Consultazione preventiva per adozione della DPIA n. 81 del 23/03/2023
Provvedimento del 23 marzo 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante autorizza il Ministero dell’interno a svolgere i trattamenti di dati personali connessi alla creazione, all’impiego e alla gestione delle credenziali dell’identità digitale CIE (CIEId), sulla base della DPIA trasmessa ai sensi dell’art. 35 GDPR e dell’art. 4 del decreto attuativo dell’8 settembre 2022. L’Autorità rileva che, per i trattamenti allo stato previsti, non vi sono rilievi di competenza, anche perché la DPIA recepisce diverse osservazioni su accountability, sicurezza, trasparenza, minimizzazione e gestione dei minori. Il provvedimento precisa inoltre che, in questa fase, l’uso da parte dei minori è limitato: non consentito da 0 a 5 anni e ammesso da 5 a 18 anni solo per i servizi degli istituti scolastici, in attesa di ulteriori garanzie da definire con apposito provvedimento.
Ministero dell’interno: autorizzazione ai trattamenti per creazione, impiego e gestione delle credenziali dell’identità digitale CIE (CIEId) dopo valutazione d’impatto
Autorizzazione ai trattamenti connessi alla CIEId del Ministero dell’interno
Il Garante per la protezione dei dati personali esamina la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati presentata dal Ministero dell’interno per la creazione, l’impiego e la gestione delle credenziali dell’identità digitale CIE (CIEId), strumento di accesso ai servizi online di pubbliche amministrazioni e soggetti privati. Il provvedimento si colloca nel quadro del decreto interministeriale 8 settembre 2022 sulle modalità di impiego della carta di identità elettronica e dell’art. 35 GDPR.
Quadro normativo richiamato
L’Autorità richiama, oltre al GDPR e al Codice privacy, anche il Codice dell’amministrazione digitale e la normativa sulla carta d’identità elettronica. In particolare, vengono richiamati:
- l’art. 64, comma 2-quater, CAD, sull’accesso ai servizi in rete tramite SPID o CIE;
- l’art. 66, comma 6, CAD, sulle regole tecniche e di sicurezza;
- l’art. 7-vicies ter, comma 2-bis, del d.l. 7/2005, convertito dalla l. 43/2005, sulle modalità di emissione e sull’archivio informatizzato;
- l’art. 4 del decreto 8 settembre 2022, che richiede una DPIA da sottoporre a consultazione preventiva del Garante;
- gli artt. 11, 13 e 14 del medesimo decreto, relativi all’uso da parte dei minorenni, al monitoraggio aggregato e al livello minimo delle credenziali.
Oggetto della DPIA e trattamenti descritti
La DPIA sottoposta al Garante riguarda i trattamenti necessari per l’operatività della CIEId. Il documento descrive in modo analitico:
- i dati personali trattati, con indicazione dei relativi tempi di conservazione e delle modalità di cancellazione;
- le fasi di attivazione delle credenziali di livello 1 e 2, gestione dell’identità digitale, sospensione delle credenziali di livello 3, revoca, certificazione del terminale mobile, utilizzo delle credenziali di livello 1 e 2, blocco e recupero delle credenziali, gestione dei log e monitoraggio ex art. 13, comma 3, del decreto;
- l’esclusione, in questa fase, dei rischi connessi alla gestione della volontà di donazione di organi e tessuti, trattamenti previsti dal decreto ma non ancora attivi.
Valutazioni del Garante sulle misure di conformità
Il Garante evidenzia che la DPIA recepisce le osservazioni formulate dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali e risulta impostata in coerenza con i principi di accountability e privacy by design e by default. In particolare, vengono considerate adeguate le misure previste in relazione a:
- descrizione completa delle attività di trattamento e dei rischi connessi;
- integrità e riservatezza dei dati, nonché obblighi di sicurezza;
- autonomia dell’utente nella gestione della propria identità digitale tramite il Portale, con possibilità di modificare e certificare i contatti e di consultare i log;
- invio di avvisi ai contatti certificati in caso di modifiche dei contatti o delle credenziali;
- registrazione delle operazioni in file di log con conservazione per 20 anni dalla revoca e per 24 mesi dalla registrazione, su sistema di log management;
- individuazione del livello di sicurezza delle credenziali in funzione delle funzionalità disponibili nel Portale;
- modalità di acquisizione dei dati e rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza ed esattezza;
- informativa sugli attributi resi disponibili ai fornitori di servizi dopo l’autenticazione;
- minimizzazione dei dati nel monitoraggio ministeriale, con garanzia di non identificabilità, anche indiretta, degli interessati;
- definizione delle regole per il codice app CIEId e per la conservazione delle password mediante derivazione crittografica;
- meccanismo di informazione reciproca e tempestiva in caso di violazioni di sicurezza o altre minacce, anche per gli adempimenti ex artt. 33 e 34 GDPR;
- qualificazione dei ruoli di IPZS, fornitori di servizi e soggetti aggregatori;
- misure per consentire l’uso da parte dei minori, in attesa del successivo provvedimento previsto dall’art. 11 del decreto.
