Messaggio numero 3097 del 25-07-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento illustra la delibera del Comitato amministratore che, per le domande di assegno ordinario presentate dal 1° gennaio 2017, limita gli interventi a un massimo di dodici mesi per contenere il tiraggio e razionalizzare le risorse del Fondo. Restano fermi i requisiti previsti dalla normativa e il limite finanziario del doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda, al netto degli oneri e delle prestazioni già deliberate o fruite.
Criteri di precedenza per l’assegno ordinario del Fondo di solidarietà del credito cooperativo
Criteri di precedenza per l’assegno ordinario del Fondo del credito cooperativo
Il documento dà conto della delibera n. 2 dell’11 aprile 2017 del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, istituito presso l’INPS dal Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014. La comunicazione precisa i criteri applicabili alle domande di assegno ordinario, con l’obiettivo di contenere il ricorso alle prestazioni e di assicurare un utilizzo più razionale delle disponibilità del Fondo.
Natura e finalità del Fondo
Il Fondo è descritto come una gestione INPS priva di personalità giuridica, ma dotata di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Esso opera nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea dell’attività o del lavoro. In tale contesto, il Fondo eroga prestazioni a sostegno del reddito, tra cui gli assegni ordinari di importo pari all’integrazione salariale.
Oggetto della delibera richiamata
La delibera richiamata riguarda i "criteri di precedenza per le prestazioni di assegno ordinario" previste dall’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2) del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761. Il documento ne segnala la funzione di indirizzo operativo in materia di accesso alle prestazioni del Fondo.
Limite temporale degli interventi
La principale novità evidenziata consiste nella previsione secondo cui le domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario presentate a decorrere dal 1° gennaio 2017 non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi. La misura è adottata per contenere fenomeni di "tiraggio" e per garantire una gestione più equilibrata delle risorse disponibili.
Condizioni di accoglimento e limite finanziario
Il documento ricorda che le domande, in presenza dei requisiti e dei presupposti fissati dalle disposizioni vigenti, sono accolte ai sensi dell’art. 9, comma 4, del D.I. n. 82761/2014 entro un limite finanziario preciso. Tale limite è pari al doppio della contribuzione ordinaria dovuta dall’azienda istante dalla data di iscrizione al Fondo fino al trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.
Calcolo del plafond disponibile
Ai fini del calcolo del limite di spesa utilizzabile per l’accoglimento delle domande, devono essere sottratti:
- gli oneri di gestione e amministrazione del Fondo;
- le prestazioni già deliberate e fruite dalla medesima azienda istante;
- le prestazioni già deliberate e fruite relative sia a programmi formativi sia ad assegni ordinari.
Effetti pratici per le aziende istanti
Per le aziende del credito cooperativo iscritte al Fondo, il documento evidenzia dunque due profili rilevanti: da un lato, la durata massima di dodici mesi per gli interventi richiesti nelle domande presentate dal 1° gennaio 2017; dall’altro, la necessità di verificare la capienza del proprio plafond contributivo, tenendo conto delle riduzioni previste per oneri e prestazioni già utilizzate. Il testo conclude con l’indicazione del Direttore Generale Vicario, Vincenzo Damato.
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