Provvedimento del 08/03/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come esercitare, modificare o revocare l’opzione per il regime sostitutivo sui redditi esteri dei nuovi residenti, come estenderlo ai familiari, quando si decade o cessano gli effetti e come versare le imposte dovute: 100.000 euro per il contribuente e 25.000 euro per ciascun familiare, con opzione valida fino a 15 anni.
Modalità applicative per l’opzione del regime fiscale sostitutivo per neo-residenti ex art. 24-bis TUIR
Regime fiscale sostitutivo per nuovi residenti ex articolo 24-bis TUIR
Il provvedimento individua le modalità operative per l’esercizio dell’opzione, la sua estensione ai familiari, la revoca, la cessazione degli effetti e la decadenza dal regime fiscale sostitutivo sui redditi prodotti all’estero. Definisce inoltre i termini e le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva dovuta dal contribuente e, se del caso, dai familiari.
Ambito di applicazione e finalità
Il regime riguarda le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che rispettano i requisiti previsti dall’articolo 24-bis, comma 1, del TUIR, ossia la non residenza in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione. Il regime consente l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, in alternativa alla disciplina ordinaria.
La motivazione del provvedimento richiama la finalità della norma introdotta dalla legge di bilancio 2017: favorire investimenti, consumi e il radicamento in Italia di soggetti ad alto potenziale. È inoltre evidenziato che il regime non si applica alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate in soggetti esteri realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia.
Modalità di esercizio dell’opzione
L’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita:
- al periodo d’imposta in cui il soggetto ha trasferito la residenza in Italia; oppure
- al periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento.
Ai fini dell’accesso al regime, il contribuente può presentare un’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000, con applicazione delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 156 del 2015.
L’opzione può essere esercitata entro i termini di presentazione della dichiarazione, anche se la risposta all’interpello non è ancora pervenuta.
Contenuto dell’istanza di interpello
Nell’istanza il contribuente indica, tra l’altro:
- dati anagrafici e, se già attribuito, codice fiscale; se già residente, indirizzo di residenza in Italia;
- status di non residente in Italia per almeno nove periodi d’imposta sui dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
- giurisdizione o giurisdizioni dell’ultima residenza fiscale prima dell’opzione;
- Stati o territori esteri per i quali intende non avvalersi dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell’articolo 24-bis del TUIR.
L’istanza deve inoltre contenere gli elementi necessari a verificare i requisiti di accesso al regime, mediante compilazione dell’apposita check list allegata al provvedimento e allegazione della documentazione di supporto, ove rilevante.
L’istanza può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per il radicamento della residenza in Italia e anche nelle ipotesi di applicabilità della presunzione di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR.
Modalità di presentazione dell’interpello
L’istanza è presentata alla Direzione Centrale Accertamento:
- a mano;
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica tramite PEC.
Per la trasmissione via PEC è indicato l’indirizzo dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza può essere inviata anche alla casella ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.
L’istanza deve essere sottoscritta con firma autografa oppure, se inviata via PEC, con firma digitale o con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del DPR n. 445 del 2000.
Casi di inammissibilità e regolarizzazione
Nell’istanza di interpello:
- la mancata indicazione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 1.4;
- la mancata o incompleta compilazione della check list;
- la mancata o incompleta allegazione dei documenti a supporto richiesti al punto 1.5
costituiscono cause di inammissibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 156 del 2015.
La mancata indicazione del requisito di cui alla lettera c) del punto 1.4 è invece regolarizzabile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
Estensione dell’opzione ai familiari
La persona fisica che ha i requisiti può estendere il regime anche a uno o più familiari di cui all’articolo 433 del codice civile, purché anch’essi soddisfino le condizioni previste dall’articolo 24-bis, comma 1, del TUIR.
L’estensione si perfeziona con specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi:
- del periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia; oppure
- del periodo d’imposta successivo al trasferimento.
Nella dichiarazione il contribuente indica per i familiari gli stessi elementi richiesti per sé al punto 1.4.
