Circolare numero 42 del 18-02-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla FedImprese verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FedImprese per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese associate. Vengono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, riversamento delle somme all’associazione, clausole di salvaguardia, protezione dei dati, durata e recesso. Sono inoltre fornite le istruzioni contabili con i nuovi codici e conti da utilizzare, nonché gli adempimenti delle strutture territoriali per la reportistica e il rendiconto annuale.
Convenzione INPS-FedImprese per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-FedImprese per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FedImprese il 26 novembre 2014, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Vengono disciplinati il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, i costi del servizio, le modalità di riversamento delle somme all’associazione, le clausole di salvaguardia e le istruzioni contabili operative.
Ambito della riscossione e natura del contributo
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, previsti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione, è effettuata dall’INPS congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’Istituto, secondo le modalità e la periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare evidenzia che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Determinazione della misura e imputazione dei versamenti
Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto precisa inoltre che non svolge interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione
Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Le eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, dalla data della comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano comunque a carico dell’associazione le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme alla sede nazionale dell’associazione
L’INPS corrisponde alla sede nazionale di FedImprese, senza interessi o altri titoli, le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Se l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia. È inoltre precisato che eventuali ritardi nelle rimesse dovuti a difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie dei compiti istituzionali non comportano responsabilità dell’INPS.
Clausole di salvaguardia, responsabilità e rapporti con terzi
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro in relazione all’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è inoltre estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione. Per tale motivo, l’associazione esonera l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti, compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese a titolo di contributo di assistenza contrattuale. Se l’INPS è chiamato in giudizio per controversie attinenti a tali rapporti, l’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’Istituto, quantificate secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero se l’associazione perde i requisiti richiesti dalla legge o intervengono nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione a supporto.
Istruzioni contabili e gestione del flusso UNIEMENS
Alle imprese aderenti a FedImprese è attribuito il codice di nuova istituzione W240. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale W240, con significato di "Ass. Contr. FedImprese", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni tecniche.
I contributi di assistenza contrattuale evidenziati dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS con il codice W240 sono imputati al conto GPA25454. Contestualmente, per rilevare il debito verso FedImprese, la procedura registra la scrittura GPA35454 a GPA11454 per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25454. I saldi dei conti GPA25454 e GPA35454 devono essere costantemente concordanti e, per garantire la concordanza con le risultanze contabili e con le ripartizioni delle denunce contributive, tali conti devono essere movimentati con il codice documento 95 esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in tre copie: una da consegnare alle imprese che hanno versato il contributo, una da inviare all’ufficio competente per la contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse devono essere accreditate alla FedImprese al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I versamenti devono essere imputati in dare del conto GPA11454, con addebito in avere del conto GPA24042 per il rimborso spese e del conto GPA25228 per l’eventuale imposta di bollo.
L’eventuale saldo del conto GPA11454 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere a FedImprese un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, l’ammontare delle somme corrisposte, l’ammontare delle spese trattenute e l’ammontare dell’imposta di bollo trattenuta. I conti GPA11454, GPA25454 e GPA35454 sono di nuova istituzione e richiamati nell’allegato n. 2.
Punti principali
Finalità della convenzione e base normativa
Il 26 novembre 2014 INPS e FedImprese hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro avviene da parte dell’INPS con le stesse modalità e periodicità previste per i contributi obbligatori, unitamente alla loro riscossione. La circolare precisa che tale modalità non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva per l’Istituto.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata al contributo associativo viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non effettua controlli o interventi diretti sui versamenti relativi alla convenzione.
Costi del servizio e facoltà di recesso dell’associazione
Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 ed è fissato in euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Eventuali variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e, da tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connessi alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione e soglia minima
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione, senza interessi, gli importi riscossi al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo. Se l’acconto periodico dovuto è inferiore a 50 euro, le somme restano accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese, terzi e soggetti comunque coinvolti nell’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate. Se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse a tali rapporti, l’associazione deve rimborsare le spese sostenute, quantificate secondo la normativa sui compensi professionali. L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità di identificazione e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili e codice UNIEMENS W240
Alle imprese aderenti a FedImprese è attribuito il codice causale di nuova istituzione W240, con significato di "Ass. Contr. FedImprese", da validare nel flusso UNIEMENS. I contributi esposti con tale codice sono imputati al conto GPA25454; contestualmente la procedura rileva il debito verso FedImprese con scrittura GPA35454 a GPA11454. I conti GPA25454 e GPA35454 devono concordare costantemente e possono essere movimentati con codice documento 95 solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Adempimenti delle sedi e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabilità e una per l’archivio amministrativo. Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, con imputazione in DARE del conto GPA11454 e in AVERE dei conti GPA24042 (rimborso spese) e GPA25228 (imposta di bollo, se dovuta). L’eventuale saldo del GPA11454 a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo le strutture territoriali devono trasmettere a FedImprese un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese trattenute e imposta di bollo trattenuta. I nuovi conti GPA11454, GPA25454 e GPA35454 sono riportati nell’allegato n. 2.
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