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Provvedimento

Deliberazione n. 568 del 23/07/2026

Provvedimento del 23 luglio 2026

Garante Privacy568

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 17 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il provvedimento imponeva alla piattaforma di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti nei confronti di Telegram per rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 23 luglio 2026 riguarda Telegram FZ-LLC e ratifica una determinazione d’urgenza adottata il 17 luglio 2026 a seguito della segnalazione presentata da una persona interessata. La segnalazione concerneva il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, attraverso la piattaforma Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e riguardanti la persona segnalante.

Quadro normativo e competenza dell’Autorità

Il Garante ha richiamato l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere diffuso attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Segnalazione e procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram.

Verificata la compatibilità dei fatti segnalati con la disciplina dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 388 del 17 luglio 2026. La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del medesimo giorno. Nel procedimento sono state inoltre acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la restante documentazione agli atti.

Misure imposte a Telegram

Il provvedimento d’urgenza ha previsto due distinti obblighi:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento.

Per la conservazione probatoria, Telegram avrebbe dovuto utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Decisione del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato integralmente il provvedimento n. 388/2026 adottato d’urgenza il 17 luglio 2026 dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Il testo non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né contesta specifiche violazioni sanzionatorie del GDPR o del Codice privacy. L’intervento ha natura preventiva e urgente ed è diretto a impedire la diffusione del materiale segnalato, assicurando al contempo la sua eventuale conservazione con finalità esclusivamente probatorie e adeguate cautele di riservatezza.

Punti principali

Segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite Telegram, di materiale audio, video, immagini o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e riguardanti la stessa, chiedendo l’intervento dell’Autorità ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Misure urgenti adottate

Con determinazione n. 388 del 17 luglio 2026, il dirigente competente ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Telegram è stata inoltre prescritta di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del provvedimento

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.

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