Cassazione Penale, Sentenza n. 24226/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per calunnia, contestata per avere falsamente denunciato lo smarrimento di un assegno di euro 1.500 che, secondo l'accusa, gli era stato invece consegnato per il pagamento di un debito pregresso di un terzo verso la persona offesa. I motivi di ricorso erano quattro: (1) omessa motivazione sui motivi di appello e sulla memoria difensiva depositata da uno dei codifensori, con particolare riguardo alla questione di prescrizione; (2) violazione di legge per mancato riconoscimento della prescrizione, sostenendo che il regime di sospensione introdotto dalla legge n. 103 del 2017 non sarebbe più applicabile dopo le riforme del 2019 e del 2021 e invocando anche dubbi di costituzionalità; (3) violazione di legge per avere ritenuto configurabile la calunnia nonostante il reato falsamente attribuito fosse indicato come art. 647 c.p., ritenuto già abrogato; (4) vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni della persona offesa e di un teste sulla circolazione e consegna dell'assegno, che secondo la difesa avrebbero reso plausibile l'effettivo smarrimento del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i primi due motivi, manifestamente infondato il terzo e non fondato il quarto. Ha quindi rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In motivazione ha ritenuto, quanto alla prescrizione, applicabile il regime delineato dalle Sezioni unite sulla sospensione del corso della prescrizione per i fatti commessi nel periodo di vigenza della legge n. 103 del 2017, escludendo altresì la fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale già disattesi dalla Corte costituzionale. Quanto alla calunnia, ha osservato che la falsa incolpazione riguardava reati procedibili d'ufficio diversi dalla contravvenzione indicata dalla difesa. Sul piano probatorio, ha giudicato le discrasie tra le deposizioni non idonee a scardinare il ragionamento dei giudici di merito, fondato su una trama di elementi convergenti che confermavano sia la falsa denuncia sia l'elemento soggettivo del reato.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Norma incriminatrice della calunnia, ritenuta integrata dalla falsa incolpazione di reati procedibili d'ufficio.
art. 647 c.p.
Richiamato dalla difesa come reato falsamente attribuito; la Corte ha rilevato che si trattava comunque di ipotesi diverse e procedibili d'ufficio rispetto alla contravvenzione evocata dal ricorso.
art. 159 c.p.
Nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa (3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019) e non è stata abrogata con effetti retroattivi dalle riforme successive.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ritenuta applicabile ai fatti commessi nel periodo di sua vigenza per quanto riguarda la sospensione della prescrizione.
legge 9 gennaio 2019, n. 3
Indicata come riforma che non ha prodotto un'abrogazione retroattiva del regime di sospensione della prescrizione previgente.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Ritenuta non idonea ad abrogare retroattivamente la disciplina di sospensione della prescrizione per i fatti commessi nel periodo anteriore indicato.
art. 611 c.p.p.
Richiamato per affermare la tardività della memoria difensiva depositata oltre i termini previsti.
artt. 3 e 25, comma 2, Cost.
Parametri costituzionali evocati dalla difesa contro la disciplina della prescrizione, ma le censure sono state ritenute manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- Il vizio di omessa motivazione su uno o più motivi di appello non è di per sé rilevante in cassazione se la doglianza pretermessa non è specificamente indicata nel ricorso o se riguarda un tema di diritto la cui infondatezza emerge comunque dalla decisione di legittimità.
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza di quella legge e non viene automaticamente travolta, con effetto retroattivo, dalle riforme successive.
- Le questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina della prescrizione vanno valutate alla luce degli arresti delle Sezioni unite e della Corte costituzionale; se tali arresti ne hanno escluso la fondatezza, la doglianza difensiva è infondata.
- Nel delitto di calunnia è sufficiente la falsa incolpazione di un reato procedibile d'ufficio: la difesa non può escludere la tipicità richiamando un illecito diverso, già abrogato o non corrispondente alla concreta falsità denunciata.
- Il travisamento della prova non sussiste quando le discrasie tra singole dichiarazioni non scardinano il nucleo logico-argomentativo della motivazione di merito, fondata su plurimi elementi convergenti e reciprocamente confermativi.
- Ai fini della responsabilità per calunnia, il giudizio sulla falsità della denuncia può fondarsi su un complesso probatorio unitariamente valutato, compresi elementi indiziari relativi alla cronologia dei fatti e alla mancata contestazione di dati documentali incompatibili con lo smarrimento denunciato.
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