Deliberazione n. 574 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito di una segnalazione relativa al rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Fenix International Limited. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato mediante hash e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure volte a impedirne l’identificazione diretta.
Ratifica delle misure urgenti ordinate alle piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 574 del 23 luglio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Fenix International Limited. L’intervento trae origine da una segnalazione relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione consente a chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, di segnalare il fondato rischio di diffusione attraverso piattaforme digitali di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti il segnalante e destinati a rimanere privati, in assenza del consenso.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
Segnalazione e piattaforme interessate
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice. L’intervento è stato richiesto con riferimento alle piattaforme Instagram, Telegram, TikTok e OnlyFans.
Adozione delle misure urgenti
L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.
Nel caso esaminato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in data 21 luglio 2026, le determinazioni nn. 398-401, dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice.
Contenuto delle misure ordinate
Le determinazioni urgenti hanno disposto nei confronti delle società interessate:
- l’adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale segnalato che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- la limitazione della conservazione a finalità esclusivamente probatorie;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’impiego di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.
Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 21 luglio 2026.
Destinatari dei provvedimenti
Le misure urgenti sono state adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Fenix International Limited, società indicate nel provvedimento in relazione alle piattaforme coinvolte.
Ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 398/2026, 399/2026, 400/2026 e 401/2026 adottati dal dirigente il 21 luglio 2026.
Il provvedimento ha quindi natura di ratifica delle misure urgenti già adottate e non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria. Non sono indicati importi sanzionatori né ulteriori termini di adempimento rispetto agli obblighi di immediata adozione delle misure e di conservazione probatoria per dodici mesi.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso sulle piattaforme Instagram, Telegram, TikTok e OnlyFans.
Intervento urgente del dirigente competente
Dopo aver verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni urgenti nn. 398-401, trasmesse ai gestori il 21 luglio 2026.
Misure imposte alle piattaforme
Le società destinatarie sono state ingiunte di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi di eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 574 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni urgenti adottate il 21 luglio 2026 nei confronti delle piattaforme interessate.
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