Prescrizioni del Garante n. 109 del 23/03/2023
Provvedimento del 23 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie il reclamo di una persona coinvolta solo marginalmente nella vicenda del crollo del Ponte Morandi e ordina a Citynews S.p.A. di adottare misure tecniche per impedire ai motori di ricerca esterni l’indicizzazione di un articolo pubblicato su Genovatoday.it. Il provvedimento bilancia il diritto all’oblio con la libertà di informazione, ritenendo che la reperibilità in rete di stralci di conversazioni private, riportati in modo tale da suggerire responsabilità non accertate, comporti un pregiudizio non proporzionato. È disposta anche l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, senza valore di precedente per futuri procedimenti ai fini sanzionatori.
Citynews S.p.A.: deindicizzazione di un articolo online per tutela del diritto all’oblio del reclamante
Citynews S.p.A.: deindicizzazione di un articolo per diritto all’oblio
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo proposto da un interessato in relazione a un articolo pubblicato da Citynews S.p.A. su Genovatoday.it, contenente riferimenti a stralci di una conversazione privata e a una vicenda giudiziaria di forte rilievo pubblico connessa al crollo del Ponte Morandi. L’interessato ha chiesto la deindicizzazione dell’URL dai motori di ricerca esterni al sito, ritenendo che la reperibilità del contenuto gli arrecasse un pregiudizio non più giustificato.
Origine del procedimento e posizione del reclamante
Il reclamo è stato presentato ai sensi dell’art. 77 GDPR e successivamente regolarizzato. Il reclamante ha invocato il diritto all’oblio ex art. 17 GDPR, spiegando di aver svolto in passato il ruolo di risk manager e di avere contribuito, prima del crollo del Ponte Morandi, a individuare il rischio di crollo. Ha inoltre evidenziato di essere stato sentito dalla Guardia di Finanza come persona informata sui fatti e non indagata. A suo avviso, alcuni articoli rinvenibili in rete, riportando passaggi di una sua conversazione privata, farebbero apparire una sua responsabilità penale nel procedimento, nonostante egli non sia tra gli indagati o imputati.
Attività istruttoria e riscontro del titolare
L’Autorità ha avviato l’istruttoria chiedendo osservazioni ai titolari interessati. Quanto a Citynews S.p.A., la società ha sostenuto che l’articolo fosse pubblicato legittimamente nell’esercizio del diritto di cronaca, poiché riferiva una notizia di rilevante interesse pubblico, costituita da un’intercettazione ammessa nel procedimento penale con ordinanza del giudice per le indagini preliminari. La società ha inoltre affermato che l’interessato aveva chiesto la cancellazione pochi mesi dopo la pubblicazione e che il rigetto era dipeso dall’attualità dell’interesse pubblico, dichiarando comunque disponibilità a procedere alla deindicizzazione decorso un congruo periodo di tempo.
Valutazioni del Garante sul contenuto dell’articolo
Il Garante ha anzitutto rilevato che gli articoli oggetto di reclamo rientrano nell’ambito del trattamento per finalità giornalistiche, cui si applicano gli artt. 136 e ss. del Codice e le relative Regole deontologiche. In tale contesto, la vicenda del Ponte Morandi costituisce indubbiamente un fatto di grande interesse pubblico e forte impatto sociale. Tuttavia, l’Autorità ha osservato che la riproduzione di stralci della conversazione privata, anche nei titoli, poteva indurre il lettore ad attribuire al reclamante responsabilità significative o determinanti nell’ambito delle indagini, responsabilità che non risultano sostenute dalle risultanze investigative né dagli sviluppi successivi del procedimento.
Bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di informazione
Pur riconoscendo che la rettifica prevista dall’art. 8 della legge n. 47/1948 rappresenta una tutela disponibile per l’interessato e che il reclamante l’aveva già ottenuta presso alcune testate, il Garante ha ritenuto che la sola rettifica non fosse sufficiente a neutralizzare il pregiudizio derivante dalla persistente reperibilità online dei contenuti tramite motori di ricerca. La permanenza dell’indicizzazione degli articoli è stata valutata come sproporzionata rispetto all’esigenza informativa dell’editore, anche alla luce del fatto che il reclamante non risultava rinviato a giudizio. Il bilanciamento è stato quindi risolto a favore della tutela della persona interessata, senza sacrificare l’archivio storico del quotidiano.
