Messaggio numero 3033 del 21-07-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento spiega come, in base ai regolamenti UE sulla sicurezza sociale, l’INPS debba fungere da tramite per le domande di prestazioni orfanili previste da alcuni Stati membri esteri, anche quando in Italia tali prestazioni non esistono. Vengono indicati il modello da usare, i soggetti che possono presentare domanda, le modalità di inoltro e il criterio per individuare l’istituzione estera competente al pagamento.
prestazioni familiari supplementari per orfani in regime comunitario
Prestazioni familiari supplementari per orfani in regime comunitario
Il documento illustra la gestione delle domande di prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani nell’ambito della normativa comunitaria di sicurezza sociale. In particolare, chiarisce il ruolo dell’INPS come istituzione di collegamento quando la prestazione è prevista dallo Stato membro competente ma non dall’ordinamento italiano.
Quadro normativo e principi generali
Le disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 garantiscono ai cittadini dell’Unione europea e alle loro famiglie la libera circolazione e il soggiorno negli Stati membri, assicurando al contempo la tutela in materia di sicurezza sociale. I principi richiamati sono quelli della parità di trattamento e del mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti.
Tali regole si applicano ai lavoratori e alle loro famiglie che si spostano nell’Unione europea, nonché in Svizzera e nei paesi SEE. In base a tali principi, ciascuno Stato membro deve garantire ai cittadini europei gli stessi benefici previsti per i propri cittadini, anche attraverso l’esportabilità delle prestazioni, cioè il pagamento nel luogo di residenza anche se la prestazione è a carico di un altro Stato membro.
Prestazioni orfanili e Stati che le prevedono
Tra le tutele coordinate a livello europeo rientrano anche le prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani. Il documento precisa che l’erogazione di queste prestazioni è prevista soltanto in:
- Belgio
- Danimarca
- Francia
- Irlanda
- Malta
- Svezia
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Nonostante in Italia tali prestazioni non siano previste, può accadere che l’INPS riceva una domanda riferita a un orfano residente in Italia, qualora il genitore deceduto abbia lavorato in uno degli Stati sopra indicati.
Ruolo dell’INPS e funzione di tramite
L’INPS è individuato come istituzione competente per le prestazioni familiari in Italia, ma non eroga prestazioni orfanili. Per questo motivo, ai sensi dell’art. 61 del Reg. (CE) n. 987/2009, esso deve operare come tramite per consentire all’istituzione estera competente di provvedere al pagamento delle prestazioni agli orfani residenti in Italia.
Il flusso si attiva tramite la domanda di prestazioni, presentata con il modello SR174. La richiesta può riguardare sia gli orfani con diritto alla pensione di reversibilità, sia quelli privi di tale diritto.
Soggetti legittimati e modalità di presentazione della domanda
La domanda può essere presentata da:
- genitore superstite
- tutore
- orfano maggiorenne
La presentazione può avvenire:
- direttamente presso la Struttura INPS di residenza o domicilio
- tramite un Ente di Patronato
- tramite PEC
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (AR)
In ogni caso deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Il modulo deve contenere tutti i dati relativi ai richiedenti e alle modalità di pagamento, così da consentire all’INPS la trasmissione all’istituzione comunitaria competente.
Istruttoria e individuazione dell’istituzione competente
Ricevuta la domanda, le Strutture territoriali INPS devono attivare le verifiche necessarie e avviare lo scambio di formulari specifici per acquisire le informazioni utili alla definizione della pratica.
Il criterio per stabilire l’istituzione competente è disciplinato dall’art. 69 del Reg. (CE) 883/2004. Se il defunto ha lavorato o risieduto in più Stati membri che prevedono la prestazione, l’INPS deve verificare quale sia l’istituzione competente all’erogazione. La competenza spetta allo Stato in cui il defunto ha maturato il periodo più esteso di contributi o di residenza.
Il documento precisa inoltre che la prestazione orfanile è corrisposta da un solo Stato membro ed è compatibile con altri trattamenti di famiglia e con analoghi supplementi di pensione, non essendo soggetta alle regole di priorità o anticumulo.
Gestione dei casi pluristato e monostato
Se, dopo il ricevimento delle informazioni dalle istituzioni interpellate, la Struttura territoriale INPS individua l’istituzione con competenza prioritaria, trasmette ad essa la domanda con il formulario previsto e comunica contestualmente l’avvio della procedura a tutte le istituzioni coinvolte.
Se invece il defunto ha lavorato o risieduto in un solo Stato membro, l’INPS invia direttamente i formulari all’istituzione nazionale di quello stesso Stato.
Pagamento della prestazione
Dopo aver ricevuto il formulario contenente la domanda, l’istituzione estera competente può erogare la prestazione orfanile direttamente sul conto del richiedente, secondo quanto previsto dalla normativa dello Stato membro competente.
Modulistica
Per la richiesta delle prestazioni familiari supplementari riservate agli orfani residenti in Italia è disponibile un apposito modello di domanda sul sito dell’INPS, nella sezione Prestazioni e Servizi, utilizzando il modello SR174.
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