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Provvedimento

Provvedimento del 03/03/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina come l’Agenzia delle entrate acquisisce i dati dei richiedenti l’iscrizione all’AIRE e individua i criteri per formare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo per attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. Prevede una fase transitoria fino al subentro completo dell’ANPR e stabilisce priorità di controllo in base a elementi che indicano una possibile permanenza effettiva in Italia, anche con riferimento ai soggetti iscritti all’AIRE dal 1° gennaio 2010.

Modalità di acquisizione dati AIRE e criteri per liste selettive sui controlli di attività finanziarie e investimenti esteri non dichiarati

Modalità di acquisizione dei dati AIRE e criteri per le liste selettive

Il provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 83, commi 17-bis e 17-ter, del decreto legge n. 112 del 2008, le modalità di acquisizione dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’AIRE e i criteri per la formazione delle liste selettive finalizzate ai controlli su attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati. La disciplina distingue tra regime ordinario, basato sull’ANPR, e fase transitoria, ancora collegata agli scambi informativi con il Ministero dell’Interno.

Modalità di acquisizione dei dati

A regime, i dati relativi ai richiedenti l’iscrizione all’AIRE sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno dall’articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nelle more della completa attuazione del subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali, i dati sono ricevuti dal Ministero dell’Interno, presso cui è istituita l’AIRE centrale, secondo contenuti e modalità stabiliti da accordi convenzionali tra Agenzia delle entrate e Ministero dell’Interno, con una cadenza non inferiore al semestre.

In fase di prima attuazione, i dati riguardano anche le persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010, se non già comunicati in precedenza all’Agenzia.

Criteri per la formazione delle liste selettive

Le liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati sono formate sulla base di elementi segnaletici della permanenza del soggetto in Italia. I criteri indicati sono:

  • residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999;
  • movimenti di capitale da e verso l’estero trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
  • informazioni su patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito di direttive europee e accordi di scambio automatico di informazioni;
  • residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
  • atti del registro indicativi dell’effettiva presenza in Italia;
  • utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
  • disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
  • titolarità di partita IVA attiva;
  • rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
  • titolarità di cariche sociali;
  • versamento di contributi per collaboratori domestici;
  • informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello 770;
  • informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA comunicate ai sensi della normativa indicata.

Le liste includono prioritariamente i contribuenti che hanno richiesto l’iscrizione all’AIRE e per i quali siano presenti uno o più degli elementi sopra indicati.

In prima attuazione, gli stessi criteri si applicano anche alle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione all’AIRE dal 1° gennaio 2010 e che non abbiano presentato istanza di collaborazione volontaria.

Finalità e motivazione della disciplina

La motivazione richiama il fatto che il comma 17-bis dell’articolo 83 del decreto legge n. 112 del 2008, introdotto dal decreto legge n. 193 del 2016, impone la disponibilità dei dati dei richiedenti l’iscrizione all’AIRE entro sei mesi dalla richiesta, per consentire la formazione di liste selettive per i controlli. Lo stesso comma demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la disciplina delle modalità di comunicazione e dei criteri di selezione.

Il comma 17-ter estende, in prima attuazione, le attività anche ai soggetti iscrittisi all’AIRE dal 1° gennaio 2010 e consente di considerare la mancata presentazione di istanze di collaborazione volontaria.

Poiché il subentro dell’ANPR non è ancora completato, il provvedimento introduce una soluzione transitoria per garantire l’operatività immediata delle disposizioni senza imporre ulteriori oneri alle amministrazioni interessate.

Rilevanza dello scambio automatico di informazioni

Il documento evidenzia che, per individuare attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono rilievo i dati acquisiti tramite scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali estere.

In particolare:

  • la Direttiva 2011/16/UE (DAC1) prevede lo scambio di informazioni, tra l’altro, sulle proprietà immobiliari estere detenute da soggetti residenti;
  • la Direttiva 2014/107/UE (DAC2) ha esteso lo scambio obbligatorio alle informazioni finanziarie sui conti detenuti all’estero;
  • il flusso annuale comprende dati identificativi dei conti esteri, saldo o valore e importi lordi di interessi, dividendi e altri redditi generati;
  • a livello extra-UE, lo scambio avviene tramite accordi basati sul Common Reporting Standard, con riferimento sia agli early adopters sia ad altre giurisdizioni aderenti;
  • per gli Stati Uniti, l’accordo FATCA consente all’Agenzia di ricevere informazioni sui conti detenuti negli USA dai soggetti residenti già dall’anno di riferimento 2015.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 83, commi 17-bis e 17-ter;
  • decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193;
  • decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 62;
  • decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
  • decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999;
  • Direttiva 2011/16/UE e Direttiva 2014/107/UE;
  • accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard;
  • accordo FATCA con gli Stati Uniti, ratificato dalla legge n. 95 del 2015;
  • decreto legge 28 giugno 1990, n. 167;
  • decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento dispone che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è datato Roma, 03/03/2017, e risulta firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.

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