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Circolare

Circolare INAIL n. 65 del 12 dicembre 1990

Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell esercizio dell attività di tecnico sanitario di radiologia medica.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la retribuzione convenzionale da assumere per la liquidazione e la riliquidazione delle rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per l’anno 1988, fissata dal D.M. 20 febbraio 1990 in L. 23.099.250. La nuova base retributiva si applica alle rendite dovute per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1988 e alle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1988, poiché si è verificata una variazione superiore al 10% rispetto alla precedente retribuzione. La circolare indica anche le modalità operative per la riliquidazione, che dovrà essere effettuata dalle Unità operative sulla base degli elenchi trasmessi dal Servizio meccanizzazione.

Determinazione della retribuzione convenzionale 1988 per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

Retribuzione convenzionale 1988 per tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

La circolare disciplina l’applicazione della retribuzione convenzionale fissata per l’anno 1988 ai fini della liquidazione e riliquidazione delle rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Il provvedimento si fonda sulla legge 31 gennaio 1983, n. 25 e sul decreto ministeriale 20 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 1990.

Base normativa e importo

Il D.M. 20 febbraio 1990 stabilisce, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 25/1983, la retribuzione da assumere a base per la liquidazione delle rendite per l’anno 1988 nella misura di L. 23.099.250.

Ambito di applicazione soggettivo

La retribuzione indicata è riservata esclusivamente ai tecnici di radiologia medica autonomi. La circolare precisa quindi che tale valore non riguarda altre categorie di operatori, ma solo i soggetti rientranti in detta qualificazione.

Decorrenza della nuova retribuzione

La nuova retribuzione convenzionale deve essere utilizzata:

  • per la liquidazione delle rendite dovute ai tecnici di radiologia medica autonomi o ai loro superstiti, nei casi verificatisi dal 1° gennaio 1988;
  • per la riliquidazione delle rendite già in corso di godimento al 1° luglio 1988.

Presupposti per la riliquidazione

La circolare richiama l’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, evidenziando che la riliquidazione è dovuta perché la variazione della retribuzione stabilita supera il 10% rispetto a quella precedentemente fissata. Tale circostanza consente l’adeguamento delle rendite in essere alla data del 1° luglio 1988.

Modalità operative per gli uffici

Per le operazioni di riliquidazione, in attesa dell’inserimento negli archivi di un codice di qualifica specifico per la categoria interessata o di una classe di salario convenzionale dedicata, il Servizio meccanizzazione invierà alle Unità operative una stampa di tutti i casi di rendita contraddistinti dalla qualifica 85 "Tecnico di radiologia".

Le Unità operative dovranno:

  • individuare tra i casi trasmessi quelli riferiti ai tecnici di radiologia autonomi;
  • calcolare il dovuto annuo;
  • valorizzare il campo "prestazioni particolari" con il codice 2;
  • indicare la decorrenza 07.1988;
  • determinare anche gli arretrati relativi all’"ante-biennio".

Finalità della circolare

La circolare ha quindi la funzione di uniformare i criteri applicativi per la gestione delle rendite dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, assicurando l’utilizzo della retribuzione convenzionale aggiornata sia nelle liquidazioni iniziali sia nelle riliquidazioni delle prestazioni già in corso.

Punti principali

Riferimento normativo e importo della retribuzione

Viene richiamata la legge 31 gennaio 1983, n. 25 e il D.M. 20 febbraio 1990, pubblicato in G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990, che fissa per l’anno 1988 la retribuzione convenzionale da assumere a base per la liquidazione delle rendite nella misura di L. 23.099.250.

Ambito soggettivo di applicazione

La retribuzione indicata vale esclusivamente per i tecnici di radiologia medica autonomi, con esclusione delle altre categorie di tecnici di radiologia.

Decorrenza per la liquidazione delle rendite

La nuova retribuzione deve essere utilizzata per la liquidazione delle rendite dovute ai tecnici di radiologia medica autonomi, o ai loro superstiti, per i casi verificatisi dal 1° gennaio 1988.

Riliquidazione delle rendite in corso

La stessa retribuzione si applica alle rendite in corso di godimento al 1° luglio 1988, in quanto la variazione retributiva supera il 10% rispetto alla misura precedentemente stabilita, con conseguente applicazione dell’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Indicazioni operative per gli uffici

In attesa dell’adeguamento degli archivi con un codice di qualifica specifico o con una classe di salario convenzionale dedicata, il Servizio meccanizzazione invierà alle Unità operative la stampa dei casi di rendita contraddistinti dalla qualifica 85 "Tecnico di radiologia". Le Unità operative dovranno individuare i casi riferiti ai tecnici di radiologia autonomi e procedere al calcolo del dovuto annuo, usando nel campo "prestazioni particolari" il codice 2 e la decorrenza 07.1988, nonché al calcolo degli arretrati relativi all’ante-biennio.

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