Cassazione Penale, Sentenza n. 26400/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto tre censure principali: 1) prescrizione del reato maturata prima della sentenza di appello, contestando il dies a quo indicato dalla Corte di merito (la difesa sostiene che i reati si sarebbero consumati fino a luglio 2011 e non il 15/4/2015); 2) illogicità, apparente contraddittorietà e motivazione insufficiente della sentenza di merito (si sostiene che la decisione si fonda su asserzioni apodittiche e contraddittorie riguardo alla tenuta/occultamento delle scritture contabili); 3) travisamento della prova e delle testimonianze, con particolare riferimento alla deposizione del teste Manca, che la difesa ritiene ingiustamente ritenuta irrilevante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Sul punto della prescrizione la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dell'occultamento delle scritture come reato permanente consumato al momento dell'accertamento fiscale (15/4/2015), con conseguente decorrenza della prescrizione da tale data; ha inoltre applicato l'aumento di un terzo dei termini previsto dall'art. 17 d.lgs. 74/2000 (nella formulazione successiva al d.l. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011), con termine di prescrizione di 10 anni ai sensi degli artt. 157-161 c.p., sì da escludere la prescrizione alla data della sentenza di appello (16/12/2024). Le censure sulla motivazione e il presunto travisamento probatorio sono state ritenute generiche e prive di specificità: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di appello, che ha motivato sulla base di elementi oggettivi (richiesta di esibizione della documentazione, dichiarazioni del ricorrente circa consegna al commercialista, impossibilità di indicarne la collocazione, movimentazioni bancarie, ecc.) e ha adeguatamente valutato la deposizione del teste Manca ritenendola irrilevante ai fini del reato contestato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10
art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
La fattispecie di occultamento delle scritture contabili e dei documenti obbligatori e' qualificata come reato permanente: si consuma al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 17
art. 17, d. Igs. n. 74 del 2000, come novellato dal d. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148
L'art. 17 aumenta di un terzo i termini di prescrizione per i delitti degli artt. 2-10 del d.lgs. 74/2000; la Corte ha applicato tale aumento nel calcolo della prescrizione
codice penale, artt. 157-161
Norme sulla prescrizione applicate, con l'aumento disposto dall'art. 17 d.lgs. 74/2000, per determinare la durata del termine prescrizionale (nella specie il termine è risultato pari a 10 anni)
codice di procedura penale, art. 616
Prevede gli effetti in tema di spese e sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) in caso di declaratoria di inammissibilità; la Corte ha irrogato il pagamento di euro 3.000,00
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Richiamata in tema di inammissibilità, in particolare sul punto che non sono emersi elementi che facciano ritenere colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità (assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso)
Massime di principio
- Per il delitto di occultamento o temporanea indisponibilita' delle scritture contabili la consumazione e' collegata all'accertamento fiscale: la prescrizione decorre dalla data in cui l'organo verificatore constata l'illecito, non dalla data dell'ultima condotta materiale se l'illecito si configura come permanenza dell'occultamento
- Occorre distinguere distruzione (reato istantaneo, prescrizione decorrente dalla distruzione) da occultamento (reato permanente, prescrizione decorrente dall'accertamento)
- L'intervento normativo che aumenta i termini prescrizionali (art. 17 d.lgs. 74/2000 come novellato) va applicato per il calcolo dei termini insieme alle norme generali degli artt. 157-161 c.p.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche e dimostrare i punti precisi di illogicita', contraddizione o apoditticita'; doglianze generiche non consentono l'annullamento della decisione
- Per contestare un presunto travisamento della prova e' necessario indicare concretamente quale elemento probatorio sia stato malvalutato o ignorato e in quale misura cio' avrebbe potuto mutare l'esito del giudizio
- La valutazione della rilevanza di una deposizione testimoniale si effettua in relazione al complesso probatorio: testimonianze isolate possono essere ritenute irrilevanti se contraddette o sorpassate da elementi documentali
- Nel formulare ricorso in cassazione evitare motivazioni vaghe: la inammissibilita' comporta, oltre al rigetto, l'obbligo delle spese processuali e la possibile condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
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