Ordinanza del 16/12/2016 n. 1471 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Accertamento catastale ex art. 1, comma 335, L. 311/2004 - Incompatibilità con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione - Trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale del Lazio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004, applicato al riclassamento massivo di otto unità immobiliari situate in una microzona di Roma. Il giudizio è stato sospeso e gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale.
Rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’accertamento catastale per microzone previsto dall’art. 1, comma 335, L. 311/2004
Accertamento catastale per microzone e rimessione alla Corte costituzionale
L’ordinanza riguarda la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consente la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private situate in microzone comunali caratterizzate da uno scostamento significativo tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della microzona e quello riferito all’insieme delle microzone comunali.
Oggetto del giudizio
L’appello è stato proposto contro la sentenza n. 21331/15 del 20 ottobre 2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso di M. L. F. contro il riclassamento catastale di otto unità immobiliari site a Roma: sei appartamenti con accesso da via yyyyy e due box con accesso da viale xxxx, tutti ubicati nella microzona GGGGG.
Il riclassamento era stato disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004. L’appellante aveva formulato numerose censure, tra cui:
- erronea e strumentale applicazione del criterio dell’“estimo comparativo”;
- carenza di motivazione dell’avviso di accatastamento;
- nullità della sentenza per omessa pronuncia;
- disapplicazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, relativo alla procedura DOCFA;
- disapplicazione del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142;
- travisamento dei fatti nella delimitazione e definizione delle microzone;
- violazione degli artt. 23 e 53 Cost.
Contenuto dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004
La disposizione prevede che i Comuni possano chiedere agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private situate in microzone comunali quando il rapporto tra il valore medio di mercato e il corrispondente valore medio catastale si discosti significativamente dal rapporto analogo riferito all’intero territorio comunale.
Il valore medio di mercato deve essere individuato secondo il regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 e aggiornato secondo le modalità stabilite dal provvedimento previsto dal comma 339. L’Agenzia, verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento con provvedimento del proprio direttore.
Le microzone comunali, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 138/1998, sono porzioni territoriali caratterizzate da omogeneità urbanistica, storico-ambientale, socio-economica e reddituale, nonché dalla presenza di analoghi servizi e infrastrutture, tali da costituire ambiti territoriali di mercato omogeneo.
Distinzione tra revisione per microzona e variazioni della singola unità
Secondo la Commissione, l’art. 1, comma 335, è diretto ad avvicinare i valori catastali ai valori di mercato quando questi ultimi siano aumentati in modo significativo rispetto ai valori risultanti dall’accatastamento, soprattutto per immobili di costruzione più risalente.
La disposizione, tuttavia, dovrebbe essere distinta dalle ipotesi in cui la singola unità immobiliare abbia subito interventi edilizi tali da modificarne le caratteristiche qualitative. Per queste situazioni il legislatore ha previsto il successivo comma 336 dell’art. 1 L. 311/2004, che disciplina l’aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati o non più coerenti con il classamento per effetto di variazioni edilizie.
Il comma 336 consente ai Comuni di richiedere ai titolari di diritti reali la presentazione di atti di aggiornamento redatti secondo il D.M. n. 701/1994. In caso di mancato adempimento entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio possono procedere direttamente all’iscrizione in catasto o alla verifica del classamento, con oneri a carico dell’interessato, notificando il nuovo classamento e la relativa rendita. Sono inoltre applicabili le sanzioni previste dall’art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
Disciplina ordinaria del classamento catastale
La Commissione richiama la disciplina generale secondo cui il classamento riguarda le caratteristiche specifiche della singola unità immobiliare.
Il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, stabilisce all’art. 8 che le unità immobiliari sono distinte in categorie e classi in base alle loro condizioni intrinseche ed estrinseche. A ciascuna categoria e classe corrisponde una tariffa, espressiva della rendita catastale.
L’art. 9 del medesimo decreto definisce la rendita catastale come la rendita lorda media ordinaria ritraibile dall’unità immobiliare, previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e delle altre spese o perdite eventuali.
Il d.P.R. n. 1142/1949 prevede, in particolare, che:
- le tariffe siano determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario;
- gli elementi di determinazione siano desunti con riferimento alle singole unità immobiliari appartenenti a ciascuna classe;
- la determinazione avvenga mediante visita di ciascuna unità immobiliare urbana da parte dei periti degli uffici tecnici erariali, ai sensi dell’art. 54;
- il classamento consista nell’accertamento della destinazione ordinaria e delle caratteristiche rilevanti ai fini reddituali e nell’inserimento dell’unità nella categoria e classe più coerenti, mediante confronto con le unità tipo, ai sensi dell’art. 61.
L’art. 14 del d.P.R. n. 1142/1949 stabilisce che la tariffa esprima la rendita catastale per unità di consistenza e sia determinata in relazione ai prezzi medi correnti, con riferimento alle singole classi.
Fattori rilevanti secondo il d.P.R. n. 138/1998
Il d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, emanato per la revisione generale del catasto urbano, distingue il fattore posizionale e il fattore edilizio.
