Provvedimento del 17/02/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati del modello CNM/2014 all’Agenzia delle Entrate e disciplina struttura dei record, regole di compilazione, controlli e casistiche per i quadri del modello, inclusi i crediti d’imposta e le dichiarazioni integrative.
Approvazione specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello Consolidato nazionale e mondiale 2014
Approvazione delle specifiche tecniche per il modello Consolidato nazionale e mondiale 2014
Il documento approva le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello "Consolidato nazionale e mondiale 2014". Il provvedimento ha natura attuativa rispetto al modello approvato il 31 gennaio 2014 e definisce regole di formattazione, composizione dei file, controlli di coerenza e istruzioni operative per l’invio all’Agenzia delle Entrate.
Oggetto e ambito applicativo
Le specifiche riguardano i dati del modello CNM/2014 da presentare nell’anno 2014 per:
- i soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.
Il testo precisa che le regole si applicano sia ai soggetti che inviano direttamente la dichiarazione, sia agli intermediari abilitati alla trasmissione.
Fonte normativa e pubblicazione
Il provvedimento richiama, tra gli altri, il decreto legislativo n. 300 del 1999, lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, il regolamento di amministrazione dell’Agenzia e la disciplina generale sulla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
È inoltre chiarito che:
- la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia.
Struttura della fornitura telematica
La fornitura telematica è composta da una sequenza di record di lunghezza fissa pari a 1.900 caratteri. I tipi di record previsti sono:
- A: record di testa con dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio;
- B: record del frontespizio del modello;
- C: record a struttura variabile contenente i dati dei quadri;
- Z: record di coda con dati riepilogativi della fornitura.
La sequenza deve rispettare queste regole:
- un solo record A, come primo record;
- per ogni dichiarazione, un record B e tanti record C quanti necessari a contenere tutti i dati, ordinati per progressivo modulo;
- un solo record Z, come ultimo record.
Se la dimensione complessiva della trasmissione supera il limite di 3 MB compressi (circa 30 MB espansi), occorre suddividere l’invio in più forniture, mantenendo nella stessa fornitura i dati relativi a ciascuna dichiarazione. Se invece è la singola dichiarazione a superare il limite, essa deve essere frazionata in più invii dedicati, con progressivo invio/totale invii indicato nel record A.
Regole tecniche sui record e sui dati
I record A, B e Z contengono campi posizionali, con posizione e formato rigidamente definiti. I record di tipo variabile sono composti da:
- una prima parte posizionale di 89 caratteri;
- una seconda parte di 1.800 caratteri, strutturata come tabella di 75 elementi, ciascuno con campo-codice di 8 caratteri e campo-valore di 16 caratteri;
- una terza parte finale di 11 caratteri, con spazio non utilizzato e caratteri di controllo.
Sono previste regole specifiche su:
- codici fiscali, che devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe Tributaria;
- allineamento e formattazione dei campi numerici e alfanumerici;
- arrotondamento degli importi in euro;
- utilizzo del segno meno per gli importi negativi e assenza del segno più per i positivi;
- obbligo di indicare solo i dati diversi da zero e da spazi nella parte non posizionale.
La mancata conformità alle specifiche comporta lo scarto della dichiarazione. In alcuni casi, se l’anomalia riguarda un controllo di rispondenza con i dati della dichiarazione, è possibile trasmettere comunque l’invio impostando a 1 il "Flag conferma" nel record B.
Regole generali sui codici fiscali e sui dati
Il documento stabilisce che:
- il codice fiscale del contribuente è l’identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e deve essere riportato su ogni record della dichiarazione;
- il codice fiscale del contribuente, pur formalmente corretto, determina lo scarto se non risulta registrato in Anagrafe Tributaria;
- anche il codice fiscale del rappresentante e quelli delle società consolidate devono risultare registrati in Anagrafe Tributaria;
- il codice fiscale del rappresentante deve essere attribuito a una persona fisica.
