Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 19/02/2014

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna il precedente atto del 18 dicembre 2013 sulla disciplina del monitoraggio fiscale, rinviando al 1° luglio 2014 la decorrenza degli adempimenti collegati agli obblighi introdotti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990, mentre per la compilazione del quadro RW conferma l’applicazione dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2013.

Modifica della decorrenza delle nuove modalità di compilazione del quadro RW e degli adempimenti di monitoraggio fiscale

Modifica al provvedimento sul monitoraggio fiscale

Il documento interviene sul Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 in materia di monitoraggio fiscale, modificandone esclusivamente il paragrafo relativo alla decorrenza. L’atto chiarisce da quando si applicano le nuove modalità di compilazione del quadro RW e da quando decorrono gli adempimenti connessi ai nuovi obblighi previsti dall’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990.

Contenuto della modifica

La disposizione sostituisce il paragrafo "Decorrenza" del provvedimento del 18 dicembre 2013 con il seguente contenuto sostanziale:

  • le nuove modalità di compilazione del quadro RW si applicano a decorrere dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2013;
  • gli adempimenti connessi alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 trovano applicazione con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengono nella riscossione a decorrere dal 1° luglio 2014.

Ambito e finalità dell’intervento

Le motivazioni richiamano l’articolo 9 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, introducendo nuovi obblighi di sostituzione tributaria sui redditi di capitale e diversi derivanti da investimenti esteri o attività estere di natura finanziaria. Il provvedimento nasce per tenere conto delle difficoltà applicative segnalate da intermediari e contribuenti e delle necessarie implementazioni procedurali.

Decorrenza rinviata al 1° luglio 2014

Il testo precisa che il rinvio al 1° luglio 2014 riguarda soltanto gli adempimenti connessi alle disposizioni del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990. Tale differimento, secondo quanto riportato, non comporta perdita di gettito, poiché i redditi restano comunque soggetti agli obblighi dichiarativi ai fini dell’autoliquidazione delle imposte da parte del contribuente.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore e per la disciplina di riferimento, le seguenti fonti:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articoli 57, 62, 66, 67 comma 1, 68 comma 1, 71 comma 3 lettera a), 73 comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, articoli 5 comma 1 e 6 comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, articolo 2 comma 1;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • legge 6 agosto 2013, n. 97, articolo 9;
  • decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, articolo 4;
  • decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 1 comma 2 lettera u) e articolo 2 dell’allegato tecnico;
  • provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, prot. n. 2013/151663.

Pubblicazione ed efficacia

Il documento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 19 febbraio 2014, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.