Ordinanza n. 16300/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del GSE di ammissione al contributo in conto capitale PNRR per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché atti presupposti e graduatoria dei beneficiari
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del 5 agosto 2026 di ammissione al contributo PNRR per un impianto fotovoltaico, contestando anche gli atti presupposti e la successiva graduatoria nella quale la domanda non è stata inserita. Ha chiesto in subordine l’annullamento parziale del D.M. MASE n. 414/2023, delle Regole Operative CACER, del D.D. n. 22/2024 e dell’avviso pubblico, ove interpretati nel senso che il potere di cui all’art. 6, comma 4, d.lgs. 28/2011 dovesse essersi consumato già alla data di presentazione o di scadenza dell’istanza di finanziamento. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria e al finanziamento. L’ordinanza non esamina nel merito tali censure: rileva che il ricorso è stato notificato soltanto a uno dei beneficiari utilmente collocati in graduatoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né le censure sostanziali. Ha ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo, quali controinteressati, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del GSE. La pubblicazione deve comprendere il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza e gli elenchi nominativi dei controinteressati, con le indicazioni specificate in motivazione; il GSE deve mantenere online la documentazione, attestare la data di pubblicazione e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione dedicata. Gli adempimenti vanno eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e la prova va depositata nei successivi 10 giorni; l’inosservanza comporta l’improcedibilità del ricorso. Gli eventuali costi della pubblicazione sono a carico della ricorrente, previa documentazione del GSE. Udienza pubblica fissata all’11 gennaio 2027; spese al definitivo.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
si debba disporre ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 del c.p.a, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo, quali altri controinteressati;
La disposizione consente di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non raggiunti dalla notificazione del ricorso.
art. 49 c.p.a.
si debba disporre ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49 del c.p.a, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo, quali altri controinteressati;
La disposizione fonda l’ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi, identificati come controinteressati.
Massime di principio
- Quando il ricorso contro l’esito di una procedura di concessione di contributi incide sulla posizione di più beneficiari utilmente collocati, questi sono controinteressati e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- Se il numero elevato dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami tramite il sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente interessato; la pubblicazione deve comunque rendere identificabili i destinatari e dare effettiva conoscibilità del ricorso.
- Il giudice può fissare termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della prova dell’adempimento, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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