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Messaggio

Messaggio numero 3124 del 27-07-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento disciplina la sospensione e la successiva ripresa dei versamenti contributivi e degli adempimenti per i soggetti colpiti dai sisma dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017. Indica il termine unico del 30 ottobre 2017, le modalità di pagamento per le varie categorie di contribuenti e le relative istruzioni contabili.

sospensione e recupero contributi per eventi sismici 2016-2017

Sospensione e recupero dei contributi per eventi sismici 2016-2017

Il documento fornisce istruzioni operative e contabili per la ripresa dei versamenti contributivi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Vengono richiamate le estensioni normative della sospensione ai territori colpiti dai successivi eventi del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, nonché le modalità e i termini per effettuare i pagamenti senza sanzioni e interessi.

Quadro normativo e ambito territoriale

La sospensione originaria è stata disposta dall’art. 48 del D.L. n. 189/2016 per i soggetti operanti nei Comuni indicati nell’allegato 1, con riferimento agli adempimenti e ai versamenti di contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi in scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Successivamente:

  • la L. n. 229/2016, di conversione del D.L. n. 189/2016, ha introdotto l’allegato 2 per i territori interessati dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, estendendo la sospensione ai versamenti con scadenza legale tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017;
  • il D.L. n. 8/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 45/2017, ha inserito l’allegato 2-bis relativo ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, estendendo ulteriormente la sospensione al periodo 18 gennaio 2017 - 30 settembre 2017.

Termine di ripresa dei versamenti

Ai sensi dell’art. 48, comma 13, del D.L. n. 189/2016, gli adempimenti e i pagamenti sospesi devono essere effettuati:

  • in unica soluzione entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni né interessi;
  • in alternativa, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, sempre senza sanzioni né interessi, previa presentazione entro il 30 ottobre 2017 di un’istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa.

Il documento precisa che:

  • non è ammesso il rimborso di quanto spontaneamente pagato;
  • le indicazioni operative sulla proposta di rateazione e sulla presentazione della relativa istanza saranno fornite con successivo messaggio.

Modalità di versamento per le diverse categorie

Aziende con dipendenti

Il versamento deve essere effettuato con modello F24, utilizzando:

  • il codice contributo DSOS;
  • la matricola aziendale seguita dal codice N964, utilizzato per la rilevazione del credito.

Per le aziende che non abbiano già trasmesso la denuncia UniEmens, la trasmissione deve essere completata entro il 30 ottobre 2017. Per la compilazione del flusso UniEmens per i periodi di paga dal verificarsi dell’evento sismico fino a settembre 2017 si rinvia alle istruzioni della circ. n. 204/2016.

Artigiani e commercianti

A seguito della proroga della sospensione, risultano sospese le seguenti rate:

  • III rata sul minimale 2016 (16 novembre 2016);
  • secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale 2016 (30 novembre 2016);
  • IV rata sul minimale 2016 (16 febbraio 2017);
  • I rata sul minimale 2017 (16 maggio 2017);
  • saldo della contribuzione eccedente il minimale 2016 / I acconto della contribuzione eccedente il minimale 2017 (30 giugno 2017);
  • II rata sul minimale 2017 (20 agosto 2017).

Per il versamento delle rate sospese le sedi devono utilizzare la procedura G = GESTIONE DILAZIONI PER SOSPENSIONI CONTRIBUTIVE, indicando:

  • numero rate "1" in caso di versamento in unica soluzione;
  • un numero da "2" a "18" se si sceglie la rateizzazione.

Se il contribuente intende versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale dovuta a titolo di acconto 2017 e saldo 2016, deve essere prodotta una dichiarazione attestante il reddito 2015 e 2016, da utilizzare come base imponibile. Tale informazione deve essere fornita con il modello di rateazione anche per i soggetti che pagano in unica soluzione.

La compilazione del modello F24 prevede la causale contributo AD per gli artigiani e CD per i commercianti.

Liberi professionisti e committenti della Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, il versamento di saldo 2016 e primo acconto 2017 deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2017 tramite Sezione INPS del modello F24, con causale POC.

