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Circolare

Circolare INAIL n. 63 del 14 novembre 1990

Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro. Anno 1990.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’erogazione integrativa di fine anno per il 1990 destinata ai grandi invalidi del lavoro, con importi differenziati in base al possesso dell’assegno per assistenza personale continuativa e alla presenza di figli minori di 12 anni al 31 dicembre 1990. Stabilisce i requisiti reddituali riferiti al 1989, introduce la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Comune di residenza al posto della documentazione reddituale e fissa termini precisi per la domanda (15 dicembre 1990) e per la verifica del diritto (15 novembre 1990). Sono inoltre fornite istruzioni operative, contabili e di rendicontazione per le strutture periferiche.

Erogazione integrativa di fine anno 1990 ai grandi invalidi del lavoro

Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro - Anno 1990

La circolare disciplina l’erogazione integrativa di fine anno per il 1990 a favore dei grandi invalidi del lavoro, deliberata dal Comitato tecnico grandi invalidi nella seduta del 28 settembre 1990. Il provvedimento introduce alcune innovazioni operative rispetto agli anni precedenti, in particolare sul piano dei termini, della documentazione richiesta e dei criteri di verifica dei requisiti economici.

Soggetti beneficiari e importi riconosciuti

L’erogazione è riservata ai grandi invalidi del lavoro e si articola in tre ipotesi:

  • L. 226.000 per coloro che percepiscono l’assegno per assistenza personale continuativa (APC) o l’analogo assegno incluso nella sovvenzione di contingenza;
  • L. 182.000 per coloro che non percepiscono i predetti assegni;
  • L. 52.000 per ogni figlio che, alla data del 31 dicembre 1990, non abbia compiuto 12 anni di età.

La circolare precisa che la somma relativa ai figli è indipendente da qualsiasi preclusione reddituale, mentre gli importi principali sono subordinati a specifici limiti di reddito.

Requisito reddituale e criteri di calcolo

Gli importi di cui alle lettere a) e b) spettano soltanto se il reddito dell’assistito nel 1989 non ha superato L. 22.000.000, limite aumentabile di L. 1.080.000 per ogni familiare a carico.

Ai fini dell’erogazione:

  • per "familiare a carico" si intende la persona per la quale l’invalido percepisca gli assegni familiari o che possa comunque essere considerata a carico secondo i criteri dell’art. 106 del Testo Unico n. 1124/1965 in materia di rendite ai superstiti, anche se si tratta di soggetti diversi da quelli richiamati dalla norma;
  • per "reddito" si intende l’ammontare delle entrate personali dell’assistito, comprensive di rendita, assegni continuativi mensili e altre prestazioni economiche a carattere continuativo erogate dall’Istituto, con esclusione del solo assegno per assistenza personale continuativa.

La circolare evidenzia che, per il 1990, il reddito da considerare è quello dell’anno 1989, a differenza del criterio seguito negli anni precedenti, quando si guardava ai redditi dell’anno cui si riferiva l’erogazione.

Verifica del diritto e data di riferimento per i figli

Per essere ammessi al beneficio, gli assistiti devono avere titolo agli interventi della speciale gestione alla data del 15 novembre 1990.

Per quanto riguarda la prestazione collegata ai figli, viene chiarito che il requisito dell’età va verificato al 31 dicembre 1990, data che sostituisce la coincidenza con il momento della deliberazione, utilizzata negli anni passati.

Domanda dell’interessato e documentazione richiesta

Il provvedimento deve essere portato tempestivamente a conoscenza di tutti i grandi invalidi aventi titolo mediante l’apposita lettera allegata.

L’interessato che ritenga di avere diritto all’erogazione deve presentare formale domanda entro il 15 dicembre 1990, utilizzando il fac-simile allegato. Alla domanda devono essere allegati:

  • lo stato di famiglia;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Comune di residenza, se viene richiesta la prestazione di cui alle lettere a) o b).

La circolare insiste sul fatto che la documentazione reddituale non è più richiesta agli assistiti, perché sostituita dalla dichiarazione del Comune, ma ciò non esonera gli uffici da controlli sostanziali quando conoscano direttamente situazioni che facciano dubitare della veridicità della dichiarazione.

