Ordinanza n. 255/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) Del provvedimento prot. n. 0003479 del 18/11/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, avente ad oggetto: “A-18 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE nell'istruzione secondaria di II grado A-19 - FILOSOFIA E STORIA nell'istruzione secondaria di II grado” nella parte in cui nega il riconoscimento per le classi di concorso A-19. b) Del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 00079904 del 18/11/2025 il quale disponeva: “Si comunica che, in conformità col principio di parità di trattamento e in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso. Si informa, pertanto, che quest'Ufficio provvederà a inviarLe il provvedimento di riconoscimento per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la sola classe di concorso A-18”. Di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della qualifica professionale estera per la classe di concorso A-19 e riconoscimento limitato alla sola classe A-18
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale che ha negato il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania per la classe di concorso A-19, nonché la comunicazione secondo cui, in applicazione del principio di parità di trattamento e dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 206/2007, le qualifiche professionali conseguite in altro Paese possono essere riconosciute in Italia per una sola classe di concorso, con conseguente riconoscimento limitato alla classe A-18. Il TAR ha rilevato che restano da approfondire, nel merito, i limiti e le condizioni del riconoscimento di una pluralità di classi di concorso. A fini istruttori ha disposto l'acquisizione della documentazione relativa all'attività lavorativa svolta nella scuola pubblica italiana, anche per verificare eventuali sovrapposizioni con il percorso rumeno; al programma completo del corso estero; ai docenti, ai loro curricula e alle modalità di frequenza; nonché al curriculum completo del percorso universitario e delle attività formative pertinenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché non ha ravvisato apprezzabili ragioni di periculum in mora: la ricorrente non risultava titolare di un contratto in essere e, ove ne ricorressero le condizioni, avrebbe potuto insegnare sulla classe A-18 già riconosciuta. Il Collegio ha disposto, tuttavia, specifici incombenti istruttori sulla documentazione della ricorrente, ritenendo che tali elementi possano essere rilevanti nella successiva valutazione di merito della qualità e durata della formazione estera e della possibilità di riconoscere più classi di concorso. È stata inoltre prospettata la possibilità di un’interlocuzione tra la ricorrente e il Ministero per un eventuale riesame della posizione, condizionato alla rinuncia alle classi di concorso di minore interesse, senza pregiudizio per l’esito del giudizio, anche in appello. Le spese sono state compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso
Il Ministero ha richiamato la disposizione quale base del riconoscimento limitato a una sola classe di concorso; il TAR ha lasciato impregiudicata, per il merito, la questione dei limiti e delle condizioni del riconoscimento di una pluralità di classi.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della valutazione della domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando non siano ravvisabili apprezzabili ragioni di periculum in mora, anche se le questioni di legittimità dell’atto necessitano di approfondimento nel giudizio di merito.
- Nelle controversie sul riconoscimento in Italia di qualifiche professionali estere per più classi di concorso, la valutazione di merito può richiedere l’esame dell’attività lavorativa svolta in Italia, dell’eventuale sovrapposizione con il percorso formativo estero, del programma completo del corso, dei curricula dei docenti, delle modalità di frequenza e del percorso universitario e formativo pertinente.
- La verifica di eventuali sovrapposizioni tra attività lavorativa in Italia e percorso formativo estero non è di per sé decisiva in senso ostativo, ma può assumere rilievo nello scrutinio della qualità e della durata della formazione.
- La possibilità di un riesame amministrativo della posizione durante il giudizio cautelare può essere oggetto di interlocuzione tra privato e amministrazione, senza pregiudicare l’esito del ricorso né gli eventuali successivi gradi di giudizio.
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