Cassazione Civile, Ordinanza n. 18315/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un processo presupposto, che si era articolato in una fase di cognizione e in una fase esecutiva/ottemperanza e che aveva già dato luogo a un indennizzo di € 8.250. Successivamente, il 25/6/2022, la parte privata proponeva una nuova domanda di equo indennizzo cd. "Pinto su Pinto" chiedendo € 1.600, calcolati come € 400 per 4 anni di durata irragionevole del processo presupposto. La Corte d'appello liquidava in sede monocratica € 1.200, importo poi confermato in sede collegiale, effettuando un diverso conteggio della durata indennizzabile. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: (1) omessa pronuncia sulla parte di domanda aggiunta con memoria, relativa all'ulteriore durata della fase esecutiva, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere considerata fino all'effettivo pagamento del credito e non fino al provvedimento che definiva il giudizio di ottemperanza con nomina del commissario ad acta; (2) violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 89/2001, dell'art. 6 CEDU e degli artt. 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., per avere la Corte territoriale computato come durata ragionevole anche ulteriori 6 mesi e 5 giorni, oltre a un anno per grado, riducendo così indebitamente il periodo indennizzabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo di equa riparazione non è consentita la modifica in corso di causa della domanda per far valere un ulteriore periodo di irragionevole durata rispetto a quello posto a base del petitum originario; la pretesa ulteriore, se del caso, deve essere fatta valere con un separato giudizio. Di conseguenza, non sussisteva omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. sul punto. È stato invece accolto il secondo motivo: la Corte ha chiarito che, nel grado di merito del procedimento ex l. 89/2001, la durata ragionevole della sequenza cognitivo-esecutiva va rapportata complessivamente a un anno, mentre il periodo di 6 mesi e 5 giorni ex art. 5-sexies, comma 5, l. 89/2001 non può essere sommato alla durata ragionevole del giudizio di merito, poiché opera come termine a disposizione del Ministero per il pagamento dell'indennizzo e non come tempo processuale indennizzabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Non vi è omessa pronuncia quando la domanda originaria non può essere ampliata in corso di causa per includere un ulteriore periodo di durata irragionevole; la pretesa eccedente va proposta con autonomo giudizio.
Richiamato tra le norme invocate dal ricorrente per contestare il calcolo della durata indennizzabile del processo presupposto.
Il periodo di durata ragionevole va determinato secondo i criteri previsti dalla norma; nel caso concreto la Corte afferma che il computo della Corte d'appello era errato perché aveva sottratto indebitamente tempo indennizzabile.
art. 5-sexies, comma 5, l. 89/2001
Il termine di 6 mesi e 5 giorni è un termine a disposizione del Ministero per il pagamento dell'indennizzo e non integra durata ragionevole del processo di merito ai fini del calcolo dell'equa riparazione.
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato come parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato come parametro costituzionale di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali, tra cui la CEDU.
art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30/1997
Nel caso dell'espropriazione forzata, il creditore deve rispettare il termine dilatorio decorrente dalla notifica del titolo esecutivo prima di promuovere l'esecuzione; la Corte precisa tuttavia che ciò non vale per il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione non è consentita, in corso di causa, la modifica della domanda per includere un ulteriore segmento di durata irragionevole non compreso nel petitum originario; per quella parte occorre un autonomo giudizio.
- L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice non esamina una domanda o un'estensione della pretesa che il rito non consente di introdurre validamente nel medesimo processo.
- Nel calcolo della durata indennizzabile della sequenza cognitivo-esecutiva del processo presupposto, il tempo successivo alla definizione della fase di cognizione e precedente l'inizio della fase esecutiva non è computabile, perché non costituisce tempo del processo.
- Ai fini dell'equa riparazione, il termine di 6 mesi e 5 giorni previsto dall'art. 5-sexies, comma 5, l. 89/2001 non si somma al termine ragionevole del giudizio di merito, trattandosi di una finestra temporale concessa all'Amministrazione per il pagamento dell'indennizzo e non di durata processuale indennizzabile.
- La fase esecutiva del processo presupposto può essere rappresentata da espropriazione forzata o da giudizio di ottemperanza, ma solo nell'esecuzione forzata opera il termine dilatorio ex art. 14 d.l. 669/1996; tale profilo non consente di ridurre automaticamente la durata indennizzabile nel caso di ottemperanza.
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