R.R. TAA 13/2002
Approvazione del nuovo regolamento per la compartecipazione e concessione di patrocinio finanziario della Regione Trentino-Alto Adige ad iniziative svolte da istituzioni,enti, associazioni od altri organismi, ritenute di particolare importanza per la Regione (B.U. 16 ottobre 2002, n. 43)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, criteri, soggetti, procedure e limiti per concedere patrocinio finanziario o compartecipazione a iniziative di particolare importanza regionale promosse da enti senza scopo di lucro. Prevede domanda tra 1° novembre e 31 dicembre dell’anno precedente, valutazione di una commissione e liquidazione solo dopo lo svolgimento dell’iniziativa e la rendicontazione delle spese.
Regolamento regionale su patrocinio finanziario e compartecipazione per iniziative di interesse del Trentino-Alto Adige
Patrocinio finanziario e compartecipazione per iniziative di interesse regionale
Il regolamento disciplina, per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, le modalità con cui possono essere concessi patrocinio finanziario e compartecipazione a iniziative ritenute di particolare importanza per il territorio regionale. La disciplina mira a sostenere attività non integralmente autofinanziabili, valorizzando specificità culturali, storiche, antropologiche, socio-economiche e ricreativo-sportive delle popolazioni regionali.
Ambito di applicazione e finalità
Rientrano nel regime le iniziative che perseguono la valorizzazione, il recupero, la tutela e la promozione delle specificità del patrimonio culturale, antropologico, storico, socio-economico e ricreativo-sportivo del Trentino-Alto Adige. Sono considerate rilevanti anche le iniziative che esprimono il ruolo della Regione come ente rappresentativo degli interessi della comunità regionale. Le attività ammissibili possono consistere in manifestazioni pubbliche, convegni, congressi, sfilate tradizionali, commemorazioni e celebrazioni legate in modo esclusivo alla specificità delle popolazioni regionali.
Sono finanziabili solo iniziative che non possano autofinanziarsi completamente o prevalentemente e che presentino una rilevanza regionale. L’accesso è riservato a enti, associazioni e comitati senza scopo di lucro. Restano escluse le iniziative organizzate direttamente dalla Regione e quelle rivolte esclusivamente o prevalentemente all’ambito interno del soggetto richiedente.
Patrocinio finanziario
Il patrocinio finanziario può riguardare iniziative organizzate o promosse da istituzioni, enti, associazioni e comitati con sede nel territorio regionale, purché di rilievo internazionale, interregionale, oppure regionale e intercomunale. Lo strumento serve a favorire iniziative alle quali la Regione intende partecipare anche sotto il profilo economico, oltre che ideale.
Per tali iniziative la Regione può finanziare singole attività entro i seguenti limiti massimi:
- 50% per iniziative di rilievo internazionale;
- 45% per iniziative di rilievo interregionale;
- 40% per iniziative di rilievo regionale e intercomunale.
Compartecipazione
La compartecipazione è lo strumento con cui la Regione interviene direttamente a fianco dei soggetti promotori per consentire la realizzazione dell’iniziativa. Essa è ammessa per materie di competenza regionale o comunque attinenti al ruolo istituzionale della Regione.
La partecipazione regionale deve risultare in forma almeno paritaria rispetto all’associazione promotrice e deve emergere in modo adeguato anche attraverso l’uso dello stemma regionale nelle manifestazioni esterne. La compartecipazione può consistere nella partecipazione diretta a parte dell’iniziativa oppure nella copertura di una parte delle spese; la Giunta può inoltre disporre supporto tecnico-organizzativo da parte di uffici regionali. Nel determinare la partecipazione economica si tiene conto anche di servizi regionali quali stamperia interna, utilizzo di sale e spedizione di inviti e comunicazioni.
La quota di spese a carico della Regione non può superare il 60% della spesa ammessa a contributo, calcolata al netto di biglietti, entrate e altri introiti collegati all’iniziativa.
Criteri di selezione e limiti finanziari
La concessione e la quantificazione dei finanziamenti sono disposte dalla Giunta regionale, su parere della commissione competente. Le risorse del relativo capitolo di bilancio sono ripartite in parti uguali tra domande provenienti dalla provincia di Bolzano e domande provenienti dalla provincia di Trento.
Non può essere patrocinata o compartecipata più di un’iniziativa per ciascun soggetto richiedente. La selezione avviene tramite attribuzione di punteggi da 1 a 5 ai seguenti parametri: finalità di rilevanza regionale, coinvolgimento della popolazione, consistenza della partecipazione organizzativa, effetti positivi duraturi sul tessuto sociale regionale e riscontro sui mass media. Per ogni provincia sono formate due graduatorie, una per i patrocini e una per le compartecipazioni, e sono finanziate le iniziative nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Domanda, documentazione e termini
La domanda deve essere redatta su apposito modulo regionale e descrivere in modo puntuale natura, scopi, durata, modalità e termini di svolgimento dell’iniziativa, oltre a ogni elemento utile a dimostrarne la rilevanza. Deve essere allegato un preventivo dettagliato delle spese e delle eventuali entrate, sottoscritto dal legale rappresentante.
Vanno inoltre prodotti:
- statuto del soggetto richiedente;
- dichiarazione sostitutiva con consistenza numerica degli iscritti, modalità di associazione e quota annua;
- breve resoconto dell’attività svolta negli anni precedenti;
- programma dettagliato dell’attività relativa all’anno in cui si svolgerà l’iniziativa.
Se manca lo statuto, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva che attesti caratteristiche, finalità e ambito di azione dell’organizzazione; tale onere non vale per gli enti pubblici territoriali. L’amministrazione può chiedere ulteriore documentazione. Le domande vanno presentate dal 1° novembre al 31 dicembre dell’anno precedente quello di svolgimento dell’iniziativa, presso l’ufficio per l’integrazione europea e gli aiuti umanitari di Trento o Bolzano.
Commissione di valutazione e variazioni tecniche
Le domande sono esaminate da una commissione nominata dalla Giunta regionale per l’intero mandato. La commissione è composta da cinque membri: assessore competente, dirigente del servizio studi, direttore dell’ufficio per l’integrazione europea e gli aiuti umanitari e due membri nominati su proposta delle Province autonome di Trento e Bolzano; essa è presieduta dall’assessore competente.
La commissione formula la proposta definitiva di finanziamento sulla base dell’istruttoria svolta dall’ufficio competente. Se motivato e a parità di natura e impegno finanziario dell’iniziativa, possono essere autorizzate variazioni tecniche relative alla data o a caratteristiche logistiche, con provvedimento del direttore dell’ufficio competente.
Liquidazione, rendicontazione e rideterminazione del contributo
Il finanziamento è liquidato solo dopo lo svolgimento dell’iniziativa, previa presentazione di rendiconto delle spese, relazione finale sottoscritta dal legale rappresentante e documentazione quietanzata relativa all’intera spesa ammessa a contributo. Se la spesa effettiva è inferiore a quella ammessa, il finanziamento è ridotto proporzionalmente.
Per la compartecipazione il pagamento avviene sulla base di idonea documentazione di spesa intestata alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
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