Il familiare manifesta l’intenzione di avvalersi dell’estensione nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d’imposta di efficacia dell’estensione e indica gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l’opzione, compreso il codice fiscale, oltre agli elementi di cui ai punti 1.4 e 1.5.
Interpello e familiari
Se viene presentata l’istanza di interpello, il soggetto che esercita l’opzione indica per ciascun familiare gli elementi di cui al punto 1.4 anche se il trasferimento di residenza del familiare avviene in periodi d’imposta successivi.
L’istanza deve essere sottoscritta anche dai familiari. In tal caso il familiare indica gli elementi di cui ai punti 1.4 e 1.5 nell’istanza ed è esonerato dal ripeterli nella propria dichiarazione dei redditi.
Anche per i familiari l’istanza può essere presentata nelle ipotesi di applicabilità della presunzione di cui all’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR.
Stati o territori esclusi e integrazioni successive
Il contribuente può esercitare, in sede di opzione o successivamente, la facoltà di non avvalersi del regime per determinati Stati o territori esteri. Tali Stati o territori possono essere integrati con ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la facoltà.
La stessa regola vale anche per l’estensione ai familiari: gli Stati o territori esclusi possono essere integrati successivamente, e ciascun familiare indica gli ulteriori Stati o territori nella dichiarazione relativa al medesimo periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti dell’estensione.
Rinnovo tacito dell’opzione
L’opzione e, se del caso, l’estensione ai familiari si intendono tacitamente rinnovate di anno in anno, salvo che intervengano:
- cessazione degli effetti;
- revoca dell’opzione;
- decadenza dal regime.
Cessazione, revoca e decadenza
Gli effetti del regime cessano comunque dopo quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.
Il contribuente o il familiare possono revocare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello di esercizio. Se per quel periodo non vi è obbligo di dichiarazione, deve essere presentata apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la scadenza della dichiarazione, con le modalità previste per l’istanza di interpello.
Il contribuente può anche revocare l’estensione per ciascun familiare con le stesse modalità; il familiare indica la revoca nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui essa produce effetti.
La revoca e la decadenza precludono la presentazione di una nuova opzione.
Cause di decadenza del contribuente
Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:
- omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui il versamento si riferiva;
- trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perde la residenza fiscale in Italia.
In caso di trasferimento all’estero, il contribuente deve comunicare la circostanza alla Direzione Centrale Accertamento entro la scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui perde la residenza fiscale in Italia.
Cause di decadenza dei familiari e effetti sul nucleo
Anche i familiari decadono dal regime nei seguenti casi:
- omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva dovuta entro la scadenza del saldo delle imposte sui redditi;
- trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d’imposta in cui perdono la residenza fiscale in Italia.
La cessazione degli effetti, la revoca o la decadenza del soggetto principale comportano la cessazione degli effetti anche per i familiari, salvo la possibilità per ciascun familiare di esercitare un’opzione autonoma per i periodi d’imposta residui fino a un massimo complessivo di quindici anni, computando anche le annualità già fruite come familiare.
In caso di opzione autonoma, il familiare può a sua volta estendere il regime ai propri familiari, ferma restando la soglia massima complessiva di quindici periodi d’imposta per ciascun soggetto beneficiario.
Versamento dell’imposta sostitutiva
Il soggetto che esercita l’opzione versa un’imposta sostitutiva pari a 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime, in un’unica soluzione, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Per ciascun familiare a cui il regime è esteso, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta di efficacia, anch’essa da versare in un’unica soluzione entro la medesima scadenza.
Il versamento avviene con le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il provvedimento rinvia a una successiva risoluzione per l’istituzione del codice tributo e per le istruzioni di compilazione del modello F24.
Base normativa richiamata
Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:
- legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi 152-159;
- articolo 24-bis del TUIR;
- DPR 22 luglio 1998, n. 322;
- legge 27 luglio 2000, n. 212;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Pubblicazione ed efficacia
È precisato che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007.
Testo integrale
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