Misura adottata e fondamento giuridico
L’Autorità ha ritenuto adeguata, allo stato, l’adozione di misure tecniche volte a impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito, mantenendo integro l’archivio storico. In applicazione degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, il Garante ha dichiarato fondato il reclamo e ha ingiunto a Citynews S.p.A. di adottare tali misure in relazione all’URL indicato. La decisione richiama anche l’art. 17, par. 3, lett. a) e d), GDPR, quale cornice del bilanciamento tra diritto all’oblio e libertà di informazione.
Annotazione nel registro interno e conseguenze
Il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate nei confronti di Citynews S.p.A., ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR. Ha però chiarito che, per la peculiarità del caso, tale annotazione non potrà essere considerata un precedente pertinente in eventuali futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. È stato inoltre richiesto a Citynews S.p.A. di comunicare entro trenta giorni le iniziative intraprese per dare attuazione al provvedimento; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice.
Tutela giurisdizionale
Contro il provvedimento è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, con i termini di trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni per il ricorrente residente all’estero.
Punti principali
Origine del reclamo e richieste dell’interessato
Il reclamante ha presentato reclamo ex art. 77 GDPR chiedendo l’esercizio del diritto all’oblio ex art. 17 GDPR rispetto ad alcuni articoli rinvenuti in rete. In particolare, contestava la reperibilità di contenuti relativi a intercettazioni e stralci di una conversazione privata, ritenuti fuorvianti e pregiudizievoli perché idonei a far apparire un suo coinvolgimento come indagato nel procedimento sul crollo del Ponte Morandi, pur non essendo tra gli indagati o imputati.
Posizione di Citynews S.p.A.
La società ha sostenuto la legittimità della pubblicazione in quanto l’articolo dava conto di un’intercettazione rilevante e di interesse pubblico, nel rispetto del diritto di cronaca e dell’essenzialità dell’informazione. Ha evidenziato di avere già rigettato la richiesta di cancellazione per l’attualità dell’interesse pubblico e ha dichiarato disponibilità ad accogliere la deindicizzazione decorso un ragionevole lasso di tempo, quantificato in due anni dalla pubblicazione.
Valutazione del Garante sul bilanciamento tra cronaca e oblio
L’Autorità riconosce che gli articoli riguardano un fatto di grande interesse pubblico e che trovano applicazione le norme sul trattamento per finalità giornalistiche, incluse le Regole deontologiche. Tuttavia osserva che la modalità di riportare gli stralci della conversazione, talvolta anche nei titoli, è idonea a suggerire responsabilità significative del reclamante non risultanti dalle indagini né dagli sviluppi successivi del procedimento, con un pregiudizio sproporzionato rispetto all’esigenza informativa dell’editore.
Misura disposta e base normativa
Il Garante ritiene idonea, allo stato, l’adozione di misure tecniche per impedire l’indicizzazione dell’articolo da parte di motori di ricerca esterni al sito, preservando l’archivio storico del giornale. Viene quindi ingiunto a Citynews S.p.A., ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g), GDPR, di adottare tali misure in relazione all’URL indicato. Si richiama l’art. 17, par. 3, lett. a) e d), GDPR quale base del bilanciamento effettuato.
Annotazione nel registro interno e avvertenze finali
L’Autorità dispone l’annotazione nel registro interno di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019. Precisa però che tale annotazione, per la peculiarità del caso, non costituirà precedente pertinente in eventuali futuri procedimenti ai fini dell’art. 83, par. 2, lett. c), GDPR. È inoltre richiesto a Citynews di comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate; il mancato riscontro è sanzionabile ai sensi dell’art. 166 del Codice.
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