Deliberazione n. 571 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 20 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito delle segnalazioni di una persona interessata, che aveva rappresentato il rischio di diffusione non consensuale, tramite la piattaforma, di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Telegram è stata ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale identificato mediante hash e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda Telegram FZ-LLC e trae origine da segnalazioni presentate da una persona interessata, che ha chiesto l’intervento del Garante rispetto al rischio che materiale audiovisivo sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, potesse essere diffuso sulla piattaforma senza consenso.
Fondamento normativo e competenza del Garante
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
Procedura d’urgenza
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, sulle procedure interne aventi rilevanza esterna, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, fatta salva la successiva ratifica da parte del Garante.
A seguito delle segnalazioni, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità dei fatti rappresentati con l’art. 144-bis e ha adottato la determinazione n. 395 del 20 luglio 2026.
Misure imposte a Telegram
La determinazione urgente, trasmessa a Telegram con nota del 20 luglio 2026, ha imposto alla piattaforma:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione di tale materiale per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale non identificabilità.
Ratifica finale
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, nella riunione del 23 luglio 2026, ha ratificato il provvedimento urgente n. 395/2026 adottato dal dirigente il 20 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Il provvedimento è quindi una ratifica di misure preventive e probatorie adottate nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy. Dal testo non risultano irrogate sanzioni amministrative pecuniarie né contestazioni autonome di violazioni del GDPR o del Codice privacy ulteriori rispetto all’intervento volto a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazioni ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha presentato due segnalazioni sostenendo di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003 e chiedendo l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Telegram.
Intervento urgente del dirigente
Il 20 luglio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 395, ordinando a Telegram FZ-LLC di impedire immediatamente la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Telegram è stata prescritta di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 571 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato la determinazione urgente del dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.
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