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Circolare

Circolare INAIL n. 53 del 03 ottobre 1990

Nuove misure degli importi mensili dell assegno di incollocabilità a partire dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990, rideterminate a norma dell art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Abrogazione della circolare n. 17 1989.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la rideterminazione, ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge n. 41/1986, degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità per le decorrenze dal 1° luglio 1987, 1° luglio 1988 e 1° luglio 1989. Riporta i coefficienti ISTAT applicati, i nuovi importi risultanti e precisa che i conguagli saranno effettuati direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. Le unità operative devono informare gli interessati delle nuove misure. Viene inoltre abrogata la circolare n. 17/1989, poiché per questa prestazione trova applicazione la disciplina speciale della legge finanziaria n. 41/1986 in deroga alla procedura prevista dal D.M. 26 gennaio 1988.

Nuove misure dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1990 e abrogazione della circolare n. 17/1989

Nuove misure dell'assegno di incollocabilità e abrogazione della circolare n. 17/1989

La circolare dell'INAIL n. 53 del 3 ottobre 1990 disciplina la rideterminazione degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità per le decorrenze dal 1° luglio 1987 al 1° luglio 1989, sulla base della normativa di rivalutazione annuale prevista dall'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Contestualmente, abroga la precedente circolare n. 17/1989, ritenuta non più applicabile per effetto della disciplina speciale richiamata.

Inquadramento normativo

Il provvedimento ministeriale del 13 giugno 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1990, ha approvato la delibera del Comitato esecutivo dell'Istituto adottata il 22 marzo 1990. Tale delibera ha fissato i nuovi importi dell'assegno di incollocabilità con decorrenza annuale, in attuazione del meccanismo di riliquidazione previsto dalla legge n. 41/1986, che dispone la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL a partire dal 1° luglio 1985 con cadenza annuale.

Misure rivalutate dell'assegno

La circolare riporta i coefficienti annui di variazione calcolati dall'ISTAT sulla base degli indici dei prezzi al consumo e i corrispondenti importi mensili:

  • la misura di L. 200.000 resta invariata fino al 30 giugno 1987, poiché già superiore a quella che deriverebbe dall'applicazione dell'indice ISTAT alla misura in vigore al 30 dicembre 1985;
  • dal 1° luglio 1987 l'importo è pari a L. 212.200, ottenuto applicando il coefficiente 1,0610;
  • dal 1° luglio 1988 l'importo è pari a L. 222.003, arrotondato, come da decreto ministeriale, a L. 222.000, applicando il coefficiente 1,0462;
  • dal 1° luglio 1989 l'importo è pari a L. 232.992, arrotondato, come da decreto ministeriale, a L. 232.995, applicando il coefficiente 1,0495.

Gestione dei conguagli e comunicazioni

Le operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione degli importi mensili dell'assegno di incollocabilità sono affidate direttamente alla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. Alle competenti unità operative è demandato il compito di comunicare agli interessati i nuovi importi, tenendo conto della data di decorrenza della concessione e applicando la rivalutazione a partire dal 1° luglio 1987.

Abrogazione della precedente circolare

La circolare n. 17 del 3 aprile 1989 viene espressamente abrogata. L'INAIL precisa che, per l'assegno di incollocabilità, deve essere applicato il disposto dell'art. 20, comma 6, della legge n. 41/1986, in deroga alla procedura stabilita dal D.M. 26 gennaio 1988 allegato alla circolare abrogata.

Punti principali

Rideterminazione degli importi dell'assegno di incollocabilità

Il Ministero del Lavoro ha approvato la delibera del Comitato esecutivo INAIL del 22 marzo 1990 con cui sono stati fissati i nuovi importi mensili dell'assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 1987, 1° luglio 1988 e 1° luglio 1989. La rideterminazione avviene in applicazione dell'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che prevede la riliquidazione annuale delle prestazioni economiche INAIL a decorrere dal 1° luglio 1985.

Coefficienti ISTAT e nuovi importi

Per il periodo considerato sono indicati i coefficienti annui di variazione ISTAT e i conseguenti importi mensili: la misura di L. 200.000 resta invariata fino al 30 giugno 1987; dal 1° luglio 1987 diventa L. 212.200 (coefficiente 1,0610); dal 1° luglio 1988 diventa L. 222.003, arrotondato a L. 222.000 con D.M. (coefficiente 1,0462); dal 1° luglio 1989 diventa L. 232.992, arrotondato a L. 232.995 con D.M. (coefficiente 1,0495).

Conguagli e comunicazioni agli interessati

Le operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione degli importi mensili saranno svolte direttamente dalla Direzione generale - Servizio meccanizzazione. Le competenti unità operative devono comunicare agli interessati le nuove misure dell'assegno rivalutate secondo la data di decorrenza della concessione, a partire dal 1° luglio 1987.

Abrogazione della circolare n. 17/1989

La circolare n. 17 del 3 aprile 1989 viene abrogata. La ragione è che, per l'assegno di incollocabilità, trova applicazione il comma 6 dell'art. 20 della legge n. 41/1986, in deroga alla procedura prevista dal D.M. 26 gennaio 1988 richiamato nella precedente circolare.

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