Messaggio numero 5147 del 03-08-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che, venuto meno l'impianto normativo della legge n. 147/1997 per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, non è più applicabile l'iscrizione nelle liste di mobilità e, quindi, non operano più gli incentivi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991. Conseguentemente, risultano superate anche le istruzioni della circolare n. 68/1998.
Cessazione dell'operatività dei benefici contributivi per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera
Cessazione dell'operatività della disciplina speciale per i frontalieri in Svizzera
Il documento ricostruisce l'evoluzione normativa relativa ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Chiarisce che la disciplina speciale originariamente prevista dalla legge 5 giugno 1997, n. 147 non è più operativa e che, per effetto di tale mutamento, viene meno anche la possibilità di accedere ai benefici collegati all'iscrizione nelle liste di mobilità.
Contenuto originario della legge n. 147/1997
L'articolo 4 della legge n. 147/1997 prevedeva, per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera ai quali fosse stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, la possibilità di richiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.
A tale iscrizione era connessa, in caso di assunzione del lavoratore, l'operatività degli incentivi contributivi previsti dalla stessa legge n. 223/1991, richiamati in particolare agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9.
Venir meno dell'Accordo di Berna e caducazione della disciplina
Il documento evidenzia che l'Accordo di Berna, dal quale traeva origine la disciplina speciale in favore dei frontalieri, ha cessato i propri effetti nel giugno 2009. Il mancato rinnovo dell'Accordo ha determinato, di fatto, la caducazione degli effetti della legge n. 147/1997.
Evoluzione della tutela di disoccupazione per i frontalieri
In relazione alla decisione dell'Unione Europea n. 1/2012 e ai successivi regolamenti comunitari sul sistema di sicurezza sociale, validi anche per la Svizzera, la tutela dei lavoratori frontalieri è stata assicurata con modalità diverse nel tempo:
- fino al 31 dicembre 2012, mediante l'indennità di disoccupazione ordinaria;
- dal 1° gennaio 2013, tramite ASpI e mini ASpI;
- dal 1° maggio 2015, tramite NASpI.
Esaurimento dell'incentivo contributivo e abrogazione sostanziale delle istruzioni
Alla luce di tali sviluppi normativi e della cessazione dell'impianto legislativo che consentiva l'iscrizione nelle liste di mobilità dei frontalieri titolari del trattamento speciale di disoccupazione, il documento conclude che deve considerarsi esaurita la previsione dell'incentivo collegato all'articolo 4, comma 4, della legge n. 147/1997, ossia i benefici contributivi previsti dalla legge n. 223/1991.
In parallelo, il documento precisa che non sono più operative nemmeno le istruzioni contenute nella circolare n. 68 del 23 marzo 1998.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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