Messaggio numero 3098 del 25-07-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, per le prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, gli arretrati devono essere considerati per quote maturate in ciascun anno di competenza e non per l'importo complessivo. Le sedi INPS devono quindi ripartire manualmente gli importi arretrati; per le domande già respinte sulla base del criterio di cassa sono previste specifiche modalità di autotutela, riesame e ricorso.
Calcolo degli arretrati reddituali per le prestazioni di invalidità civile
Calcolo dei redditi per le prestazioni di invalidità civile
Il documento interviene sull’interpretazione da adottare nel computo dei redditi rilevanti per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile collegate al reddito. Lo scopo è uniformare l’operato delle sedi, alla luce della normativa vigente e dell’orientamento giurisprudenziale richiamato, superando il criterio di cassa sino ad allora applicato dall’Istituto.
Quadro normativo richiamato
Viene richiamato l’art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma stabilisce che, ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente.
Il testo precisa inoltre che, per le prestazioni collegate al reddito, rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni soggette all’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni.
Distinzione tra assegno sociale e invalidità civile
La circolare INPS n. 126/2010, al punto 5.3.1, aveva distinto tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile.
Per l’assegno sociale, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, era stato confermato il criterio di competenza nel computo dei redditi.
Per le prestazioni di invalidità civile, invece, in assenza di una diversa previsione di legge, la circolare aveva indicato che ai fini della determinazione del limite reddituale dovessero essere computati tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata, indipendentemente dall’anno di competenza, adottando quindi il criterio di cassa.
Contenzioso e principio della Cassazione
Su tale impostazione è sorto un contenzioso giudiziario nel quale l’Istituto è risultato soccombente. Il documento richiama, in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 12796/2005.
Secondo tale pronuncia, nella determinazione del limite reddituale per i benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, gli arretrati devono essere considerati, salvo che siano esclusi da specifiche norme di legge, non nel loro importo complessivo ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza.
Nuovo orientamento operativo dell’Istituto
Acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto dispone che, dalla pubblicazione del messaggio, nel computo dei redditi per la liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati vadano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Si tratta quindi di un cambio di criterio operativo rispetto alla precedente applicazione del criterio di cassa.
Adempimenti delle sedi
Per dare attuazione alla nuova disposizione, le sedi devono, in fase di acquisizione dei redditi, ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Il documento non prevede automatismi, ma impone un intervento manuale da parte degli operatori nella gestione dei dati reddituali.
Gestione delle domande respinte prima della pubblicazione
Per il periodo antecedente alla pubblicazione del messaggio, con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per effetto dell’applicazione del criterio di cassa, viene disciplinato il trattamento delle posizioni in cui, applicando il nuovo orientamento, risulti invece spettante la prestazione.
Sono indicate tre ipotesi:
- domanda respinta con istanza di autotutela pendente: la Sede deve accogliere l’istanza di riesame;
- domanda respinta con ricorso amministrativo al Comitato provinciale pendente prima della seduta: la Sede deve riconoscere la prestazione in autotutela;
- domanda respinta a seguito di ricorso al Comitato provinciale accolto, con sospensione della delibera di esecuzione da parte del Direttore di Sede: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la Direzione centrale invierà alla Sede competente un formale invito ad accogliere l’istanza in autotutela.
Effetti pratici della disposizione
Il documento mira a garantire uniformità di trattamento nelle prestazioni di invalidità civile collegate al reddito, allineando la prassi amministrativa all’orientamento della Cassazione e riducendo il rischio di contenzioso futuro. Al tempo stesso, disciplina la gestione delle pratiche pregresse respinte secondo il precedente criterio, prevedendo il recupero in autotutela nei casi in cui la prestazione risulti effettivamente spettante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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