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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso il diniego dell'applicazione di una pena sostitutiva (lavoro di pubblica utilità/pena sostitutiva della pena detentiva breve). Il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto ostative precedenti condanne, senza considerare che le stesse erano state dichiarate estinte per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale; ha inoltre censurato la mancata acquisizione, ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., di documentazione idonea a comprovare occupazione e dimora stabile e la contraddittorietà della motivazione sulla base del certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: dal casellario risultava che le precedenti condanne erano state estinte per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, per cui non potevano essere considerate ostative. Ha censurato la contraddittorietà e la mancata motivazione della Corte di appello sul giudizio prognostico negativo, nonché la mancata utilizzazione dei poteri di acquisizione d'ufficio previsti dall'art. 545-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e la causa è stata rimessa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 20-bis cod. pen.

    Riferita dal ricorrente nell'ambito della richiesta di applicazione di circostanze attenuanti/valutazione della pena; dalla motivazione non emerge un'applicazione diretta della norma, ma la censura verte sull'errata valutazione delle condizioni personali del condannato.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di determinazione della pena; la sentenza di cassazione non si sofferma su un'interpretazione diretta della norma, ma sul fatto che il giudizio prognostico negativo non era giustificato alla luce dell'estinzione delle pene pregresse.

  • art. 58 legge n. 689/1981

    Citato dal ricorrente tra le norme rilevanti per l'applicazione di misure sostitutive; dalla decisione non emerge un'applicazione specifica ma la norma fa parte del quadro normativo invocato.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il giudice, nel motivare il diniego della sanzione sostitutiva, non può limitarsi a constatare la mancanza di elementi valutabili d'ufficio: avrebbe potuto e dovuto esercitare i poteri di acquisizione d'ufficio per verificare occupazione e dimora dell'imputato. Pertanto il giudice ha l'onere attivo di ricercare prove rilevanti quando la loro acquisizione è possibile d'ufficio.

  • art. 27, terzo comma, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in ordine alla funzione rieducativa della pena. La Cassazione valorizza, in concreto, l'effetto rieducativo dell'affidamento in prova, che ha portato all'estinzione delle pene annotate, incidendo sul giudizio prognostico.

  • art. 47 Ordinamento penitenziario

    Richiamato in relazione ai presupposti di accesso alle misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità): la Corte osserva che la stabile occupazione e la dimora sono condizioni rilevanti per alcune misure sostitutive, ma sottolinea altresì che il giudice deve verificare tali circostanze con i poteri d'ufficio prima di negare la misura.

  • Sez. 3, n. 38127 del 06/06/2024 (Locatelli, Rv. 287022)

    Giurisprudenza richiamata per affermare il principio che il giudice non può limitarsi a constatare la mancanza di elementi acquisibili d'ufficio quando motiva il diniego di una sanzione sostitutiva; la Corte si conforma a tale orientamento.

Massime di principio

  • Se precedenti condanne risultano estinte per effetto di un esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, esse non possono essere considerate ostative per l'accesso a pene sostitutive: l'effetto estintivo elimina gli effetti penali di quelle condanne.
  • Il giudice che nega una pena sostitutiva deve fornire un giudizio prognostico motivato e coerente: non è sufficiente affermare genericamente l'assenza di elementi di valutazione.
  • Quando la valutazione negativa si fonda su circostanze che possono essere accertate d'ufficio (es. dimora stabile, occupazione lecita), il giudice è tenuto ad attivare i poteri istruttori previsti dall'art. 545-bis c.p.p. per acquisire la necessaria documentazione prima di negare la misura alternativa.
  • L'esito positivo di misure rieducative (es. affidamento in prova) costituisce un elemento probatorio rilevante circa il percorso rieducativo del soggetto e può incidere favorevolmente sul giudizio prognostico per l'accesso a misure sostitutive.
  • In presenza di dubbi o di elementi contraddittori nella documentazione del casellario giudiziale, la Corte d'appello deve chiarire esplicitamente come ha valutato tali elementi e non può travisarne il contenuto senza spiegazioni.

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