Ordinanza n. 5845/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione: a) della delibera giuntale di Durazzano n. 57 del 24.06.2026 recante approvazione di documento di indirizzo per la realizzazione di intervento di verde pubblico alla via Castello, località Terra Murata, con individuazione di aree di proprietà dei ricorrenti, comportanti anche la realizzazione di un parcheggio pubblico per auto, con relativa relazione tecnico descrittiva, quadro economico e piano particellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare; b) della delibera Giuntale stessa amministrazione n. 104 del 17.12.2025 recante approvazione dell’avvio della progettazione dei lavori di costruzione del progetto di fattibilità di un’area di parcheggio su via Castello in zona del vigente PUC destinata a Vn5 verde da valorizzare nell’area castello Medioevale su terreni di cui sono comproprietari i ricorrenti; c) del deliberato consiliare di Durazzano n. 19 del 10.06.2023 recante approvazione del PUC per quanto genericamente si fa previsione di destinazione di zona Vn5 verde attrezzato, senza la preventiva necessaria progettualità di recupero del castello medioevale, attualmente frazionato in diverse unità immobiliari private con destinazione abitativa e altro, la cui conformazione strutturale di altissimo pregio storico e monumentale (castello medioevale a quattro torri) è contaminata da manufatti ritenuti abusivamente realizzati in aderenza alla cinta muraria, al fossato che lo circonda ed alle torri in pietra. Ossia senza prevedere la sistemazione del compendio monumentale nel contesto abitativo ove è collocato e senza aver conseguito alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti alla vigilanza sui beni di particolare interesse storico artistico e di tutela del paesaggio; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque incidente negativamente nella sfera giuridica degli istanti, qui dedotti e tutelati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera consiliare di approvazione del PUC per la destinazione Vn5 e successive deliberazioni di indirizzo per la progettazione di verde pubblico e parcheggio, con avvio del procedimento espropriativo relativo a porzioni dei terreni dei ricorrenti
Esito
La controversia
I ricorrenti, comproprietari in pari quota delle particelle 234 (350 mq) e 771 (1.094 mq), hanno impugnato la previsione urbanistica Vn5 e le deliberazioni comunali che hanno programmato un intervento di verde pubblico attrezzato e parcheggio nell'area del Castello medievale, nonché l'avvio del procedimento per acquisire 350 mq della particella 234 e 897 mq della particella 771. Hanno dedotto: violazione delle garanzie partecipative previste dalla l. 241/1990 e dal d.P.R. 327/2001; incompatibilità dell'intervento con la destinazione Vn5; incongruenza tra le superfici indicate negli elaborati urbanistici e quelle del documento di indirizzo alla progettazione; carenze istruttorie rispetto alle caratteristiche dell'area e ai vincoli culturali e paesaggistici; insufficienza delle valutazioni economiche e indennitarie, con stima preliminare di euro 5,07 al mq e indennizzi complessivi contestati come inferiori a euro 5.000; violazione degli artt. 49 e 191 d.lgs. 267/2000 per asserita mancanza dei pareri prescritti e di adeguato impegno di spesa. Hanno inoltre rappresentato il rischio di perdita della disponibilità materiale dei terreni e di irreversibile trasformazione dei luoghi, con compromissione del valore del fabbricato residuo, a sostegno della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR non ha deciso né i motivi di annullamento né la domanda cautelare. Ha rilevato che gli atti impugnati e il procedimento di individuazione delle aree sono preordinati alla successiva espropriazione per pubblica utilità e che il petitum sostanziale consiste nel contrastare la possibile perdita della proprietà e della disponibilità dei terreni. Ha quindi rimesso al Presidente del Tribunale la valutazione sull’individuazione della sezione interna competente, considerato che la ripartizione delle materie attribuisce i ricorsi in tema di espropriazioni alla Sezione VIII. Disposti gli adempimenti di segreteria e la comunicazione alle parti; nessuna statuizione sulle spese.
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