Il fattore posizionale rappresenta i caratteri della microzona e la qualità dei luoghi circostanti il fabbricato. Il fattore edilizio considera invece:
- dimensione e tipologia dell’immobile;
- destinazione funzionale;
- epoca di costruzione;
- struttura e dotazione impiantistica;
- qualità e stato edilizio;
- pertinenze comuni ed esclusive;
- livello di piano.
A tali fattori si aggiunge il parametro globale relativo al livello reddituale per metro quadrato della superficie catastale dell’unità immobiliare.
L’art. 9 del d.P.R. n. 138/1998 prevede che l’attribuzione della categoria e della classe sia effettuata in coerenza con la microzona specifica e tenendo conto dei caratteri edilizi dell’immobile e delle caratteristiche dell’intorno, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di verificare le caratteristiche delle singole unità interessate dalla revisione.
Rilevanza della procedura DOCFA
La Commissione richiama anche il D.M. 19 aprile 1994, n. 701, che ha istituito la procedura DOCFA. Tale procedura deve essere attivata su domanda di parte nei casi previsti dalla legge e consente il classamento della singola unità immobiliare mediante criteri matematici e tecnico-discrezionali.
Per le unità abitative, ai fini dell’attribuzione della corretta categoria e classe, rilevano elementi quali:
- superficie dell’unità;
- numero complessivo delle unità immobiliari dell’edificio;
- finimenti;
- numero e superficie dei servizi;
- ampiezza dei terrazzi, ove presenti;
- caratteristiche comuni dello stabile;
- eventuali fotografie rappresentative dello stato di conservazione dell’unità.
Dubbi di costituzionalità
La Commissione ritiene che l’art. 1, comma 335, possa porsi in contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost.
Secondo l’ordinanza, la disciplina generale del classamento presuppone l’analisi della singola unità immobiliare, della sua identità, natura e qualità. L’aumento dei valori di mercato della zona, in assenza di modifiche concrete dell’immobile, non sarebbe di per sé idoneo a modificarne la categoria o la classe.
La Commissione osserva che, in presenza di uno scostamento tra valori catastali e valori di mercato, la legislazione vigente consentirebbe di intervenire sulle tariffe catastali e sulle rendite in funzione perequativa, senza procedere necessariamente a un riclassamento generalizzato di immobili che non abbiano subito variazioni reali.
Violazione dell’art. 3 Cost.
La possibile violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza deriverebbe dal fatto che il singolo contribuente potrebbe subire la rivalutazione del proprio immobile in ragione dell’incremento di valore di altri beni situati nella stessa microzona.
Inoltre, immobili collocati in microzone analogamente meritevoli di rivalutazione potrebbero non essere interessati dal procedimento se il Comune non ne facesse richiesta all’Agenzia del territorio. Ne deriverebbe una possibile disparità di trattamento tra contribuenti in situazioni sostanzialmente comparabili, determinata dalle diverse iniziative dei Comuni.
Violazione dell’art. 53 Cost.
Il classamento non costituisce direttamente un atto impositivo, ma incide sulla rendita catastale e, conseguentemente, sulla determinazione delle imposte dirette e delle imposte locali.
La Commissione ritiene che un riclassamento fondato esclusivamente sull’aumento dei valori di mercato della microzona, senza verificare modificazioni concrete delle singole unità immobiliari, possa non riflettere la capacità contributiva individuale del contribuente, in contrasto con l’art. 53 Cost.
Violazione dell’art. 97 Cost.
La possibile violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione è collegata al carattere massivo della revisione.
Il procedimento può colpire indiscriminatamente tutte le unità immobiliari di una microzona senza una verifica concreta del singolo bene e senza che sia necessario un sopralluogo, come riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata, costituita da Cass. n. 21923/2012 e Cass. n. 21176/2016.
Secondo la Commissione, tale modalità operativa potrebbe esporre l’amministrazione a un altrettanto massivo contenzioso da parte dei contribuenti interessati, senza garantire un’effettiva valutazione individualizzata e imparziale.
Impossibilità di un’interpretazione adeguatrice
La Commissione esclude la possibilità di interpretare l’art. 1, comma 335, in modo da limitarne l’applicazione ai soli casi di rivalutazione della rendita del singolo immobile, senza modifica della categoria e della classe.
A tale interpretazione osterebbe il dato letterale della norma, che autorizza espressamente la revisione del “classamento” della singola unità immobiliare. Pertanto, la questione non potrebbe essere risolta mediante una lettura adeguatrice, ma richiederebbe l’intervento della Corte costituzionale.
Rilevanza della questione nel giudizio
La questione è ritenuta rilevante perché il riclassamento impugnato trova il proprio fondamento direttamente nell’art. 1, comma 335, L. 311/2004.
Qualora la disposizione fosse dichiarata costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., l’atto di riclassamento risulterebbe viziato alla radice. In tal caso diventerebbe superfluo esaminare le ulteriori censure relative all’atto, compresa quella concernente la motivazione, che la Commissione ritiene comunque conforme agli elementi minimi previsti dalla norma.
Decisione della Commissione
Ai sensi degli artt. 134 Cost. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione 11, ha:
- dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, L. 311/2004;
- disposto la sospensione del giudizio;
- ordinato alla segreteria di notificare l’ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri;
- disposto la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
- ordinato l’immediata trasmissione degli atti, con la documentazione relativa al perfezionamento delle notifiche e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
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