Altre regole generali riguardano:
- importi da indicare in unità di euro;
- uso esclusivo di caratteri maiuscoli;
- tolleranza di 1 euro per alcuni calcoli che comportano moltiplicazioni o divisioni, salvo diversa indicazione;
- corrispondenza tra barratura delle caselle nella firma della dichiarazione e compilazione di almeno un dato nel quadro corrispondente.
Controlli sui crediti d’imposta ex art. 165 TUIR
Una parte centrale delle specifiche riguarda i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero, disciplinati dall’art. 165 del TUIR, sia per il comma 1 sia per il comma 6.
Quadri coinvolti e loro utilizzabilità
Le specifiche indicano quali sezioni possono essere compilate a seconda che la dichiarazione riguardi:
- solo consolidato nazionale;
- solo consolidato mondiale;
- entrambi.
Sono disciplinati i quadri:
- NR, NE, NC per il credito d’imposta del comma 1;
- MR, ME, MC per il credito d’imposta del comma 6.
Le tabelle del paragrafo 3.1 indicano le sezioni ammesse nei diversi scenari e prevedono controlli bloccanti sulla corretta combinazione dei quadri in funzione dei campi 19 e 20 del record B.
Quadro NR
Il quadro NR disciplina il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero nel consolidato nazionale. Per la sezione I:
- l’anno indicato deve essere coerente con l’anno del record B;
- il reddito complessivo globale, l’imposta lorda e l’imposta netta devono rispettare i valori di riferimento previsti nelle specifiche;
- l’imposta estera non può superare l’imposta italiana teorica calcolata con l’aliquota vigente nel periodo (33% fino al 2007, 27,5% dal 2008).
La colonna relativa alla quota di imposta lorda si determina rapportando il reddito estero al reddito complessivo e moltiplicando per l’imposta lorda, con rapporto massimo pari a 1. La colonna dell’imposta estera entro il limite della quota d’imposta lorda è pari al minore tra imposta estera e quota di imposta lorda, al netto di eventuali importi già indicati nella colonna 10.
La sezione II aggrega i dati per anno di produzione del reddito e ricostruisce:
- il totale delle colonne 12 della sezione I;
- la capienza nell’imposta netta, tenendo conto del credito già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni;
- il credito utilizzabile nella presente dichiarazione, pari al minore tra totale e capienza.
Quadro NE
Il quadro NE riguarda il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero nel consolidato nazionale in presenza di società partecipanti e stati esteri distinti. La sezione I-A richiede il codice fiscale della società partecipante al consolidato e contiene, per ogni stato estero, i dati su reddito d’impresa estero, imposta estera, reddito complessivo globale, credito ex art. 165 comma 1, imposta lorda, eccedenze d’imposta nazionale ed estera, e i relativi utilizzi pregressi.
Le istruzioni distinguono tre casi per il calcolo dell’eccedenza di imposta nazionale e dell’eccedenza di imposta estera in funzione del segno del reddito estero e del reddito complessivo. Sono previsti limiti specifici, anche nei casi di reddito estero negativo, con soglia del 33% della differenza tra reddito estero e reddito complessivo in valore assoluto.
La sezione I-B riepiloga, per ciascuno stato estero, le eccedenze nazionali ed estere residue e il credito, calcolato come minore tra le due eccedenze positive.
La sezione I-C ripartisce nel tempo le eccedenze maturate in precedenti periodi d’imposta, con regole specifiche per i righi dal NE10 al NE27. In particolare, sono disciplinati i righi NE11, NE12, NE13, NE14 e NE15, con criteri di ripartizione degli importi tra colonne e gestione dei casi particolari, compresa l’ipotesi in cui il valore della colonna 3 di NE15 sia diverso da zero.
Quadro NC
Il quadro NC è un riepilogo dei crediti ex art. 165 TUIR per il consolidato nazionale e non può coesistere con il quadro MC. I valori sono così determinati:
- NC1: somma della colonna 4 dei righi NR9- NR11;
- NC2: somma delle eccedenze di imposta nazionale e di alcuni crediti maturati nei quadri NE e ME;
- NC3: somma dei crediti già utilizzati e di alcune eccedenze residue;
- NC4: risultato della formula NC1 + NC2 - NC3.
