Ordinanza ingiunzione o revoca n. 85 del 23/03/2023
Provvedimento del 23 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che l’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari ha trasmesso per errore a un indirizzo e-mail non appartenente alla reclamante un provvedimento relativo a un ricovero extraregione, contenente dati identificativi e informazioni sulla salute della persona interessata. La condotta è stata ritenuta illecita per violazione dei principi di liceità, minimizzazione/riservatezza e integrità e riservatezza, nonché degli obblighi di sicurezza del GDPR. Non essendo necessari ulteriori correttivi, il Garante ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro e disposto la pubblicazione del provvedimento sul proprio sito.
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari: invio errato di email con dati sulla salute a destinatario non corretto e sanzione di 4.000 euro
Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari: invio errato di e-mail con dati sulla salute e sanzione amministrativa
Il Garante ha esaminato un reclamo relativo alla trasmissione, da parte dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari, di una e-mail contenente un provvedimento di ricovero extra-regione a un indirizzo e-mail non appartenente alla persona interessata. Il documento includeva dati identificativi e informazioni sulla salute, con conseguente divulgazione non autorizzata a un soggetto terzo.
Origine del procedimento
Il procedimento è stato avviato a seguito del reclamo della persona interessata. L’Ufficio del Garante ha chiesto chiarimenti al titolare del trattamento ai sensi dell’art. 157 del Codice, con particolare riguardo al presupposto giuridico della comunicazione e al rispetto del principio di integrità e riservatezza.
Riscontro dell’Azienda
L’Azienda ha riconosciuto l’errore materiale: una mail dell’Ufficio Ricoveri Extraregione era stata inviata alla casella corretta, ma con allegata la nota relativa a un’altra assistita, anziché quella riferita alla reclamante. Ha rappresentato che l’errore era stato segnalato da un familiare della destinataria e che, successivamente, erano state effettuate le rettifiche. Nelle memorie difensive ha sottolineato che si trattava di un episodio isolato, privo di dolo, e che non risultavano analoghe precedenti violazioni.
Valutazioni sulla natura dei dati e sulla liceità del trattamento
Il Garante ha ricordato che i dati relativi alla salute, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR e del considerando 35, includono le informazioni raccolte nel contesto dell’erogazione di servizi sanitari. In ambito sanitario, la comunicazione a terzi richiede un idoneo presupposto giuridico o una delega scritta dell’interessato. Nel caso esaminato, la trasmissione della documentazione a un indirizzo non riferibile alla reclamante è stata ritenuta una comunicazione illecita di dati relativi alla salute.
Violazioni accertate
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione di:
- art. 5 GDPR, in particolare il principio di integrità e riservatezza;
- art. 9 GDPR, per il trattamento di dati relativi alla salute in assenza di valido presupposto;
- art. 32 GDPR, per inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative idonee a prevenire la divulgazione non autorizzata.
Misure correttive e sanzione
Poiché la condotta aveva già esaurito i propri effetti, il Garante ha ritenuto non necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. Ha però ritenuto applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria, richiamando gli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché l’art. 166 del Codice.
Nella determinazione dell’importo sono stati considerati:
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- l’assenza di intenzionalità e il carattere accidentale dell’errore;
- la cooperazione dell’Azienda con l’Autorità;
- l’assenza di precedenti provvedimenti per violazioni pertinenti.
La sanzione è stata fissata in euro 4.000,00, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Pubblicazione del provvedimento e rimedi
È stata disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice. È stato inoltre richiamato il diritto del contravventore di definire la controversia mediante pagamento, entro 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione. Contro il provvedimento è stato indicato il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di cui all’art. 78 GDPR e all’art. 10 del d.lgs. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e fatto contestato
Il procedimento trae origine da un reclamo presentato da una interessata, tramite difensore, per l’invio da parte dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari di una e-mail con allegato un provvedimento di autorizzazione al ricovero extra-regione destinato a un indirizzo e-mail non riferibile alla reclamante. Il documento conteneva dati identificativi, l’indicazione dell’istituto ospedaliero di destinazione e ulteriori elementi connessi alle cure, inclusa la presenza dell’accompagnatore.
Istruttoria e riscontro del titolare
A seguito di richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, l’Azienda ha riconosciuto che la mail era stata effettivamente inviata alla casella errata e che l’errore era dovuto a un mero errore materiale dell’operatore, che aveva allegato la documentazione di un’altra assistita. L’Azienda ha riferito che l’errore era stato segnalato da un familiare e che successivamente erano state effettuate le dovute rettifiche.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che la comunicazione avesse riguardato dati relativi alla salute, rientranti nell’art. 4, par. 1, n. 15, GDPR, e che la loro trasmissione a un terzo non legittimato integrasse una violazione dei principi di base del trattamento di cui agli artt. 5 e 9 GDPR, nonché degli obblighi di sicurezza di cui all’art. 32 GDPR. È stato richiamato anche il principio di integrità e riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR.
Valutazioni del Garante e assenza di misure correttive
Pur rilevando l’illiceità del trattamento, il Garante ha osservato che la condotta aveva esaurito i propri effetti e che non ricorrevano, allo stato, i presupposti per adottare misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. Sono state invece valorizzate, ai fini sanzionatori, la natura del dato, l’assenza di intenzionalità, il carattere isolato dell’episodio, la cooperazione del titolare e l’assenza di precedenti provvedimenti per violazioni pertinenti.
Sanzione e pubblicazione
Ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 GDPR, nonché dell’art. 166 del Codice, è stata irrogata all’Azienda una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 4.000,00 per la violazione degli artt. 5, 9 e 32 GDPR. È stata inoltre disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante. È stato ricordato che il contravventore può definire la controversia pagando, entro 30 giorni, la metà della sanzione comminata.
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