Trattamento dei dati dei minori
Il provvedimento dedica un passaggio specifico ai minori. Nelle more dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 11 del decreto, il Garante considera adeguata la soluzione proposta:
- uso della CIEId non consentito per i minori da 0 a 5 anni;
- uso consentito da 5 a 18 anni soltanto per l’accesso ai servizi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- previsione di un controllo genitoriale, con possibilità per il genitore di inserire un indirizzo e-mail al quale ricevere notifiche ad ogni utilizzo delle credenziali di livello 1, 2 e 3 e anche in caso di modifica di tale indirizzo. Resta fermo che i fornitori di servizi possono stabilire se un minore possa effettivamente utilizzare i loro servizi in rete.
Esito e portata dell’autorizzazione
Sulla base dell’analisi svolta, il Garante afferma che, per i trattamenti descritti nella DPIA e allo stato previsti, non vi sono rilievi da formulare per i profili di competenza. Ai sensi degli artt. 36, parr. 2 e 5, e 58, par. 3, lett. c), GDPR, l’Autorità autorizza quindi il Ministero dell’interno a effettuare i trattamenti di dati personali relativi alla CIEId.
Riserva sui futuri sviluppi
Il Garante si riserva espressamente di valutare, in un momento successivo, le garanzie che saranno individuate nel provvedimento di cui all’art. 11 del decreto, sulla base dell’aggiornamento della DPIA. Tale futura valutazione dovrà tenere conto degli specifici rischi connessi all’utilizzo della CIEId da parte dei minori per servizi diversi da quelli in ambito scolastico.
Punti principali
Oggetto e base normativa
Il provvedimento riguarda la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati relativa alla CIEId, cioè le credenziali dell’identità digitale CIE usate per accedere ai servizi online di pubbliche amministrazioni e soggetti privati. L’Autorità richiama il GDPR, il Codice privacy, il CAD, il decreto-legge n. 7/2005 e il decreto interministeriale 8 settembre 2022 sulle modalità di impiego della carta di identità elettronica.
Contenuto della DPIA esaminata
La DPIA descrive le tipologie di dati trattati, i tempi di conservazione e cancellazione, le fasi del trattamento e le misure tecniche e organizzative. Sono considerate, tra le altre, le attività di attivazione, gestione, sospensione e revoca delle credenziali, certificazione del terminale mobile, utilizzo e recupero delle credenziali, gestione dei log e monitoraggio aggregato dei dati di utilizzo.
Tutela dei minori
La DPIA disciplina l’uso della CIEId da parte dei minorenni nelle more dell’adozione del provvedimento previsto dall’art. 11 del decreto. È escluso l’uso per i minori da 0 a 5 anni; per la fascia 5-18 anni l’accesso è ammesso solo ai servizi scolastici. È inoltre previsto un controllo genitoriale sulle attivazioni e sull’invio di notifiche ai contatti certificati del genitore.
Misure di sicurezza e accountability
L’Autorità valuta positivamente le misure proposte per integrità, riservatezza e sicurezza: gestione autonoma dell’identità digitale via Portale, modifica e certificazione di contatti, visualizzazione dei log, avvisi ai contatti certificati, registrazione e conservazione dei log, definizione del livello minimo di credenziali, informazione reciproca in caso di incidenti di sicurezza, chiarimento dei ruoli di IPZS, fornitori di servizi e soggetti aggregatori.
Esito finale
Il Garante, ai sensi degli artt. 36, parr. 2 e 5, e 58, par. 3, lett. c), GDPR, autorizza il Ministero dell’interno a effettuare i trattamenti di dati personali connessi alla CIEId, limitatamente ai trattamenti descritti nella DPIA esaminata. L’Autorità si riserva di valutare in futuro le ulteriori garanzie per l’uso della CIEId da parte dei minori per servizi diversi da quelli scolastici.
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