Controlli, responsabilità e comunicazioni agli uffici centrali

Pur semplificandosi le operazioni di verifica, gli uffici periferici devono procedere a un esame più approfondito delle posizioni economiche ogni volta che, in base a conoscenza diretta, possano sospettare la falsità della dichiarazione ricevuta, anche in considerazione di eventuali responsabilità penali.

Ad erogazioni effettuate, le Direzioni regionali ed interregionali, l’Ispettorato provinciale di Bolzano e la Sede regionale di Aosta devono comunicare alla Direzione generale:

  • l’ammontare delle spese sostenute da ciascuna unità dipendente;
  • il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli.

Le erogazioni a favore dei grandi invalidi ricoverati presso istituti ospedalieri o ospiziali devono essere imputate alla Sede nel cui protocollo gli assistiti risultano iscritti.

Istruzioni contabili

Le somme corrisposte devono essere contabilizzate al capitolo 603, "Interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro", sottoconto 02, "Erogazioni integrative di fine anno".

Per evitare un incremento dei residui passivi nell’anno 1991, le unità interessate devono registrare le operazioni nella fase di competenza entro il 31 dicembre 1990.

Allegati e modello di domanda

La circolare include un fac-simile di lettera da inviare agli assistiti e un modello di domanda con cui il grande invalido può chiedere:

  • la somma di L. 52.000 pro capite per i figli minori di 12 anni al 31 dicembre 1990;
  • la somma di L. 226.000 oppure L. 182.000, secondo che percepisca o meno l’assegno per assistenza personale continuativa.

Nel modulo è inoltre prevista l’indicazione del reddito utile ai fini fiscali per il 1989, della rendita INAIL e di altre prestazioni continuative, nonché dei familiari a carico. La circolare richiama infine l’attenzione sulle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni non veritiere.

Punti principali

Importi dell’erogazione

L’erogazione spetta ai grandi invalidi nelle seguenti misure: L. 226.000 per chi percepisce l’assegno per assistenza personale continuativa o l’analogo assegno incluso nella sovvenzione di contingenza; L. 182.000 per chi non percepisce tali assegni; L. 52.000 per ciascun figlio che al 31 dicembre 1990 non abbia compiuto 12 anni.

Requisito reddituale e definizione di reddito

Gli importi di cui alle lettere a) e b) spettano solo se il reddito dell’assistito nel 1989 non ha superato L. 22.000.000, aumentabili di L. 1.080.000 per ogni familiare a carico. Per reddito si intende l’ammontare delle entrate personali dell’assistito, comprensive di rendita, assegni continuativi mensili e altre prestazioni economiche continuative INAIL, escluso solo l’assegno per assistenza personale continuativa. Per familiare a carico vale chi dà diritto ad assegni familiari o comunque è considerato a carico secondo l’art. 106 del T.U. n. 1124/1965.

Termini di riferimento e platea dei beneficiari

Per l’accesso al beneficio il diritto va accertato con riferimento al 15 novembre 1990, data in cui gli assistiti devono essere titolari degli interventi della speciale gestione. Per il figlio minore, il compimento del dodicesimo anno di età è rilevato alla data del 31 dicembre 1990, diversa da quella adottata negli anni precedenti.

Domanda e documentazione

Gli interessati devono presentare domanda formale entro il 15 dicembre 1990, secondo il fac-simile allegato, corredata da stato di famiglia e, se richiesta l’erogazione di cui alle lettere a) o b), da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal Comune di residenza. Non è più richiesta la documentazione giustificativa dei redditi, ma gli uffici devono comunque verificare con attenzione le posizioni economiche se emergono dubbi sulla veridicità della dichiarazione.

Controlli, responsabilità e istruzioni contabili

Le sedi periferiche devono comunicare alla Direzione generale, a erogazioni effettuate, l’ammontare delle spese sostenute e il numero dei beneficiari, distinti tra grandi invalidi, superinvalidi e figli. Le erogazioni per grandi invalidi ricoverati in istituti ospedalieri o ospizi caricano alla sede in cui risultano iscritti. Le somme vanno imputate al capitolo 603, sottoconto 02, e le registrazioni in fase di competenza devono essere eseguite entro il 31 dicembre 1990 per evitare variazioni in aumento dei residui passivi nel 1991.

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