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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 108 del 23/03/2023

Provvedimento del 23 marzo 2023

Garante Privacy108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accoglie il reclamo di un interessato che chiedeva la deindicizzazione, dai motori di ricerca esterni, di un articolo pubblicato da La7 S.p.a. su una vicenda giudiziaria collegata al crollo del Ponte Morandi. Pur riconoscendo il rilievo giornalistico della notizia e l’operatività delle norme sul trattamento per finalità di cronaca, l’Autorità ritiene sproporzionato il pregiudizio derivante dalla facile reperibilità online di stralci di conversazioni telefoniche attribuite all’interessato. Viene quindi ingiunto al titolare di adottare misure tecniche per impedire l’indicizzazione dell’articolo, salvaguardando l’archivio storico del giornale, e disposto l’inserimento della misura nel registro interno dell’Autorità.

La7 S.p.a. – deindicizzazione di un articolo online su vicenda Ponte Morandi per tutela del diritto all’oblio

La7 S.p.a. – deindicizzazione di articolo online per diritto all’oblio

Il Garante per la protezione dei dati personali esamina un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da un interessato nei confronti di La7 S.p.a., in relazione a un articolo online dedicato alla vicenda del crollo del Ponte Morandi. Il reclamante invocava il diritto all’oblio ex art. 17 GDPR e chiedeva la deindicizzazione degli URL reperibili tramite motori di ricerca esterni al sito, ritenendo che la persistente reperibilità di stralci di conversazioni private e di informazioni sull’audizione alla Guardia di Finanza gli arrecasse un pregiudizio non giustificato.

Fatti e contenuto del reclamo

L’interessato ha riferito di aver lavorato come risk manager in Società Autostrade e di aver individuato, già nel 2013, un possibile rischio di crollo del Ponte Morandi nell’ambito di approfondimenti sui rischi catastrofali. Dopo il crollo del 2018, avrebbe reso dichiarazioni alla Guardia di Finanza come persona informata sui fatti e non indagata.

Nel reclamo ha evidenziato che alcuni articoli riportavano stralci di una conversazione telefonica privata con il padre, nella quale egli sintetizzava la propria audizione. A suo dire, tali contenuti, ancora facilmente reperibili in rete, fornivano un’informazione non corretta e pregiudizievole, poiché lasciavano intendere un suo coinvolgimento tra gli indagati o imputati per il crollo. Il reclamante sottolineava anche di aver ottenuto rettifiche da alcune testate, ma riteneva tale rimedio insufficiente rispetto al danno causato dalla persistenza online dei contenuti.

Posizione del titolare del trattamento

A seguito dell’istruttoria avviata dal Garante, La7 S.p.a. ha sostenuto che il servizio del 16 aprile 2021 riportasse fedelmente i fatti emersi dalle indagini, chiarendo in modo puntuale che l’interessato non era indagato e valorizzando anche gli aspetti positivi del suo operato. La società ha inoltre affermato che, al momento della pubblicazione, la notizia conservava un rilevante interesse e una strettissima attualità, rientrando nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca.

La7 ha richiamato l’art. 17, par. 3, lett. a) e d), GDPR, sostenendo che il diritto alla cancellazione non si applica quando il trattamento è necessario per la libertà di espressione e di informazione. Ha anche rilevato che il tempo trascorso era minimo, poiché la disponibilità degli atti istruttori richiamati dal servizio risaliva all’aprile 2021.

Qualificazione del trattamento e norme applicate

Il Garante osserva preliminarmente che gli articoli oggetto di reclamo si inseriscono nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca su un fatto di rilevante interesse pubblico e forte impatto sociale. In questo contesto trova applicazione il regime dei trattamenti effettuati per finalità giornalistiche di cui agli artt. 136 e ss. del Codice privacy e alle relative Regole deontologiche.

L’Autorità richiama in particolare il principio di completezza dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche, rilevando che nella vicenda assumono rilievo i dati emersi dalle indagini e le informazioni rese dall’interessato in qualità di dirigente della Società Autostrade.

Valutazione della lesione e bilanciamento degli interessi

Pur riconoscendo il contesto giornalistico e il rilievo pubblico della notizia, il Garante evidenzia che gli stralci delle conversazioni tra l’interessato e il padre, come riportati negli articoli e talvolta nei titoli, risultano idonei a suggerire, prima facie, una responsabilità significativa o addirittura determinante dell’interessato nelle indagini sul crollo del Ponte Morandi. Tale lettura, però, non trova riscontro nelle risultanze investigative né nei successivi sviluppi del procedimento penale.

