Ordinanza del 21/12/2016 n. 1731 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sospensione dell’atto impositivo o della riscossione deve essere valutata con riguardo al solo periculum in mora, ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. Il requisito sussiste quando il pagamento richiesto compromette diritti primari del contribuente, come dimostrato dal pignoramento dei conti correnti, dal preavviso di fermo del motoveicolo e dalla modesta entità del reddito.
Sospensione della riscossione tributaria per sussistenza del periculum in mora
Sospensione cautelare della riscossione tributaria
La pronuncia riguarda i presupposti per concedere la sospensione cautelare prevista dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. Secondo il principio enunciato, la fondatezza dell’istanza deve essere esaminata con riferimento al solo requisito del periculum in mora, senza necessità di valutare il fumus boni iuris.
Presupposto del periculum in mora
Il periculum in mora sussiste quando l’immediato pagamento dell’importo richiesto è idoneo a provocare un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti primari della persona. La valutazione deve quindi concentrarsi sulle concrete conseguenze economiche dell’esecuzione della pretesa nei confronti del contribuente.
Elementi ritenuti indicativi del danno grave e irreparabile
La gravità e l’irreparabilità del danno risultano, nel caso considerato, da una pluralità di circostanze:
- il pignoramento dei conti correnti bancari del contribuente;
- il preavviso di fermo amministrativo relativo al motoveicolo di sua proprietà;
- la modestia del reddito percepito dal contribuente.
Tali elementi evidenziano che il pagamento dell’importo richiesto potrebbe compromettere le disponibilità economiche essenziali dell’interessato e incidere sui suoi diritti primari.
Criterio decisionale
Ai fini della sospensione, l’accertamento della fondatezza dell’istanza è dunque limitato alla verifica dell’effettiva esistenza del periculum in mora. La presenza di misure esecutive o cautelari sui beni e sulle disponibilità del contribuente, unitamente alla limitata capacità reddituale, può integrare il requisito necessario per la concessione della tutela cautelare.
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