Deliberazione n. 568 del 23/07/2026
Provvedimento del 23 luglio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato il 17 luglio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il provvedimento imponeva alla piattaforma di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica delle misure urgenti nei confronti di Telegram per rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento del 23 luglio 2026 riguarda Telegram FZ-LLC e ratifica una determinazione d’urgenza adottata il 17 luglio 2026 a seguito della segnalazione presentata da una persona interessata. La segnalazione concerneva il possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, attraverso la piattaforma Telegram, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e riguardanti la persona segnalante.
Quadro normativo e competenza dell’Autorità
Il Garante ha richiamato l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato possa essere diffuso attraverso piattaforme digitali senza il consenso dell’interessato.
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. È stato inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Segnalazione e procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram.
Verificata la compatibilità dei fatti segnalati con la disciplina dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 388 del 17 luglio 2026. La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del medesimo giorno. Nel procedimento sono state inoltre acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la restante documentazione agli atti.
Misure imposte a Telegram
Il provvedimento d’urgenza ha previsto due distinti obblighi:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso al gestore in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento.
Per la conservazione probatoria, Telegram avrebbe dovuto utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.
Decisione del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, il Garante ha ratificato integralmente il provvedimento n. 388/2026 adottato d’urgenza il 17 luglio 2026 dal dirigente competente nei confronti di Telegram FZ-LLC.
Il testo non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, né contesta specifiche violazioni sanzionatorie del GDPR o del Codice privacy. L’intervento ha natura preventiva e urgente ed è diretto a impedire la diffusione del materiale segnalato, assicurando al contempo la sua eventuale conservazione con finalità esclusivamente probatorie e adeguate cautele di riservatezza.
Punti principali
Segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite Telegram, di materiale audio, video, immagini o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e riguardanti la stessa, chiedendo l’intervento dell’Autorità ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Misure urgenti adottate
Con determinazione n. 388 del 17 luglio 2026, il dirigente competente ha ingiunto a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Telegram è stata inoltre prescritta di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.
Ratifica del provvedimento
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.
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