Circolare numero 39 del 18-02-2015
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e F.A.S.P.I. per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono disciplinate modalità di riscossione e riversamento, misura e costi del servizio, clausole di salvaguardia, durata, recesso e istruzioni operative-contabili con istituzione di specifici codici e conti. La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015, con rinnovo da richiedere almeno 90 giorni prima della scadenza e facoltà di recesso con preavviso di 60 giorni.
Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-F.A.S.P.I. per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e la Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, il riversamento delle somme all’associazione, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la durata dell’accordo e le relative istruzioni operative e contabili.
Base convenzionale e ambito di applicazione
La convenzione è stata stipulata il 5 dicembre 2014 ed è stata approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa trova fondamento nella legge 4 giugno 1973, n. 311 e riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione.
Modalità di riscossione e natura del contributo
L’INPS riscuote tali contributi unitamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le medesime modalità e periodicità previste per questi ultimi dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e, di conseguenza, esclude ogni obbligo dell’Istituto di procedere a esazione coattiva.
Misura del contributo e trattamento in caso di insufficiente versamento
Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale il solo importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori dovuti entro le scadenze previste, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e degli eventuali oneri accessori. È inoltre chiarito che l’INPS non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro con riferimento a tali versamenti.
Costi del servizio e oneri accessori
I costi del servizio di riscossione, attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono fissati in euro 0,17 per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi è oggetto di comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Restano inoltre a carico dell’associazione tutti gli altri oneri, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Riversamento delle somme alla F.A.S.P.I.
L’INPS versa alla sede nazionale della F.A.S.P.I. le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, senza riconoscimento di interessi o di altri titoli. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, indicando periodo contributivo e importo versato.
Se l’importo dell’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a tale soglia. L’INPS è esonerato da responsabilità qualora le rimesse avvengano oltre il termine convenuto per difficoltà operative connesse alle proprie priorità istituzionali.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione prevede una ampia clausola di esonero di responsabilità dell’INPS nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro, per gli effetti dell’applicazione dell’accordo. L’Istituto viene espressamente sollevato anche in relazione a pignoramenti presso terzi eseguiti da creditori dell’associazione o di strutture ad essa collegate, compresi quelli già in corso o eseguiti alla data della stipula.
L’INPS resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si impegna inoltre a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto nel caso in cui esso sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie connesse a tali rapporti, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure in caso di perdita dei requisiti di legge o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. È inoltre previsto il recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In difetto di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque riconosciuta a ciascuna parte la facoltà di recesso, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. La F.A.S.P.I. deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto. La sede dell’associazione è indicata in Roma, Viale Trastevere n. 60.
Istruzioni operative e contabili
Alle imprese aderenti alla F.A.S.P.I. è attribuito il codice di nuova istituzione W290. Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale W290, con significato "Ass. Contr. F.A.S.P.I", e il relativo elemento previsto dalle istruzioni operative.
I contributi di assistenza contrattuale evidenziati nel flusso con tale codice vengono imputati al conto GPA25455. Contestualmente, la procedura predispone la scrittura in partita doppia GPA35455 a GPA11455, per un importo pari a quello registrato in avere sul conto GPA25455. I saldi dei conti GPA25455 e GPA35455 devono sempre concordare e, per garantirne la corrispondenza con le ripartizioni delle denunce contributive, essi devono essere movimentati con il codice documento 95 soltanto tramite procedura automatizzata di ripartizione.
Le sedi devono stampare in triplice copia la reportistica generata dalla procedura: una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una copia deve essere inviata all’ufficio competente per la contabilità della sede; la terza deve restare agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla F.A.S.P.I. al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11455, mentre le somme trattenute a titolo di rimborso spese sono registrate in avere sul conto GPA24042 e l’eventuale imposta di bollo in avere sul conto GPA25228. L’eventuale saldo del conto GPA11455 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata.
Rendiconto annuale e conti di nuova istituzione
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono predisporre e trasmettere alla F.A.S.P.I. un apposito rendiconto. Tale rendiconto deve riportare: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento per le quali sono state emesse le distinte delle imprese; l’ammontare delle somme corrisposte; l’ammontare delle spese e dell’imposta di bollo trattenute sui contributi riscossi.
Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11455, GPA25455 e GPA35455.
Punti principali
Convenzione e base normativa
In data 5 dicembre 2014 INPS e Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori (F.A.S.P.I.) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
La riscossione avviene da parte dell’INPS insieme ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. Il contributo mantiene natura volontaria e l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva.
Misura del contributo e imputazione dei versamenti
L’INPS considera versato il solo importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli sui datori di lavoro per tale contributo.
Costi del servizio
Per l’anno 2015 il costo del servizio di riscossione è attualizzato con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 ed è pari a 0,17 euro per ogni UNIEMENS. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compreso quello fiscale, relativo alla convenzione.
Versamento delle somme alla F.A.S.P.I.
L’INPS corrisponde alla sede nazionale della F.A.S.P.I. le somme riscosse, al netto dei costi del servizio, entro la fine del mese successivo all’elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche forniscono contestualmente i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme vengono accantonate fino al raggiungimento di tale soglia.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese, terzi e creditori dell’associazione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, inclusa l’eventuale restituzione delle somme versate. La F.A.S.P.I. deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso e l’Istituto può sospendere l’efficacia o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti di interesse o sopravvenienze normative.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto con raccomandata A/R o PEC almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Entrambe le parti possono recedere con preavviso di almeno 60 giorni, tramite raccomandata A/R o PEC. La F.A.S.P.I. deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni operative UNIEMENS e codici contabili
Alle imprese aderenti è attribuito il codice di nuova istituzione W290. Nel flusso UNIEMENS deve essere validato il codice causale W290 con significato "Ass. Contr. F.A.S.P.I". I contributi vengono imputati al conto GPA25455 e, per rilevare il debito verso l’associazione, viene generata la scrittura GPA35455 a GPA11455. I conti GPA25455 e GPA35455 devono sempre concordare e devono essere movimentati solo tramite procedura automatizzata di ripartizione con codice documento 95.
Reportistica, accrediti e rendiconto annuale
Le sedi devono stampare in triplice copia la reportistica: una copia per l’impresa, una per l’ufficio contabilità e una per gli atti amministrativi. Le somme riscosse sono accreditate alla F.A.S.P.I. al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono imputati al conto GPA11455, con addebito dei rimborsi spese sul GPA24042 e dell’imposta di bollo sul GPA25228. Il saldo del GPA11455 a fine esercizio viene ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere alla F.A.S.P.I. un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute.
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