R.R. TAA 12/2002
Modifica della decorrenza della nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti dei comuni ed altri enti locali (B.U. 17 settembre 2002, n. 39)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto regionale sposta al 1° ottobre 2002 l’applicazione della nuova tabella del compenso massimo annuo lordo dei revisori dei conti di comuni e altri enti locali, già approvata con decreto n. 9/L del 16 luglio 2002. Nel medesimo Bollettino è pubblicato anche un decreto della Provincia autonoma di Bolzano che sostituisce integralmente l’allegato 2 della legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale.
Differimento della decorrenza della nuova tabella dei compensi massimi ai revisori dei conti degli enti locali; modifica dell’allegato 2 sulla VIA in Provincia di Bolzano
Differimento dei compensi massimi dei revisori dei conti degli enti locali
Il decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige interviene sulla decorrenza della nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si inserisce nel quadro delle disposizioni regionali in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali.
Contenuto del provvedimento regionale
La nuova tabella dei compensi, già approvata con il decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L, non decorre più dal 1° luglio 2002, ma dal 1° ottobre 2002. Il rinvio è motivato dall’esigenza di evitare effetti retroattivi e di consentire ai comuni e agli altri enti locali di adottare i necessari atti deliberativi di competenza consiliare.
Effetti temporali
- La nuova misura massima dei compensi annui lordi si applica dal 1° ottobre 2002.
- Per il periodo precedente resta ferma la disciplina anteriore, non modificata da questo decreto.
- Il provvedimento ha quindi rilievo solo per la fase di avvio della nuova tabella e non introduce una disciplina generale nuova oltre allo spostamento della decorrenza.
Impugnazioni
Il decreto regionale prevede le ordinarie forme di tutela:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi della legge n. 1034/1971;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del DPR n. 1199/1971.
Decreto della Provincia autonoma di Bolzano sulla VIA
Nel medesimo testo è riportato anche un separato decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano che modifica la disciplina provinciale in materia di valutazione di impatto ambientale. Esso sostituisce integralmente l’allegato 2 della legge provinciale 24 luglio 1998, n. 7.
Portata della modifica provinciale
La modifica è di tipo sostitutivo: l’allegato 2 della legge provinciale sulla VIA viene integralmente rimpiazzato dal nuovo allegato. Il testo fornito non riporta il contenuto del nuovo allegato, ma solo l’effetto normativo della sostituzione.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto provinciale dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e l’obbligo di osservanza per chiunque spetti. Nessuna diversa decorrenza è indicata nel testo fornito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 21 ago 2002R.R. TAA 11/2002
- Regolamento · 30 lug 2002R.R. TAA 10/2002
- Legge · 1 ott 2002L.R. TAA 3/2002
- Legge · 22 lug 2002L.R. TAA 2/2002
- Regolamento · 16 lug 2002R.R. TAA 9/2002
- Regolamento · 15 ott 2002R.R. TAA 13/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →