Sentenza del 20/01/2016 n. 932 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione le sentenze della CTR della Sicilia che avevano confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1993 e 1994: ILOR per la società e IRPEF sui redditi di partecipazione per i soci. Hanno contestato, tra l'altro, la mancata riunione dei procedimenti, l'utilizzo di agende contenenti contabilità extracontabile, la motivazione per relationem fondata sul PVC della Guardia di finanza, la legittimità dell'estensione della verifica e dell'acquisizione delle agende, nonché l'omessa valutazione del cumulo giuridico o della sanzione unica.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi per connessione e ha rigettato tutti i motivi riguardanti la legittimità dell'accertamento. Ha ritenuto valide le agende come elementi presuntivi qualificati di contabilità in nero, idonei a fondare l'accertamento induttivo, e legittimo il richiamo dell'avviso al verbale della Guardia di finanza. Ha invece accolto il motivo relativo alle sanzioni, rilevando che la CTR non aveva esaminato la richiesta di applicazione del cumulo giuridico, del cumulo materiale o della sanzione unica secondo il D.Lgs. n. 472 del 1997. Le sentenze sono state cassate limitatamente alla quantificazione delle sanzioni, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
La contabilità extracontabile, anche se costituita da appunti personali o agende dell'imprenditore, può costituire una presunzione grave, precisa e concordante e legittimare l'accertamento induttivo. Spetta al contribuente fornire la prova contraria.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scrittura contabile può comprendere documenti informali che registrino quantitativamente o monetariamente singoli atti d'impresa o rappresentino la situazione economica dell'attività.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente sulle questioni rilevanti; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata anche perché il rigetto dell'appello dei soci derivava dal rigetto dell'appello della società.
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
La sentenza deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione sintetica è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 12 e 25, comma 2
L'art. 12 prevede criteri di cumulo giuridico e continuazione, generalmente più favorevoli rispetto alla somma delle singole sanzioni. Per il principio del favor rei, tali disposizioni possono applicarsi anche a violazioni anteriori alla loro entrata in vigore, se il procedimento è ancora pendente e il provvedimento non è definitivo.
Codice di procedura civile, art. 360
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. Le censure devono essere specifiche, complete e riferite puntualmente alla decisione impugnata; le questioni non dedotte o non adeguatamente documentate nel giudizio di merito possono essere dichiarate inammissibili.
Massime di principio
- Agende, appunti e altri documenti extracontabili rinvenuti presso l'impresa possono fondare da soli un accertamento induttivo, se contengono dati riferibili a operazioni economiche e presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Quando l'accertamento societario determina automaticamente il reddito imputabile ai soci di una società di persone, le controversie della società e dei soci sono strettamente connesse e devono essere trattate garantendo la piena conoscenza reciproca degli atti e delle difese.
- Il richiamo dell'avviso di accertamento al PVC della Guardia di finanza è legittimo se gli elementi richiamati sono conosciuti o conoscibili dal contribuente e l'atto consente di comprendere le ragioni della pretesa.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione dove una questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e riportare gli elementi rilevanti; contestazioni generiche o non documentate sono inammissibili.
- La mancata pronuncia sulla richiesta di applicazione del cumulo giuridico o della sanzione unica costituisce un vizio rilevante. In presenza di un procedimento ancora pendente, il contribuente può invocare le disposizioni sanzionatorie più favorevoli secondo il principio del favor rei.
- L'accoglimento anche di un solo motivo, limitato alla quantificazione delle sanzioni, può comportare la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al giudice tributario per una nuova determinazione, senza mettere necessariamente in discussione il maggior reddito accertato.
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