Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1988/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento previo l’annullamento, ove occorrer possa, nei limiti in cui infra della nota con protocollo “inl.-OMISSIS-”, avente ad oggetto “Richiesta di accesso agli atti – -OMISSIS-”, trasmessa a mezzo PEC il 5 maggio 2026, nelle parti infra meglio specificate, nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento di ogni atto preordinato, conseguenziale e connesso agli atti impugnati, anche non conosciuto, anche in atto indicato, nonché, per quanto occorrer possa, per l’impugnazione e/o la declaratoria d’illegittimità di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, conseguente e comunque collegato a quello sopra indicato, allo stato anche non conosciuto, nonché avverso e per l’impugnazione di qualsivoglia ulteriore condotta o iniziativa dei resistenti comunque limitative dei diritti d’accesso pretesi, nonché, in ogni caso, per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e i documenti richiesti dalla ricorrente medesima con l’istanza in data 7 aprile 2026, e ancora non concessi, con conseguente condanna del Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara - Verbania, sede di Novara, ad esibire e rilasciare copia di tali atti e documenti.

Giustizia amministrativa202601001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori nell’ambito dell’accertamento ispettivo, comunicato il 5 maggio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di accertamento del diritto di accesso e di esibizione delle dichiarazioni raccolte dall’Ispettorato del Lavoro. L’accertamento ispettivo aveva individuato sette lavoratori impiegati senza preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego e riqualificato come subordinati i rapporti di novantatré collaboratori, con recupero contributivo e sanzioni amministrative. L’istanza del 7 aprile 2026 era motivata dall’esigenza di difendersi nel procedimento giurisdizionale pendente dinanzi al Tribunale del Lavoro di Novara per l’accertamento negativo delle pretese dell’INPS. L’Ispettorato ha negato l’accesso richiamando la motivazione del verbale conclusivo e gli stralci delle dichiarazioni ivi riportati, i limiti del D.M. n. 757/1994, la riservatezza dei lavoratori e l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione. La società ha impugnato il diniego e chiesto l’ostensione integrale dei documenti; il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito il diritto di accesso né la legittimità del diniego. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori controinteressati, dato l’elevato numero di collaboratori riqualificati e di lavoratori considerati “in nero”. La società dovrà notificare per pubblici proclami mediante affissione, in uno spazio della bacheca aziendale accessibile ai lavoratori, del ricorso e dell’ordinanza, mantenendola per trenta giorni consecutivi; dovrà consegnarne copia ai lavoratori che ne facciano richiesta e depositare entro i successivi dieci giorni l’attestazione dell’affissione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza dovrà inoltre produrre il Libro Unico del Lavoro o documentazione idonea sui rapporti di lavoro in corso e fornire l’elenco dei lavoratori considerati “in nero” e dei collaboratori riqualificati il cui rapporto sia cessato, così da individuare i controinteressati. La prosecuzione è fissata alla camera di consiglio del 14 gennaio 2027. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    con il ricorso in esame parte ricorrente ha proposto ai sensi dell’art. 116 cod. proc amm. azione di accertamento del diritto di accesso ai verbali delle dichiarazioni acquisite dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Novara

    L’azione giudiziale di accesso è proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a.; nel caso concreto il giudice ne dispone la prosecuzione previa integrazione del contraddittorio, senza pronunciarsi ancora sul diritto all’ostensione.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    l’istanza di accesso, proposta ai sensi degli artt. 22 e seg. L. n. 241/1990 e avente a oggetto le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, è stata motivata in ragione dell’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del radicando procedimento giurisdizionale avanti al Tribunale del Lavoro di Novara per l’accertamento negativo delle pretese dell’I.N.P.S.

    La richiesta di accesso documentale alle dichiarazioni dei lavoratori è stata motivata dalla necessità di difesa in un giudizio relativo alle pretese dell’INPS; l’ordinanza non decide se tale interesse giustifichi l’ostensione.

  • art. 49 c.p.a.

    Ritenuta la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori controinteressati ai sensi degli artt. 116 e 49 cod. proc. amm., ordinando all’uopo alla società ricorrente di provvedere alla notificazione per pubblici proclami

    Quando il ricorso in materia di accesso coinvolge un numero elevato di lavoratori controinteressati, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, definendone le modalità concrete.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull’accesso, quando i documenti richiesti riguardano un numero elevato di lavoratori controinteressati, il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e individuare modalità idonee a renderne effettiva la conoscibilità, inclusa l’affissione nei luoghi di lavoro.
  • Per individuare i controinteressati coinvolti in una controversia relativa a dichiarazioni raccolte in un accertamento ispettivo, il giudice può ordinare al ricorrente la produzione della documentazione sui rapporti di lavoro in corso e dell’elenco dei rapporti cessati.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.