Deliberazione n. 575 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC a seguito di segnalazioni relative al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante la persona segnalante. Telegram è stata ingiunta di impedire immediatamente la diffusione del materiale individuato tramite hash e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Ratifica delle misure urgenti nei confronti di Telegram per la prevenzione della diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento n. 575 del 23 luglio 2026 riguarda Telegram FZ-LLC e trae origine da segnalazioni presentate da una persona interessata in relazione al possibile trattamento e alla diffusione, attraverso la piattaforma, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo e competenza del Garante
Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica dell’Autorità collegiale.
Segnalazioni e procedimento
La persona interessata ha presentato due segnalazioni, protocollate presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram.
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità dei fatti segnalati con la fattispecie prevista dall’art. 144-bis e ha adottato, il 21 luglio 2026, la determinazione n. 402.
Misure ordinate a Telegram FZ-LLC
Con il provvedimento d’urgenza sono state imposte a Telegram le seguenti misure:
- adozione immediata di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
- conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori;
- conservazione del materiale per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento;
- utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per garantire tale protezione.
La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 21 luglio 2026.
Ratifica del provvedimento urgente
Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato la determinazione n. 402 del 21 luglio 2026.
La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti rivolte a impedire la possibile diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali evidenze in forma protetta.
Natura e contenuto dell’intervento
Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né accerta in via definitiva una violazione sanzionabile. Si tratta della ratifica di misure urgenti e preventive adottate nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, finalizzata a contrastare la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali.
Punti principali
Segnalazioni della persona interessata
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento dell’Autorità ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Provvedimento urgente del dirigente
Il 21 luglio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Telegram è stata inoltre prescritta di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento n. 575 del 23 luglio 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente n. 402 del 21 luglio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.
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