Messaggio numero 5223 del 06-08-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, dopo l’omologazione del concordato preventivo, il DURC va rilasciato anche se i crediti privilegiati di INPS e INAIL sono soddisfatti solo parzialmente o degradati a chirografo. Ribadisce inoltre l’obbligo di esprimere voto contrario quando la proposta prevede il mancato integrale pagamento dei crediti contributivi e indica le verifiche da svolgere in caso di inadempimento del piano omologato.
Chiarimenti sul rilascio del DURC nei concordati preventivi omologati con soddisfazione parziale dei crediti INPS e INAIL
Chiarimenti sul DURC nei concordati preventivi omologati
Il documento riepiloga l’orientamento ministeriale e operativo in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nelle procedure di concordato preventivo, con particolare riferimento ai casi in cui il piano non assicuri l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi privilegiati di INPS e INAIL. Vengono distinti gli effetti della fase anteriore all’omologazione da quelli successivi al decreto di omologa, nonché gli adempimenti interni delle sedi in sede di voto e di verifica della regolarità.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama anzitutto il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 sulla semplificazione del DURC e le disposizioni della legge fallimentare, in particolare:
- art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sul concordato con continuità aziendale;
- art. 161 L.F., con il deposito del piano;
- art. 177 L.F., sul voto dei creditori;
- art. 180 L.F., sul decreto di omologazione;
- art. 183 L.F., sul reclamo avverso l’omologa;
- art. 184 L.F., sugli effetti vincolanti del concordato omologato;
- art. 185 e art. 186, co. 3, L.F., in tema di vigilanza sull’adempimento e risoluzione per inadempimento.
Regolarità contributiva prima e dopo l’omologazione
In un primo momento, la disciplina del D.M. 30 gennaio 2015 aveva collegato la regolarità contributiva, nei concordati con continuità aziendale, alla previsione nel piano dell’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili, oltre agli accessori di legge.
Il Ministero del Lavoro, con successivi chiarimenti, ha poi precisato che:
- la pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese integra la fattispecie di sospensione dei pagamenti prevista dal D.M. 24 ottobre 2007;
- la condizione per il DURC regolare è inizialmente ancorata all’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali e assistenziali;
- nel caso di piano che preveda solo soddisfazione parziale o retrocessione dei crediti privilegiati al rango chirografario, gli Istituti devono attestare l’irregolarità nella fase anteriore all’omologazione.
Effetti dell’omologazione con soddisfazione parziale dei crediti privilegiati
Il chiarimento centrale del documento riguarda l’ipotesi in cui il concordato venga comunque omologato anche se il piano non prevede il pagamento integrale dei crediti privilegiati di INPS e INAIL.
In tale situazione, il Ministero afferma in via definitiva che:
- dopo l’omologazione il DURC deve essere rilasciato;
- ciò vale anche se i crediti privilegiati risultano soddisfatti solo parzialmente o degradati a chirografo;
- la ragione è che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione del ricorso, ai sensi dell’art. 184 L.F.;
- fino all’integrale adempimento del concordato, la situazione rientra nella sospensione dei pagamenti prevista dalla normativa sul DURC, con conseguente regolarità contributiva.
Il documento evidenzia inoltre che, per la parte dei crediti eccedente quanto riconosciuto nel concordato omologato, l’Ente non può procedere al recupero e il debitore non può effettuare pagamenti spontanei, per il rispetto della par condicio creditorum.
Irrilevanza del reclamo contro l’omologazione ai fini del DURC
Il Ministero precisa che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, non assume rilievo la proposizione del reclamo alla Corte d’appello contro il decreto di omologazione da parte degli Istituti ai sensi dell’art. 183 L.F.
Ne consegue che la regolarità deve essere attestata anche nelle more della definizione dell’eventuale reclamo.
Obbligo di voto contrario sulla proposta concordataria
Il documento ribadisce che, quando la proposta concordataria non preveda l’integrale soddisfazione dei crediti previdenziali dell’Istituto, il voto contrario deve essere sempre espresso.
Sono indicate le seguenti modalità:
- verbalmente nel corso dell’adunanza dei creditori;
- mediante comunicazione agli organi della procedura e al giudice delegato entro i termini fissati per l’adunanza.
Si richiama l’art. 178, co. 4, L.F., secondo cui la mancata espressione del voto equivale a consenso, con possibile pregiudizio per il recupero dei crediti dell’Istituto.
Unica ipotesi di accettazione del pagamento parziale
Il testo precisa che l’unica ipotesi in cui l’Istituto può accettare il pagamento parziale dei crediti contributivi è quella disciplinata dalla circolare n. 38 del 15 marzo 2010, relativa alla transazione sui crediti contributivi, adottata in attuazione dell’art. 182-ter L.F. e del D.M. 4 agosto 2009.
Competenze interne e coordinamento tra sedi
L’espressione del voto contrario spetta al Direttore della sede provinciale competente per il procedimento.
Il Direttore deve operare in coordinamento con l’Agente della Riscossione competente e può farsi rappresentare in adunanza dall’avvocato della sede.
Se i crediti sono gestiti da sedi diverse:
- la sede procedente deve informare tempestivamente le altre sedi;
- ciò deve consentire la determinazione puntuale del valore dei crediti entro il termine per l’esercizio del voto.
Effetti del mancato rispetto del piano omologato
Dopo l’omologazione, se il debitore non rispetta i termini previsti dal piano per il pagamento dei crediti previdenziali, gli Istituti devono dichiarare l’irregolarità contributiva.
Il documento collega tale esito a quanto previsto dagli artt. 185 e 186, co. 3, L.F., poiché il commissario giudiziale deve vigilare sull’adempimento e ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Le sedi devono quindi:
- verificare costantemente il rispetto dei termini del piano omologato;
- presidiare l’adempimento dei crediti inseriti nel piano;
- coinvolgere immediatamente gli uffici legali in caso di comportamenti non conformi, per valutare l’attivazione del procedimento di risoluzione del concordato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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