Ordinanza n. 5852/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 295 del 18 giugno 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 32 del 22 giugno 2026, avente ad oggetto “Integrazione alla DGR n. 523 del 10.11.2014 - Conferimento di beni immobili regionali a SMA Campania S.p.A.”; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 295 del 18 giugno 2026, nella parte in cui conferma l’inclusione del compendio immobiliare ex SEMEL di Battipaglia tra i beni regionali da conferire alla società in house SMA Campania S.p.A.
Esito
La controversia
Il Consorzio ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione regionale che conferma l’individuazione del compendio ex SEMEL di Battipaglia tra gli immobili da trasferire a SMA Campania S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 31, della l.r. Campania n. 16/2014. Il Consorzio aveva ricevuto il compendio in comodato nel 1990 e lo aveva concesso in locazione nel 2010 a una società privata. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha eccepito che la controversia è stata erroneamente attribuita alla sede centrale del TAR a Napoli, poiché l’atto, per la parte contestata e in relazione al petitum, produce effetti diretti circoscritti a Battipaglia, ricadente nella circoscrizione della Sezione staccata di Salerno; ha quindi chiesto la trasmissione degli atti al Presidente del TAR per le determinazioni previste dall’art. 47 c.p.a. La Regione ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito.
La decisione
Il Collegio non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato che l’interesse e le censure del Consorzio riguardano specificamente ed esclusivamente il compendio di Battipaglia e che la deliberazione, pur avendo contenuto plurimo, appare scindibile; in base al petitum, gli effetti diretti della parte contestata sono quindi limitati al territorio di Battipaglia, nella circoscrizione della Sezione staccata di Salerno. Poiché, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., sulla contestazione dell’erronea attribuzione alla sede centrale provvede il Presidente del TAR, il fascicolo è stato trasmesso a quest’ultimo per la decisione. È rimasto impregiudicato l’esame dell’eccezione regionale di difetto di giurisdizione.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, c.p.a.
Considerato che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a., sulla predetta eccezione di erronea attribuzione della controversia alla sede centrale di questo T.A.R. anziché alla sezione staccata dello stesso, sollevata dal Ministero resistente, provvede il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale;
La contestazione relativa all’erronea attribuzione della controversia tra sede centrale e sezione staccata dello stesso TAR è rimessa alla decisione del Presidente del Tribunale; il Collegio trasmette quindi il fascicolo senza decidere la questione.
Massime di principio
- Quando l’interesse e le censure del ricorrente riguardano esclusivamente una parte territorialmente circoscritta di un provvedimento plurimo e scindibile, ai fini dell’attribuzione della controversia tra sede centrale e sezione staccata rilevano il petitum e gli effetti diretti della parte contestata.
- L’eccezione di erronea attribuzione della controversia tra la sede centrale e una sezione staccata dello stesso TAR è decisa dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 47, comma 2, c.p.a.; il Collegio rimette a quest’ultimo il fascicolo, lasciando impregiudicate le ulteriori questioni preliminari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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