Cassazione Penale, Sentenza n. 553/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Palazzo Giuseppe era stato condannato dal Tribunale di Modena, a seguito di rito abbreviato, per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30/04/1992 n.285: i poliziotti lo fermarono dopo che aveva oltrepassato un semaforo rosso; il conducente mostrava difficoltà di linguaggio e alito vinoso; due accertamenti alle 17:23 e 17:33 rilevarono un tasso alcolemico pari a 1,29 g/l. Il Tribunale lo condannò a 2 mesi e 20 giorni di arresto e 1.000 Euro di ammenda, applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato. Con ricorso per cassazione il difensore ha dedotto: (i) mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 111 Cost. e 125 c.p.p., per non aver dato motivo della decisione in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; (ii) errata applicazione della legge penale per aver ridotto la pena di un terzo invece che della metà, in violazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p. Il Procuratore generale ha chiesto annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha constatato che la sentenza impugnata non si era pronunciata sulla richiesta difensiva di applicazione dell'art. 131-bis c.p., configurando una mancanza di motivazione; ha inoltre rilevato che, pur trattandosi di contravvenzione, il giudice aveva applicato una riduzione di un terzo anziché della metà prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla statuizione concernente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e all'entità della riduzione per il rito abbreviato, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza: sulla base degli accertamenti alcolimetrici (1,29 g/l) il Tribunale ha ritenuto integrata la fattispecie contravvenzionale contestata.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fondamento del motivo di cassazione per insufficiente motivazione: la sentenza non ha risposto alla specifica istanza difensiva relativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
art. 111, comma 6 Cost.
Richiama il principio della motivazione della decisione giudiziaria; invocato in relazione alla mancata pronuncia sulla richiesta difensiva.
Norma sul diritto di difesa e sulle garanzie del contraddittorio; utilizzata per sostenere che la mancata valutazione della richiesta difensiva costituisce vizio motivazionale.
Istanza di applicazione avanzata dal difensore in sede di conclusioni; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non si è pronunciato su tale istanza, configurando mancanza di motivazione.
Stabilisce la riduzione della pena per il rito abbreviato: per le contravvenzioni la diminuzione deve essere della metà. La Corte ha rilevato che il giudice ha erroneamente applicato una diminuzione di un terzo anziché di un mezzo.
Massime di principio
- Il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi espressamente sulle richieste decisive formulate dalle parti in sede di conclusioni; la mancata risposta configura vizio di motivazione impugnabile in Cassazione.
- Per il rito abbreviato, l'entità della diminuzione della pena è disciplinata dall'art. 442 c.p.p.: in caso di contravvenzione la riduzione è della metà; l'applicazione di una percentuale diversa è errore di diritto.
- La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza (limitatamente a specifiche statuizioni) e disporre il rinvio ad altra Corte d'appello per un nuovo giudizio sulle questioni annullate.
- In procedimenti per guida in stato di ebbrezza, risultati alcolimetrici concordi e clinica (alito vinoso, linguaggio sconnesso) costituiscono elementi probatori idonei a fondare la condanna, salvo vizio procedurale o errore di calcolo della pena.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe sollecitare espressamente (e far registrare nel processo verbale) la decisione su eventuali benefici o circostanze particolari (es. art. 131-bis) per evitare omissioni di pronuncia.
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