Quadro MR
Il quadro MR disciplina il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero nel consolidato mondiale, con una struttura analoga al quadro NR ma riferita al consolidato mondiale. La sezione I-A riguarda i soggetti del gruppo e si applica solo se il consolidato mondiale è attivo. La sezione I-B riguarda ulteriori soggetti e impone controlli analoghi su reddito estero, imposta estera, reddito complessivo globale, imposta lorda e imposta netta.
Anche qui l’imposta estera non può superare quella teorica calcolata con l’aliquota del periodo, e la quota di imposta lorda è determinata rapportando reddito estero e reddito complessivo.
La sezione II aggrega i dati per anno di produzione del reddito estero e determina il credito utilizzabile nella dichiarazione, sulla base del totale delle imposte estere entro il limite della quota d’imposta lorda e della capienza nell’imposta netta.
Quadro ME
Il quadro ME è dedicato al credito d’imposta per redditi prodotti all’estero del consolidato mondiale, ai sensi del comma 6 dell’art. 165 TUIR. La struttura è simile a quella del quadro NE, ma riferita alla società controllante e alle società controllate. Sono presenti:
- sezione I-A: dati relativi alla determinazione del credito della società controllante;
- sezione I-B: riepilogo per stato estero delle eccedenze maturate nella presente dichiarazione;
- sezione I-C: determinazione del credito per eccedenze maturate nella precedente dichiarazione.
Le formule per l’eccedenza di imposta nazionale, l’eccedenza di imposta estera, il credito già utilizzato e i residui replicano la logica del quadro NE, con i necessari adattamenti ai campi del consolidato mondiale e ai righi specifici ME1- ME37.
Quadro MC
Il quadro MC è il riepilogo dei crediti ex art. 165 TUIR per il consolidato mondiale e non può coesistere con il quadro NC. I valori sono determinati come segue:
- MC1: somma della colonna 4 dei righi MR9- MR11;
- MC2: somma di crediti ed eccedenze del quadro ME;
- MC3: somma dei crediti già utilizzati nel quadro ME;
- MC4: risultato della formula MC1 + MC2 - MC3.
Massimo credito spettante per singolo anno di produzione del reddito
Il documento introduce un controllo trasversale per ogni anno di produzione del reddito estero. La somma del credito spettante e delle eccedenze di imposta nazionale calcolate per tutti i soggetti del consolidato non può superare l’imposta netta relativa al medesimo anno.
Il controllo interessa i dati presenti nei quadri:
- NR;
- MR;
- NE;
- ME;
- NC;
- MC;
- e, per il calcolo complessivo, tutti i moduli compilati.
Quadro NX
Il quadro NX contiene molteplici sezioni relative a oneri, crediti e eccedenze trasferiti al gruppo. Sono disciplinati, tra gli altri:
- Sezione X: eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al gruppo, con limiti di importo per ciascun codice tributo e soglia generale di 516.457 euro per i tributi diversi da 6780;
- Sezione III: crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
- Sezione IV: crediti d’imposta per immobili Abruzzo e altri crediti d’imposta;
- Sezione V: ritenute;
- Sezione VI: crediti d’imposta concessi alle imprese attribuiti dalle società del gruppo;
- Sezione VII: eccedenze d’imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;
- Sezione VIII: trasferimenti di eccedenze infragruppo;
- Sezione IX: acconti versati;
- Sezione X: eccedenze diverse dall’IRES trasferite al gruppo;
- Sezione XI: eccedenze d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, TUIR;
- Sezione XII: aiuto alla crescita economica;
- Sezione XIII: investimenti start-up;
- Sezione XIV: trasferimento di residenza all’estero.
Per ciascuna sezione il documento stabilisce:
- quali campi sono obbligatori;
- quali valori sono ammessi;
- i limiti quantitativi;
- i rapporti di coerenza tra importi riepilogativi e importi analitici presenti nei righi precedenti o in altri quadri.
