Messaggio numero 4993 del 27-07-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce ulteriori chiarimenti operativi sull'applicazione del D.L. n. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015. Spiega i criteri di ricalcolo della perequazione per le pensioni tra tre e sei volte il trattamento minimo, la corresponsione degli arretrati dal 1° agosto 2015, il trattamento dei cumuli pensionistici e degli assegni vitalizi, oltre alle modalità gestionali per le diverse categorie di pensioni e per i ratei agli eredi.
Chiarimenti applicativi sulla rivalutazione delle pensioni per effetto della sentenza Corte Cost. n. 70/2015
Chiarimenti operativi sul D.L. n. 65/2015 e sulla sentenza Corte Cost. n. 70/2015
Il documento integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 125 del 25 giugno 2015 in merito all’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015. Vengono illustrati i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, la gestione degli arretrati, il cumulo perequativo e le modalità operative per le diverse gestioni previdenziali.
Quadro normativo e modifiche in sede di conversione
La sentenza n. 70/2015 ha dichiarato illegittimo il comma 25 dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011 nella parte in cui, per il biennio 2012-2013, limitava la rivalutazione al 100% solo alle pensioni fino a tre volte il minimo INPS. Per dare attuazione alla decisione, il D.L. n. 65/2015 ha novellato il comma 25 e introdotto il comma 25-bis dell’art. 24 del D.L. n. 201/2011.
In sede di conversione nella legge 17 luglio 2015, n. 109, sono state introdotte ulteriori modifiche:
- è stato aggiunto il comma 25-ter, che conferma la rivalutazione, dal 2014, degli importi di cui al comma 25-bis secondo la normativa vigente;
- è stato modificato il comma 2, includendo gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive tra le prestazioni da considerare ai fini della perequazione cumulata.
Criteri applicativi della rivalutazione
La disciplina riguarda le pensioni il cui importo complessivo, nel 2011 e nel 2012, è compreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS vigente nei rispettivi anni. Il ricalcolo viene impostato sull’importo complessivo dei trattamenti a dicembre 2011 e produce effetti distinti per tre periodi:
- anni 2012 e 2013, ai sensi del comma 25;
- anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 25-bis, lettera a);
- dal 2016, ai sensi del comma 25-bis, lettera b).
Il calcolo tiene conto del trattamento complessivo facente capo allo stesso soggetto e del relativo inquadramento nella fascia di riferimento.
Rivalutazione per gli anni 2012 e 2013
Per il biennio 2012-2013, ai trattamenti superiori a tre volte il minimo non era stata attribuita alcuna rivalutazione nelle circolari n. 10/2012 e n. 149/2012. Il D.L. n. 65/2015 riconosce ora la perequazione in base al trattamento complessivo del soggetto, applicando un unico coefficiente all’intero importo.
Le fasce previste sono le seguenti:
- fino a 3 volte il trattamento minimo: 100%;
- oltre 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo: 40%;
- oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo: 20%;
- oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo: 10%;
- oltre 6 volte il trattamento minimo: nessuna rivalutazione.
Il testo precisa inoltre che resta operante la fascia di garanzia: se il calcolo con la percentuale di fascia produce un importo inferiore al limite della fascia precedente perequato, si applica la soglia garantita. Le fasce di garanzia sono riportate nell’allegato 1 per ciascun modulo di ricostituzione.
Sono forniti esempi numerici per pensioni di importo pari a euro 1.500, 2.000 e 2.500, con indicazione degli aumenti mensili risultanti per il 2012 e il 2013.
Rivalutazione per gli anni 2014 e 2015
Dal 2014 la perequazione era già stata ripristinata anche per i trattamenti superiori a tre volte il minimo, sulla base dell’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013, senza modifiche alle regole di rivalutazione.
Per determinare gli importi da porre in pagamento nel 2014 e 2015, la normativa applica la perequazione riconosciuta nel biennio 2012-2013 secondo gli indici seguenti:
- fino a 3 volte il trattamento minimo: 100%;
- oltre 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo: 8%;
- oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo: 4%;
- oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo: 2%;
- oltre 6 volte il trattamento minimo: nessuna rivalutazione.
Per le pensioni interessate, fino a luglio 2015 viene corrisposto un arretrato pari alla differenza tra il nuovo importo e quanto già pagato; dal mese di agosto 2015 al 31 dicembre 2015 viene adeguato il rateo corrente. Anche per questa fase sono riportati esempi di calcolo per importi di 1.500, 2.000 e 2.500 euro, assumendo per il 2015 una perequazione previsionale dello 0,3%.
Rivalutazione a partire dal 2016
Dal 2016 gli importi da pagare dipendono dalla perequazione attribuita nel biennio 2012-2013 ai sensi del comma 25-bis, lettera b), e da quella maturata nel 2014 e 2015 secondo le regole della legge n. 147/2013.
Gli indici applicabili per il biennio 2012-2013 ai fini degli effetti dal 2016 sono:
- fino a 3 volte il trattamento minimo: 100%;
- oltre 3 e fino a 4 volte il trattamento minimo: 20%;
- oltre 4 e fino a 5 volte il trattamento minimo: 10%;
- oltre 5 e fino a 6 volte il trattamento minimo: 5%;
- oltre 6 volte il trattamento minimo: nessuna rivalutazione.
Anche in questo caso il documento riporta esempi di calcolo per pensioni di 1.500, 2.000 e 2.500 euro, assumendo per il 2016 una perequazione previsionale dello 0,4% e per il 2015 una perequazione definitiva dello 0,2%.