Per i committenti tenuti al versamento alla Gestione separata, la contribuzione dovuta sui compensi effettivamente pagati nel periodo di sospensione deve essere versata entro il 30 ottobre 2017 con causale COC.

Aziende agricole assuntrici di manodopera

Il pagamento va effettuato con modello F24 sulla base dei dati riportati nella lettera di tariffazione già inviata, contenente Sede INPS, causale, codeline e periodo. Il prospetto dei contributi sospesi è inserito nel cassetto aziende agricole nella sezione “news individuale”.

Devono essere versati entro il 30 ottobre 2017:

  • i contributi già tariffati relativi al 1° e 2° trimestre 2016;
  • in generale, tutti i trimestri oggetto di sospensione e già trasmessi.

Per le denunce trimestrali di manodopera DMAG del 3° e 4° trimestre 2016 e del 1° e 2° trimestre 2017, le aziende che avevano sospeso la presentazione devono inviare ciascun DMAG entro il 30 ottobre 2017. Tali dichiarazioni saranno oggetto di calcolo contributivo e valorizzazione in concomitanza con la lavorazione delle denunce del 3° trimestre 2017; la contribuzione dovuta avrà scadenza 16 marzo 2018.

Lavoratori agricoli autonomi e concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Il pagamento deve avvenire tramite modello F24, utilizzando i dati riportati nella lettera di tariffazione già inviata. Anche in questo caso il prospetto dei contributi sospesi è reso disponibile nel cassetto previdenziale autonomi agricoli, sezione “news individuale”.

I contributi oggetto di sospensione devono essere versati entro il 30 ottobre 2017.

Datori di lavoro domestico

I contributi per lavoro domestico relativi ai singoli periodi devono essere versati entro il 30 ottobre 2017 secondo le consuete modalità:

  • mediante bollettini MAV ricevuti o generati dal sito INPS;
  • tramite i soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
  • online sul sito INPS tramite pagamento immediato/online pagoPA con carta di credito, debito, prepagata o addebito in conto.

Aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le aziende private con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica cui è stata riconosciuta la sospensione devono indicare il contributo dovuto nella ListaPosPA, valorizzando la Tipologia del Dovuto con codice 33: “Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”.

Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, sezione “Altri enti previdenziali e assistenziali”, utilizzando gli appositi codici causale previsti per la fattispecie.

Istruzioni contabili per il recupero dei contributi

Contributi dovuti dalle aziende

La contabilizzazione della sospensione contributiva è stata già disciplinata dalla circ. n. 204/2016 mediante procedura automatizzata di ripartizione DM, con imputazione al conto GPA00131, assistito da partitario contabile e abbinato alla causale di cassa 10106.

Il recupero dei contributi sospesi deve essere imputato in AVERE del conto GPA00131.

Le riscossioni già avvenute, se provvisoriamente imputate al conto GPA52099 perché evidenziate con codice DSOS, devono essere stornate secondo le modalità del messaggio n. 39828 del 7 dicembre 2004. Lo storno deve riguardare esclusivamente la cassa e le registrazioni contabili del corrente esercizio.

Artigiani ed esercenti attività commerciali

Il recupero dei contributi deve essere imputato ai seguenti conti:

  • GPA52076 per gli artigiani entro il minimale;
  • GPA52072 per gli artigiani oltre il minimale;
  • GPA52077 per i commercianti entro il minimale;
  • GPA52073 per i commercianti oltre il minimale.

Liberi professionisti e committenti della Gestione separata

Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione dei parasubordinati deve essere imputato al conto PAR52020.

Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi

La rilevazione contabile del recupero deve avvenire con imputazione ai seguenti conti:

  • GPA54031 per piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);
  • GPA54032 per lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);
  • GPA54033 per lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).

Datori di lavoro domestico

Il recupero dei contributi dei datori di lavoro domestico deve essere registrato:

  • al conto GPA52053 per i pagamenti effettuati tramite i canali ordinari;
  • al conto GPA54028 per i pagamenti effettuati tramite modello F24.

Dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica, il recupero dei contributi deve avvenire con imputazione ai rispettivi conti in uso, nell’ambito delle gestioni interessate, associati agli specifici codici tributo previsti per la fattispecie e gestiti tramite la procedura automatizzata delle riscossioni via F24.

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