Messaggio numero 5100 del 31-07-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina l’incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà nell’anno 2015, dopo il rifinanziamento disposto dalla legge n. 109/2015. Fornisce inoltre istruzioni operative per l’esposizione nel flusso UniEmens, per i pagamenti diretti INPS e per la contabilizzazione degli oneri, con specifici codici e conti dedicati.
Maggiorazione del 10% del trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà 2015 e relative istruzioni UniEmens/contabili
Maggiorazione del 10% per i contratti di solidarietà nel 2015
Il documento chiarisce la disciplina della maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, limitatamente all’anno 2015. La misura deriva dalla proroga prevista dall’art. 2-bis della legge 27 febbraio 2015, n. 11, e dal successivo incremento di stanziamento disposto in sede di conversione del DL n. 65/2015 dalla legge n. 109/2015.
Quadro normativo e risorse disponibili
L’art. 2-bis della legge n. 11/2015 proroga per il 2015 l’intervento già previsto dall’art. 1, comma 6, del DL n. 78/2009, nel limite di 50 milioni di euro. La misura consiste nell’aumento dell’integrazione salariale dei contratti di solidarietà nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario.
Successivamente, l’art. 4, comma 1-bis, della legge n. 109/2015, di conversione del DL n. 65/2015, incrementa di 150 milioni di euro lo stanziamento per l’anno 2015. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 14/15063 del 22 luglio 2015, precisa che, entro tale limite massimo di 150 milioni di euro, il trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato del 10% con riferimento ai periodi di competenza dell’anno 2015.
Priorità di destinazione delle risorse
Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nel 2015 in forza di contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.
Il documento avverte che il ritardo nell’esposizione dei dati nel flusso UniEmens può comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse stanziate, a causa del monitoraggio mensile della spesa.
Istruzioni operative per il flusso UniEmens
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro devono distinguere tra trattamento ordinario e maggiorazione del 10%, utilizzando i codici indicati.
- Per l’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa, al netto della riduzione del 5,84% ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28 febbraio 1986, resta confermata la prassi in uso con il codice G603.
- Per la maggiorazione del 10% relativa a periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015, deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione G707, con indicazione dell’importo da conguagliare nell’elemento previsto.
- Per la maggiorazione del 10% riferita a periodi di paga pregressi del 2015 e non ancora conguagliata, deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione G708, con indicazione dell’importo da conguagliare nell’elemento previsto.
- Per i ratei di competenze annuali o periodiche relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, deve essere utilizzato il codice di nuova istituzione F504, con indicazione dell’importo da conguagliare nell’elemento previsto.
Per il recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015 antecedenti alla pubblicazione del messaggio, le operazioni devono essere effettuate con una delle denunce contributive relative ai periodi di luglio 2015 o agosto 2015.
Pagamenti diretti ai lavoratori
Nei casi in cui il decreto di autorizzazione preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione deve avvenire mediante due distinti provvedimenti di pagamento:
- uno per la misura ordinaria del trattamento, pari al 60%;
- uno per l’incremento del 10%.
Tale separazione serve a consentire l’esatta imputazione contabile delle somme erogate. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità deve essere indicato il codice 7.
Istruzioni contabili e conti da utilizzare
L’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per l’anno 2015, posto a carico dello Stato tramite il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, deve essere rilevato, se conguagliato dalle aziende, sul nuovo conto GAU30195, istituito nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU.
Il conto GAU30195 si utilizza per i periodi di paga riferiti all’anno 2015, con riferimento ai codici G707 e G708. Lo stesso conto deve essere usato anche per la rilevazione dei ratei relativi alla maggiorazione del 10% con codice F504.
Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, la rilevazione contabile distinta deve avvenire come segue:
- per l’integrazione salariale nella misura del 60% della retribuzione persa, sui conti esistenti GAU30191 e GAU30192;
- per la maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo, sul nuovo conto GAU30196.
Il conto GAU30196 è descritto come conto per la maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1 del DL n. 726/1984, convertito dalla L. n. 863/1984, per i periodi relativi all’anno 2015, in applicazione dell’art. 2-bis del DL n. 192/2014 convertito dalla L. n. 11/2015 e dell’art. 4, comma 1-bis, del DL n. 65/2015 convertito dalla L. n. 109/2015.
Conti non più utilizzabili
Il documento specifica che i conti GAU30071, GAU30075, GAU30144 e GAU30145 non devono più essere utilizzati, poiché si riferiscono a maggiorazioni nella misura del 20% previste da normative che hanno esaurito gli stanziamenti.
Nota storica richiamata nel documento
In nota è precisato che, per gli anni 2009-2013, l’aumento dell’integrazione era stabilito nella misura del 20% e portava il trattamento dal 60% all’80% della retribuzione persa.
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