Cassazione Penale, Sentenza n. 35719/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per guida senza patente (art.116 d.lgs. 30/04/1992, n.285), aggravata dalla recidiva nel biennio per una precedente contestazione amministrativa del 29/04/2016. Il ricorrente ha sostenuto che non era a lui oneroso dimostrare la non definitività della precedente contestazione amministrativa e ha censurato la motivazione per insufficienza, contraddittorietà e illogicità (art.606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il Procuratore Generale ha chiesto in sede di Cassazione l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione; il difensore si è associato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che per escludere la depenalizzazione nel caso di recidiva biennale è necessario che la precedente violazione sia stata definitivamente accertata: non basta la mera contestazione amministrativa, ma è ammessa una prova minimale alternativa (verbale di contestazione, invio per iscrizione a ruolo, testimonianza o note di servizio). Nel caso concreto la Procura aveva prodotto l'atto comprovante la precedente contestazione e il ricorrente non ha allegato elementi concreti (es. prova di ricorso, richiesta di oblazione, documentazione di non definitività) per dimostrare che quella contestazione non era divenuta definitiva; trova qui applicazione il principio della "vicinanza della prova", che impone all'imputato di allegare fatti e documenti in suo possesso o più facilmente acquisibili per confermare la propria tesi. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017 (c.d. legge Orlando) per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 e ha calcolato le sospensioni previste (tra deposito motivazione e dispositivo) ritenendo che, per il reato commesso il 6/1/2018, il termine di prescrizione non sia ancora spirato; pertanto la condanna resta efficace. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.116 d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Norma del codice della strada che punisce la guida senza patente; è stata applicata per la fattispecie principale.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b
art. 606 comma 1 lett. B CPP
Quota normativa richiamata dall'impugnazione per censurare la motivazione (vizi di motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8 (disposizioni di depenalizzazione)
Richiamato per chiarire che la guida senza patente aggravata dalla recidiva nel biennio non rientra nella depenalizzazione e costituisce fattispecie autonoma se la recidiva è definitivamente accertata.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n.8
Citato nel quadro delle disposizioni che hanno inciso sul regime di depenalizzazione; la Corte precisa che per escludere la depenalizzazione è richiesta la definitività della precedente violazione.
legge 23 giugno 2017, n.103 ("legge Orlando")
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della prescrizione introdotta da questa legge ai fatti commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019; in particolare è stata richiamata la sospensione del corso della prescrizione in determinati periodi processuali.
art. 159 cod. pen., comma 2 (testo introdotto dalla legge Orlando)
Prevede la sospensione della prescrizione tra il deposito della motivazione e la pronuncia del dispositivo nei vari gradi; la Corte lo applica per stabilire che la prescrizione non è maturata.
art. 161-bis cod. pen. (Riforma Cartabia)
Richiamato nel confronto tra discipline: la Corte ritiene la legge Orlando più favorevole per i reati commessi nel periodo 3/8/2017-31/12/2019, quindi applicabile al caso.
Richiamato con riferimento ai termini per il deposito della sentenza e della motivazione, utili al calcolo delle sospensioni della prescrizione.
Norma richiamata per la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
artt. 157 e ss. cod. pen. (c.d. legge ex Cirielli)
Richiamati per indicare il regime prescrizionale applicabile ai reati commessi fino al 2/8/2017; la Corte distingue i diversi regimi temporali.
Massime di principio
- Per escludere la depenalizzazione per recidiva biennale in materia di guida senza patente non è sufficiente la mera contestazione amministrativa: la precedente violazione deve risultare definitivamente accertata; la prova può essere documentale o comunque un "minimo di prova" come verbale, iscrizione a ruolo o testimonianza.
- Una volta che l'accusa produce elementi che dimostrano la precedente violazione, grava sull'imputato l'onere di allegare e, se possibile, produrre elementi concreti contrari (es. prova di ricorso, oblazione, atto che dimostri la non definitività) per impedire che la recidiva sia ritenuta integrata: è applicabile il principio della "vicinanza della prova".
- In materia di prescrizione, occorre applicare la disciplina vigente ratione temporis: per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la legge Orlando con le sue sospensioni; per reati da 1/1/2020 in poi si applicano le norme introdotte con la Riforma Cartabia (art.161-bis). Il calcolo delle sospensioni tra deposito motivazione e dispositivo è cruciale per verificare l'eventuale maturazione della prescrizione.
- In sede di Cassazione, la richiesta di estinzione per prescrizione avanzata dal Procuratore Generale richiede comunque una verifica rigorosa del regime applicabile e del computo dei termini; non sempre la richiesta del PG comporta l'accoglimento automatico.
- Prassi difensiva: conservare e produrre documentazione relativa a impugnazioni amministrative, atti di oblazione, iscrizioni a ruolo o altra prova della non definitività della sanzione amministrativa se si intende contestare l'integrazione della recidiva nel biennio.
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