Cumulo perequativo e assegni vitalizi
Il documento ribadisce che l’importo della perequazione da riconoscere dipende dalla totalità dei trattamenti pensionistici facenti capo allo stesso soggetto. Con la legge di conversione, gli assegni vitalizi derivanti da cariche elettive sono stati espressamente inclusi nel meccanismo di rivalutazione cumulata previsto dall’art. 34, comma 1, della legge n. 448/1998.
In attesa di definire con gli enti erogatori le modalità di trasmissione delle informazioni, i soggetti titolari di vitalizio derivante da carica elettiva sono stati esclusi dalla lavorazione centralizzata descritta nel messaggio.
Corresponsione degli arretrati e trattamento fiscale
Le somme arretrate devono essere corrisposte a decorrere dal 1° agosto 2015. Il documento precisa il relativo regime fiscale:
- l’arretrato maturato fino al 31 dicembre 2014 è soggetto a tassazione separata;
- l’arretrato relativo al 2015 è soggetto a tassazione ordinaria.
Per rispettare il termine del 1° agosto 2015, è stata predisposta un’applicazione off-line dedicata, che ha consentito di:
- effettuare le rivalutazioni;
- quantificare gli arretrati per il 2012 e 2013;
- quantificare gli arretrati per il 2014 e 2015;
- determinare l’importo spettante fino ad agosto 2015 compreso, considerato fittiziamente come parte degli arretrati pur essendo un adeguamento della pensione.
Il conguaglio è stato poi trasmesso alle gestioni proprietarie per la relativa trattazione contabile e fiscale.
Modalità di caricamento nelle diverse gestioni
Per le gestioni private sono indicate le registrazioni da inserire nel database, tra cui:
- la movimentazione con rigo GP1 e codice diario “APPLICAZIONE SENTENZA C.C. 70/2015”;
- la scrittura del bonus lordo annuale per ciascun anno 2012, 2013, 2014 e 2015 nei campi GP1AXB1E, GP1AXB2E, GP1AXB3E e GP1AXB4E;
- l’istituzione del fondo interno 171 “Applicazione Sentenza C.C. 70/2015”;
- l’adozione del codice 864 “Credito Sentenza C.C. 70/2015”.
Per le gestioni pubbliche è previsto il codice BP, che applica la trattenuta IRPEF secondo il flag di tassazione. Le operazioni comprendono il caricamento del conguaglio lordo, la scrittura delle occorrenze per gli arretrati 2012-2014, per il periodo 1/1-31/7/2015 e per la voce corrente dal 1° agosto 2015, oltre alla relativa tassazione.
Per le gestioni spettacolo e sport sono previsti i codici credito CS11 e CC11. Le attività comprendono il caricamento del conguaglio nell’area crediti e debiti, la scrittura del bonus lordo per ciascun anno 2012-2015 e l’elaborazione del bonus con variazione 518 sulla cedola di agosto 2015, con relativa tassazione.
Casellario Centrale Pensioni e rapporti con gli enti
La rivalutazione non è stata calcolata per enti diversi dall’INPS. Il Casellario Centrale Pensioni ha comunicato agli enti i dati utili per la rivalutazione degli ultimi quattro anni nell’ambito delle elaborazioni annuali previste dalle leggi n. 314/1997 e n. 448/1998.
Agli enti vengono forniti:
- il mensile di dicembre 2011 assunto a base della perequazione;
- gli importi effettivamente pagati dal 2012 al 2015 secondo i criteri antecedenti alla sentenza;
- l’indice di rivalutazione attribuito prima dell’applicazione del D.L. n. 65/2015 per ciascun anno dal 2012 al 2015.
Sulla base di tali dati, ciascun ente deve:
- inquadrare il trattamento complessivo nella fascia di riferimento;
- procedere alla trattazione secondo i criteri indicati nella circolare n. 125/2015.
Procedura di consultazione
È prevista una nuova applicazione, destinata alle sedi e ai cittadini, per illustrare lo sviluppo del calcolo della rivalutazione di ciascuna pensione. L’applicativo si collega alla procedura off-line e sarà disponibile nel percorso:
- Processi
- Assicurato Pensionato
- Pagamenti Pensioni e Prestazioni non pensionistiche
- Consultazione Applicazione Sentenza C.C. 70/2015
Comunicazioni in cedola e casi esclusi
Sulla cedola di agosto delle pensioni interessate compare la voce “APPLICAZIONE SENTENZA C.C.70/2015”. Nelle sedi della gestione pubblica viene visualizzato il codice “BP”; per le pensioni di gestione spettacolo e sport la medesima voce compare nella colonna “crediti” del Mod. ObisM 2015.
Il documento segnala che alcune casistiche non sono state trattabili con la procedura off-line, in particolare:
- pensioni ai superstiti con perdita di uno o più contitolari;
- casi di liquidazione di un supplemento di pensione.
Per agevolare l’utenza, sarà resa disponibile la lista delle pensioni scartate nella procedura di consultazione.
Ratei agli eredi e pensioni ai superstiti
Le pensioni vigenti, comprese quelle ai superstiti sia indirette sia reversibili, vengono rivalutate automaticamente. Non sono invece rivalutate automaticamente le pensioni eliminate.
Per ottenere le differenze spettanti in caso di pensione eliminata, compreso il decesso del titolare, è necessario presentare apposita domanda di rateo da parte degli eredi aventi titolo, anche se sia già stato liquidato in precedenza il rateo maturato e non riscosso. La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite le procedure già esistenti.
Per le pensioni delle gestioni private e spettacolo e sport è possibile indicare nelle note la dicitura: “ratei per sentenza Corte Costituzionale 70/2015”.
Le pensioni ai superstiti derivanti dalle prestazioni interessate al ricalcolo saranno rideterminate d’ufficio con elaborazione centrale; per tali prestazioni non deve essere presentata alcuna domanda di ricostituzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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