto terreni al foglio 2, p.lla 690 in ditta Schiano Lomoriello Assunta, nata a Monte di Procida (NA) il 12/12/1955, Schiano Lomoriello Maria, nata a Pozzuoli (NA) il 10/1/1969 ed Assante di Panzillo Angela, nata a Napoli il 12/7/1961, ed al foglio 2, p.lla 543 in ditta Parascandolo Ladonea Liberina, nata a Monte di Procida (NA) il 10/12/1978 e Parascandolo Ladonea Rosa, nata a Napoli il 12/9/1975, nonché (ii) di spostamento del tratto viario della stradina via Gaveta che ha totalmente invaso il fondo in proprietà istante, con la consequenziale adozione dei provvedimenti necessitati; PER L’ACCERTAMENTO (i) del diritto del ricorrente a veder tutelata la propria posizione giuridica soggettiva compressa dalle opere denunciate, nonché (ii) dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza; E PER LA CONDANNA dell’Amministrazione intimata alla conclusione del procedimento con l’adozione dei provvedimenti necessitati entro il termine di trenta giorni dalla sentenza che definirà il giudizio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta che si attiverà in caso di denegata e non creduta perdurante inerzia del Comune di Monte di Procida.

Giustizia amministrativa202604274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull’istanza di vigilanza edilizia e di adozione dei provvedimenti conseguenti, relativa alla realizzazione di un muro di contenimento e di una rampa di accesso e allo spostamento di un tratto di via Gaveta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dal Comune sulla segnalazione e istanza, notificata via PEC l’8 maggio 2026, con cui chiedeva verifiche e provvedimenti in relazione a un muro di contenimento e a una rampa realizzati a vantaggio dei fondi individuati al foglio 2, particelle 543 e 690, nonché allo spostamento di un tratto di via Gaveta che avrebbe invaso il proprio fondo. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo comunale di provvedere e la conclusione del procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. In questa ordinanza il TAR non esamina i motivi sostanziali relativi all’inerzia o alla legittimità delle opere: rileva invece la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle proprietarie e dei soggetti interessati dalle opere.

La decisione

Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tre soggetti indicati come proprietarie o interessate del fondo censito alla particella 690, poiché l’eventuale accoglimento del ricorso sul silenzio e sull’obbligo di esercitare la vigilanza edilizia potrebbe incidere direttamente sulle loro posizioni. Ha ordinato al ricorrente di notificare loro il ricorso introduttivo e l’ordinanza entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, e di depositare la prova delle notifiche entro quindici giorni dal loro perfezionamento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026; non è stata decisa la domanda principale.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio diretto a ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di esercitare la vigilanza edilizia e adottare le conseguenti determinazioni, devono partecipare i soggetti determinati e oggettivamente individuabili la cui posizione giuridica possa essere direttamente incisa dall’eventuale accoglimento.
  • Nel rito avverso il silenzio il ricorso deve essere notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato; quando gli atti individuino ulteriori soggetti concretamente incisi dall’esito, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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