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Circolare

Circolare INAIL n. 54 del 04 ottobre 1990

Interessi di rateazione e di dilazione. Decreti del Ministero del Tesoro del 1° agosto e 3 agosto 1990.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento dei tassi di interesse dovuti dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori, in attuazione dei decreti del Ministero del Tesoro del 1° e 3 agosto 1990. I nuovi tassi sono fissati al 25,25% dal 10 agosto 1990 e al 25% dal 22 agosto 1990, con applicazione alle istanze presentate da tali date e, in base alle regole già richiamate dalla circolare n. 51/1982, anche alle domande anteriori per le quali il piano di rateazione/dilazione sia stato comunicato dalla Sede nelle medesime date o successivamente. La circolare precisa inoltre che le variazioni dei tassi incidono anche sulla determinazione delle somme aggiuntive di cui alla circolare n. 55/1988 e allega il prospetto riepilogativo storico dei tassi in vigore dal 29 dicembre 1978.

Nuovi tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi INAIL

Interessi di rateazione e di dilazione dei debiti contributivi INAIL

La circolare aggiorna i tassi di interesse applicabili alle rateazioni e dilazioni di pagamento dovute dai datori di lavoro per premi e accessori. L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 2, comma 12, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e recepisce i decreti del Ministero del Tesoro del 1° agosto e del 3 agosto 1990.

Base normativa e provvedimenti richiamati

La circolare segnala la pubblicazione dei decreti ministeriali nelle Gazzette Ufficiali n. 186 del 10 agosto 1990 e n. 195 del 22 agosto 1990. Tali decreti hanno fissato le nuove misure del tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi.

Nuovi tassi e decorrenze

I tassi stabiliti sono:

  • 25,25% con decorrenza dal 10 agosto 1990;
  • 25% con decorrenza dal 22 agosto 1990.

Le due misure si applicano in relazione alla rispettiva data di efficacia dei decreti ministeriali e alla correlata decorrenza indicata dalla circolare.

Ambito di applicazione

I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o di dilazione a partire:

  • dal 10 agosto 1990, per il tasso del 25,25%;
  • dal 22 agosto 1990, per il tasso del 25%.

L’applicazione avviene secondo le consuete modalità operative previste dall’Istituto.

Applicazione alle istanze già presentate

Richiamando la circolare n. 51/1982, la circolare precisa che i nuovi tassi valgono anche per le istanze presentate prima delle date sopra indicate, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o di dilazione:

  • il 10 agosto 1990 o successivamente, per il tasso del 25,25%;
  • il 22 agosto 1990 o successivamente, per il tasso del 25%.

Il momento rilevante, quindi, non è soltanto quello della domanda, ma anche quello della comunicazione del piano da parte della Sede.

Riflessi sulle somme aggiuntive

La circolare aggiunge che le medesime decorrenze delle variazioni del tasso di interesse di rateazione devono essere considerate anche per la determinazione delle somme aggiuntive disciplinate dalla circolare n. 55/1988. Ne deriva un coordinamento tra il nuovo tasso applicabile alla dilazione/rateazione e il calcolo degli accessori connessi.

Prospetto riepilogativo dei tassi storici

È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse in vigore dal 29 dicembre 1978, con richiamo alla disciplina originaria dell’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e alle successive modificazioni e integrazioni, compresa la normativa di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537.

Il prospetto ricostruisce l’evoluzione storica dei tassi fino ai nuovi valori introdotti nel 1990.

Punti principali

Provvedimenti ministeriali e base normativa

La circolare dà notizia della pubblicazione, nelle Gazzette Ufficiali n. 186 del 10 agosto 1990 e n. 195 del 22 agosto 1990, dei decreti ministeriali del 1° agosto e del 3 agosto 1990. Tali decreti, adottati in attuazione dell’art. 2, comma 12, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, hanno determinato i nuovi tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni dei premi e degli accessori contributivi.

Nuove misure dei tassi e decorrenze

Sono stabiliti due nuovi tassi: 25,25% con decorrenza 10 agosto 1990 e 25% con decorrenza 22 agosto 1990. La circolare evidenzia che la diversa decorrenza dipende dalla rispettiva data di pubblicazione ed efficacia dei decreti ministeriali.

Ambito di applicazione ai datori di lavoro

I nuovi tassi si applicano ai datori di lavoro che presentino istanza di rateazione o dilazione a partire, rispettivamente, dal 10 agosto 1990 e dal 22 agosto 1990, secondo le consuete modalità operative. La circolare chiarisce quindi che il criterio temporale di applicazione è collegato alla data di presentazione dell’istanza.

Applicazione anche alle istanze anteriori con piano comunicato dopo le date di decorrenza

In conformità alla circolare n. 51/1982, i nuovi tassi trovano applicazione anche per le istanze presentate prima delle date sopra indicate, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione o dilazione in data 10 agosto 1990, 22 agosto 1990 o successivamente. Il criterio operativo non è dunque solo la data della domanda, ma anche quella della comunicazione del piano da parte della Sede.

Effetti sulle somme aggiuntive

La circolare precisa che le medesime decorrenze delle variazioni del tasso di interesse di rateazione devono essere considerate anche ai fini della determinazione delle somme aggiuntive disciplinate dalla circolare n. 55/1988. Ciò implica un coordinamento tra la nuova misura degli interessi e il calcolo degli oneri accessori collegati.

Prospetto riepilogativo dei tassi storici

È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi in vigore dal 29 dicembre 1978, con richiamo alla disciplina dell’art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive modificazioni, nonché del D.L. 29 luglio 1981, n. 402 convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il prospetto riporta l’evoluzione storica delle aliquote fino ai nuovi valori del 1990.

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