Provvedimento del 03/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello e le istruzioni per comunicare, variare o revocare l’indirizzo PEC utilizzabile dall’Agenzia delle entrate per la notifica di avvisi e altri atti. Definisce ambito di applicazione, soggetti ammessi, modalità di presentazione telematica, decorrenza degli effetti e casi di inefficacia della comunicazione.
Approvazione del modello per comunicare l’indirizzo PEC ai fini della notifica degli atti dell’Agenzia delle entrate
Approvazione del modello per la comunicazione dell’indirizzo PEC per le notifiche fiscali
Il provvedimento approva il modello, con le relative istruzioni, per comunicare all’Agenzia delle entrate l’indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati. Il modello consente anche di comunicare variazioni e revoca dell’indirizzo PEC.
Oggetto e finalità
L’atto è emanato in attuazione dell’articolo 60, settimo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. La finalità è consentire ai soggetti non obbligati a disporre di un indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC di indicare un domicilio digitale valido per le notificazioni degli atti dell’Agenzia delle entrate.
Ambito di applicazione e decorrenza
L’indirizzo PEC comunicato può essere utilizzato dai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2017 per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati. Il modello può essere utilizzato per le istanze inviate dal giorno successivo alla pubblicazione del successivo provvedimento che individuerà le modalità di trasmissione telematica.
Soggetti che possono utilizzare il modello
Il modello è utilizzabile esclusivamente da:
- persone fisiche residenti e non residenti;
- soggetti diversi dalle persone fisiche; che non siano obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC.
Con la presentazione del modello, il soggetto manifesta la volontà di ricevere le notifiche:
- presso l’indirizzo PEC di cui è intestatario;
- oppure presso l’indirizzo PEC di uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- oppure presso l’indirizzo PEC del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, purché specificamente incaricati di ricevere la notifica per conto dell’interessato.
Inefficacia della comunicazione
La comunicazione non produce effetti se il soggetto istante risulta già titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC. Inoltre, la comunicazione perde efficacia se, successivamente alla presentazione del modello, il soggetto diventa titolare di un indirizzo PEC inserito nell’INI-PEC.
Per le persone fisiche, la comunicazione perde efficacia anche con la completa attuazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), comprensiva di domicilio digitale.
Regole operative sulle notifiche via PEC
Se la casella PEC risulta satura al momento della notifica del singolo atto, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna dopo almeno sette giorni dal primo invio. Se anche il secondo tentativo non va a buon fine per saturazione, si applicano le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti; la casella resta comunque valida per gli atti successivi.
Se invece la casella PEC risulta non valida o non attiva già al primo tentativo, si applicano direttamente le disposizioni ordinarie in materia di notificazione.
Reperibilità e forma del modello
Il modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it. Può essere prelevato anche da altri siti internet, purché sia conforme per struttura e sequenza al modello approvato, rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato e gli estremi del provvedimento.
È consentita la riproduzione del modello con stampa monocromatica nera, mediante stampanti laser o altre stampanti che garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo. È inoltre consentita la stampa purché sia rispettata la conformità grafica al modello approvato e la sequenza dei dati.
Modalità di presentazione
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal soggetto istante abilitato ai servizi telematici, secondo le modalità di trasmissione che saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia.
La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata utilizzando il software reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet.
Prova di presentazione ed efficacia della scelta
L’attestazione dell’avvenuto ricevimento del modello da parte dell’Agenzia delle entrate costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La scelta, la variazione o la revoca dell’indirizzo PEC comunicato producono effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta l’avvenuta ricezione.
Motivazioni e contesto normativo
Il provvedimento richiama la disciplina introdotta dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, che ha previsto la facoltà, per i soggetti non obbligati all’iscrizione INI-PEC, di comunicare un indirizzo PEC per la ricezione delle notifiche fiscali. Viene inoltre richiamato che la notifica tramite PEC si applica alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017.
Allegati e pubblicazione
Il provvedimento si compone di due allegati:
- il modello per comunicare i dati relativi all’indirizzo PEC per la notifica degli atti;
- le istruzioni per la compilazione del modello.
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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