Quadro NI
Il quadro NI disciplina l’interruzione della tassazione di gruppo e comprende diverse sezioni:
- Sezione I: dati relativi ai versamenti, inclusi totale I acconto versato, I acconto imputato al gruppo, totale II acconto versato e II acconto imputato al gruppo;
- Sezione II: cessione eccedenze IRES ex art. 43-ter;
- Sezione III: attribuzione delle perdite.
Sono previsti controlli sui dati di ripartizione tra soggetti, sulle date dei versamenti e sulla corrispondenza tra importi riepilogativi e somma degli importi dei righi di dettaglio.
Quadro MF
Il quadro MF riguarda la determinazione del reddito imponibile complessivo nel consolidato mondiale. Sono previsti:
- reddito o perdita;
- reddito minimo;
- operazioni straordinarie;
- dati dei soggetti partecipanti con codice fiscale, identificativo estero, codice paese estero e quota di partecipazione;
- rettifiche di consolidamento;
- calcolo del reddito o perdita complessivo e delle perdite non compensate.
La sezione II disciplina le rettifiche di consolidamento, con formule che combinano il reddito complessivo, il reddito minimo, le rettifiche e le perdite dedotte.
Quadro MX
Il quadro MX riguarda il trasferimento al gruppo e non può essere presente se nel record B è impostato a 1 il campo 19. Le sezioni trattano:
- spese per risparmio energetico e altri oneri;
- crediti d’imposta sui fondi comuni;
- crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero;
- crediti d’imposta Abruzzo;
- ritenute;
- eccedenze IRES derivanti dalla precedente dichiarazione;
- crediti concessi alle imprese attribuiti al gruppo;
- eccedenze d’imposta diverse dall’IRES;
- eccedenza d’imposta di cui all’art. 165, comma 6, TUIR;
- aiuto alla crescita economica;
- investimenti start-up;
- trasferimento di residenza all’estero.
Il quadro prevede numerosi controlli di coerenza tra importi di dettaglio e totalizzazioni di quadro, oltre a limiti per anno di riferimento e per codici credito o tributo.
Quadro CC
Il quadro CC disciplina l’utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo. È articolato in:
- Sezione I: crediti d’imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
- Sezione II: eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite alla tassazione di gruppo.
Per ciascun rigo sono previsti il codice credito o tributo, il residuo della precedente dichiarazione, l’importo attribuito nella presente dichiarazione, l’utilizzo in consolidato nazionale, la compensazione F24 e la differenza. I controlli richiedono la coerenza tra residui, importi attribuiti e utilizzi, nonché l’allineamento con i quadri NX e MX a seconda del tipo di consolidato.
Quadro CN
Il quadro CN determina l’imposta dovuta o la differenza a favore del contribuente. Sono previsti i seguenti elementi:
- reddito minimo, reddito o perdita, perdite pregresse utilizzabili in misura limitata o piena, reddito imponibile;
- imposta corrispondente al reddito imponibile;
- detrazioni per oneri, imposta sospesa, imposta netta;
- credito d’imposta sui fondi comuni d’investimento;
- credito per imposte pagate all’estero;
- credito d’imposta Abruzzo e altri crediti;
- ritenute d’acconto;
- totale crediti e ritenute;
- IRES dovuta o differenza a favore del contribuente.
Le regole distinguono il caso di consolidato nazionale e di consolidato mondiale, con formule specifiche che collegano il quadro CN ai quadri NF, MF, NX, MX, NC, MC, CS e CK. L’imposta corrispondente al reddito imponibile è calcolata applicando l’aliquota del 27,5%.
Quadro CK
Il quadro CK riguarda la cessione delle eccedenze dell’IRES nell’ambito del gruppo. È articolato in:
- soggetti cessionari aderenti al consolidato;
- altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo.
Per ciascun rigo si indicano codice fiscale e importo. I controlli prevedono che l’importo trasferito sia coerente con il credito disponibile e con i limiti del quadro CN e dei quadri collegati.
