Circolare numero 37 del 18-02-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla CONFIMPRESE – Confederazione Sindacale Imprenditoriale (CONFIMPRESE ITALIA) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinate le modalità di versamento, la misura del costo del servizio, le regole contabili e operative, le clausole di salvaguardia, la durata della convenzione e il recesso. Sono inoltre fornite istruzioni tecniche per l’utilizzo del nuovo codice causale "W330" e dei relativi conti contabili.
Convenzione INPS-CONFIMPRESE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-CONFIMPRESE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare dà conto della convenzione stipulata tra INPS e CONFIMPRESE ITALIA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento illustra sia il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS sia le regole economiche, contabili e di responsabilità connesse alla gestione del servizio.
Ambito e finalità della convenzione
La convenzione, stipulata il 4 dicembre 2014 e approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, è finalizzata alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. L’INPS interviene come soggetto incaricato della riscossione, a favore dell’associazione sindacale stipulante.
Modalità di riscossione
I contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione sono riscossi dall’INPS congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto. La riscossione avviene con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva a carico dell’INPS.
Misura del contributo e rapporti con i contributi obbligatori
Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo che il datore di lavoro indica nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente, entro le scadenze di legge, i contributi obbligatori dovuti, la quota versata a titolo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
L’Istituto non svolge interventi diretti né controlli nei confronti dei datori di lavoro in relazione al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
Costi del servizio di riscossione
Per l’anno 2015 i costi del servizio di riscossione sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS relativo ai contributi per assistenza contrattuale.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto; a seguito di tale comunicazione l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione e soglia minima
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, senza interessi o altri oneri, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche rendono disponibili i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare versato.
Se l’acconto periodico dovuto all’associazione è inferiore a euro 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a tale soglia.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene una clausola di ampia esenzione di responsabilità per l’INPS. L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità verso le imprese aderenti, i terzi e chiunque altro per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto del negozio giuridico, anche quando si tratti di pignoramenti già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è inoltre dichiarato estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, ivi compresa l’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale. L’associazione si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall’Istituto qualora quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie relative ai rapporti tra associati e associazione.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti di legge o se intervengano norme o regolamenti che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente di avere efficacia alla data di scadenza.
Resta ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.
Istruzioni operative e contabili
Per la gestione nel flusso UNIEMENS, alle imprese aderenti è attribuito il codice di nuova istituzione "W330", con significato "Ass. Contr. CONFIMPRESE ITALIA". I dati esposti dalle imprese con tale codice sono imputati al conto GPA25456. Contestualmente, al fine di rilevare il debito verso l’associazione, viene predisposta la scrittura in partita doppia GPA35456 a GPA11456 per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25456.
I saldi dei conti GPA25456 e GPA35456 devono risultare costantemente concordanti. Per garantire tale concordanza e quella tra contabilità e ripartizioni delle denunce contributive, i conti GPA25456 e GPA35456 devono essere movimentati con codice documento "95" esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Gestione della reportistica e imputazioni contabili
Le sedi devono produrre la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una copia per le imprese che hanno versato il contributo, una copia da inviare all’ufficio competente per la contabilità della sede e una copia da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo dovuta. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11456; allo stesso conto sono addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, con contropartita in avere del conto GPA24042, e le somme trattenute per imposta di bollo, con contropartita in avere del conto GPA25228.
L’eventuale saldo del conto GPA11456 risultante alla chiusura dell’esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la specifica procedura automatizzata.
Rendiconto annuale all’associazione
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONFIMPRESE un rendiconto contenente:
- l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, per le quali siano state emesse le distinte delle imprese;
- l’ammontare delle somme corrisposte;
- l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.
Nell’allegato n. 2 sono indicati i conti di nuova istituzione GPA11456, GPA25456 e GPA35456.
Punti principali
Stipula e finalità della convenzione
Il 4 dicembre 2014 INPS e CONFIMPRESE – Confederazione Sindacale Imprenditoriale (CONFIMPRESE ITALIA) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dalla legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’associazione avviene da parte dell’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto, con le stesse modalità e la stessa periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini di legge, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’INPS non effettua interventi diretti o controlli verso i datori di lavoro in relazione a tali versamenti.
Costi del servizio
Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è stato attualizzato con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. È previsto un importo di 0,17 euro per ogni UNIEMENS relativo ai contributi di assistenza contrattuale. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connesso alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi, al netto dei costi del servizio, senza interessi o altri titoli, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento della soglia. L’INPS è esonerato da responsabilità per eventuali ritardi dovuti a difficoltà operative connesse alle priorità istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro derivante dall’applicazione della convenzione, compresi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se pignoramenti siano già in corso o eseguiti alla data di stipula. L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e associazione, incluso l’eventuale obbligo di restituzione delle somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS se l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse ai rapporti associativi, con quantificazione secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, perdita dei requisiti di legge o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. È comunque previsto il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, eventuali variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione.
Istruzioni operative e codice UNIEMENS
Per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS è attribuito alle imprese aderenti il nuovo codice causale "W330", con significato di "Ass. Contr. CONFIMPRESE ITALIA". I contributi indicati nel flusso con tale codice sono imputati al conto GPA25456; contestualmente viene rilevato il debito verso l’associazione mediante scrittura in partita doppia GPA35456 a GPA11456 per l’importo indicato in avere sul conto GPA25456. I saldi dei conti GPA25456 e GPA35456 devono concordare costantemente e devono essere movimentati con codice documento "95" soltanto tramite la procedura automatizzata di ripartizione.
Adempimenti contabili e reportistica
Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, una da inviare all’ufficio contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11456; al medesimo conto sono addebitate le trattenute per rimborso spese, in avere del conto GPA24042, e per imposta di bollo, in avere del conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11456 a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.
Rendiconto annuale
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni, le strutture territoriali devono trasmettere alla CONFIMPRESE un rendiconto con: ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento e alle distinte emesse, ammontare delle somme corrisposte, ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA11456, GPA25456 e GPA35456 di nuova istituzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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