L’Autorità osserva inoltre che, sebbene il reclamante possa tutelarsi anche tramite rettifica ex art. 8 della legge n. 47/1948 e tramite eventuali azioni civili o penali per diffamazione, la sola rettifica non è sufficiente a neutralizzare l’effetto pregiudizievole derivante dalla reperibilità online e dall’indicizzazione dei contenuti da parte dei motori di ricerca. Viene quindi ritenuto che il pregiudizio ai diritti dell’interessato sia sproporzionato rispetto all’interesse informativo residuo rappresentato dal titolare.

Il Garante valorizza anche il fatto che l’interessato non risulta tra le persone rinviate a giudizio e che gli sviluppi del procedimento non hanno modificato la sua posizione processuale in senso tale da giustificare la piena permanenza dell’indicizzazione.

Misura ordinata: deindicizzazione e salvaguardia dell’archivio

Alla luce del bilanciamento effettuato, l’Autorità ritiene che la misura più adeguata sia l’adozione di specifiche misure tecniche volte a impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte dei motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, preservando al contempo l’integrità dell’archivio storico.

Il reclamo viene quindi dichiarato fondato e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, viene ingiunto a La7 S.p.a. di adottare tali misure sull’URL indicato.

Annotazione nel registro interno e profili sanzionatori

Il Garante dispone anche, ai sensi dell’art. 17 del regolamento n. 1/2019, l’annotazione della misura adottata nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Tuttavia precisa che tale annotazione non potrà essere considerata un precedente rilevante, nei futuri procedimenti nei confronti del medesimo titolare, ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR, trattandosi di una valutazione fondata sulle specificità del caso concreto.

L’atto richiama inoltre l’art. 83, par. 5, lett. e), GDPR per il caso di inosservanza del provvedimento, nonché l’art. 168 del Codice in materia di falsità nelle dichiarazioni al Garante.

Adempimenti, comunicazioni e tutela giurisdizionale

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, La7 S.p.a. è invitata a comunicare entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative adottate per darvi esecuzione. Viene ricordato che il mancato riscontro alla richiesta è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice.

Il provvedimento indica infine i rimedi giurisdizionali: opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del procedimento e richieste dell’interessato

Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR, presentato per ottenere tutela del diritto all’oblio ex art. 17 GDPR. L’interessato chiedeva la deindicizzazione di URL contenenti articoli rinvenuti tramite ricerche online, ritenuti pregiudizievoli perché riportavano stralci di una conversazione privata e lasciavano intendere un coinvolgimento nella vicenda del crollo del Ponte Morandi, pur non essendo indagato o imputato.

Posizione del titolare del trattamento

La7 S.p.a. ha contestato la fondatezza della richiesta, sostenendo che l’articolo riportasse fedelmente fatti emersi dalle indagini, chiarisse l’estraneità dell’interessato al procedimento penale e rispondesse a un interesse pubblico attuale e rilevante. Ha inoltre richiamato l’esenzione di cui all’art. 17, par. 3, lett. a) e d), GDPR, sostenendo che la notizia fosse recente e che mancasse un sufficiente decorso del tempo.

Valutazione del Garante sul bilanciamento tra cronaca e oblio

L’Autorità riconosce che gli articoli riguardano un fatto di grande interesse pubblico e rientrano nel trattamento a fini giornalistici disciplinato dagli artt. 136 e ss. del Codice e dalle Regole deontologiche. Tuttavia osserva che la riproduzione di frasi tratte dalle conversazioni del reclamante, talvolta anche nei titoli, è idonea a suggerire una responsabilità rilevante o decisiva nell’indagine, non supportata dalle risultanze del procedimento. In tale contesto, la sola rettifica prevista dalla legge sulla stampa non è considerata sufficiente a eliminare il pregiudizio derivante dalla reperibilità in rete e dall’indicizzazione tramite motori di ricerca.

Misura disposta e adempimenti

Il Garante ritiene proporzionata la soluzione consistente nell’interdire l’indicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito, lasciando intatta l’integrità dell’archivio storico. Viene quindi dichiarato fondato il reclamo e ordinato a La7 S.p.a. di adottare specifiche misure tecniche in tal senso. È inoltre disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, con precisazione che tale annotazione non costituisce precedente rilevante ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR in eventuali futuri procedimenti.

Come è indicizzato

Materiediritti dell'interessatolibertà di espressione e informazionecronaca giornalisticadeindicizzazioneoblio online

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