Quadro CS
Il quadro CS contiene prospetti vari relativi a:
- perdite non compensate;
- perdite delle società del gruppo;
- perdite istanza rimborso da IRAP;
- perdite istanza comma 3 art. 40 DPR 600/1973;
- dati comunicati alle società controllate per l’applicazione dell’art. 128 TUIR;
- oneri detraibili per spese di risparmio energetico;
- credito d’imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche;
- trasferimento residenza all’estero;
- rideterminazione dell’acconto dovuto;
- errori contabili;
- eccedenza detrazioni da investimenti in start-up;
- zone franche urbane.
Le specifiche fissano numerosi vincoli su anni, rate, quote annuali, detrazioni, importi massimi e coerenza fra le diverse sezioni. Per le spese di risparmio energetico, ad esempio, sono previsti limiti diversi a seconda del tipo di intervento e dell’anno; per gli interventi in zone sismiche e per il sisma Abruzzo, sono regolati i limiti di detrazione, la rateazione e la documentazione catastale o di contratto di locazione.
Sono inoltre disciplinati i controlli per gli errori contabili, che richiedono l’indicazione delle date di inizio e fine periodo d’imposta, del quadro, del modulo, del rigo, della colonna e dell’importo variato.
Dichiarazione integrativa
Nel caso di dichiarazione integrativa con campo 23 del record B impostato a 1, il documento impone di indicare nelle caselle dei quadri compilati del frontespizio quali quadri della dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento. Le caselle possono assumere i valori:
- 0: quadro non compilato né nella dichiarazione integrativa né nell’originaria;
- 1: quadro compilato senza modifiche in entrambe;
- 2: quadro compilato nella dichiarazione integrativa ma assente o diverso nell’originaria;
- 3: quadro assente nella dichiarazione integrativa ma presente nell’originaria.
Deve risultare compilata almeno una casella con valore 2 o 3. Se è barrata la casella relativa all’art. 2, comma 8-ter, DPR 322/98, la casella del quadro CN deve essere pari a 2 e le altre possono valere solo 0 o 1.
Record di tipo A
Il record A identifica la fornitura. Deve contenere:
- tipo record “A”;
- codice fornitura CNM14;
- tipo fornitore;
- codice fiscale del fornitore;
- progressivo dell’invio telematico;
- numero totale degli invii telematici;
- campi utente e spazi riservati al servizio telematico;
- caratteri finali di controllo CR/LF.
Il progressivo dell’invio deve essere univoco e crescente; il totale degli invii deve essere maggiore di 1.
Record di tipo B
Il record B contiene il frontespizio e numerosi dati anagrafici, fiscali e di quadro. Tra i principali contenuti:
- codice fiscale del soggetto dichiarante;
- progressivo modulo;
- identificativi del produttore del software;
- flag conferma;
- dati della dichiarazione e caselle dei quadri compilati;
- dati del contribuente, della società o ente, del domicilio fiscale, del rappresentante firmatario, dell’intermediario e del visto di conformità.
Sono previste regole particolari per:
- presenza del consolidato nazionale o mondiale;
- dichiarazione correttiva, integrativa o integrativa art. 2, co. 8-ter;
- barratura delle caselle quadro, che deve corrispondere alla presenza effettiva del relativo quadro;
- impegno alla trasmissione telematica;
- firma del dichiarante e dell’intermediario.
Record di tipo C
Il record C contiene i dati dei quadri e si compone di una parte posizionale iniziale e di una parte non posizionale in cui i dati sono codificati con campo-codice e campo-valore. Il progressivo modulo deve essere incrementale e coerente con la struttura del modello cartaceo; per i quadri senza spazio “Mod. n.” va utilizzato il valore 00000001.
Record di tipo Z
Il record Z è il record di coda. Riporta:
- tipo record “Z”;
- numero dei record di tipo B;
- numero dei record di tipo C;
- campi filler e caratteri finali di controllo.
Deve essere sempre l’ultimo record della fornitura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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