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Circolare

Circolare numero 38 del 18-02-2015

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla FEDERAZIONE AUTONOMA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (FEDERAGENTI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e FEDERAGENTI per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese iscritte all’associazione. Vengono disciplinate modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, tempi e modalità di riversamento all’associazione, clausole di salvaguardia, durata della convenzione, tutela dei dati personali e istruzioni contabili con l’istituzione del codice causale W280 e di specifici conti. Sono inoltre indicati gli obblighi delle strutture territoriali per la reportistica e il rendiconto annuale.

Convenzione INPS-FEDERAGENTI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale e relative istruzioni operative e contabili

Convenzione INPS-FEDERAGENTI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare illustra l’operatività della convenzione stipulata tra INPS e FEDERAZIONE AUTONOMA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (FEDERAGENTI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento disciplina sia il profilo giuridico della convenzione sia le modalità tecniche, contabili e organizzative per la gestione dei versamenti tramite flusso UNIEMENS.

Presupposto normativo e finalità della convenzione

La convenzione è stata stipulata il 10 dicembre 2014 ed è stata approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa è ricondotta alla legge 4 giugno 1973, n. 311, che costituisce il riferimento normativo per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.

Modalità di riscossione dei contributi

La riscossione avviene tramite l’INPS, congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo dell’Istituto di procedere alla riscossione coattiva.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota destinata al contributo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. È inoltre chiarito che l’INPS non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro con riferimento a tali versamenti.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per il servizio di riscossione è previsto un costo pari a euro 0,17 per ogni UNIEMENS. Il costo è stato attualizzato per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto all’associazione, che potrà esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano inoltre a carico dell’associazione tutti gli altri oneri inerenti alla convenzione, compresi quelli fiscali.

Versamento delle somme riscosse e gestione degli acconti

L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione, senza interessi o altri compensi, gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. In parallelo, le strutture periferiche dell’Istituto mettono a disposizione i dati relativi alle imprese che hanno effettuato il versamento, indicando periodo contributivo e ammontare.

Se l’acconto periodico dovuto all’associazione risulta inferiore a euro 50,00, l’INPS accantona le somme fino al raggiungimento di un importo da versare almeno pari a euro 50,00. È inoltre previsto che eventuali ritardi nei riversamenti dovuti a difficoltà operative legate alle esigenze istituzionali non comportino responsabilità dell’Istituto.

Clausole di salvaguardia, responsabilità e rapporti con i terzi

La convenzione contiene una forte clausola di esonero di responsabilità a favore dell’INPS. L’associazione riconosce espressamente che l’Istituto non risponde verso le imprese aderenti, verso terzi o verso chiunque altro per l’applicazione della convenzione. In particolare, l’INPS è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi promosso da creditori dell’associazione o di strutture associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se i pignoramenti sono in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Istituto è inoltre dichiarato estraneo ai rapporti intercorrenti tra associati e associazione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si obbliga a rimborsare le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra associati e associazione, con quantificazione secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva anche la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge o in presenza di nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno un nuovo testo convenzionale. Resta altresì fermo il potere di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare quanto a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata della convenzione, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza bisogno di ulteriori atti o comunicazioni.

È salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, esercitabile con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione eventualmente necessaria. La sede della FEDERAGENTI è indicata in via Cristoforo Colombo n. 115, 00154 Roma.

Istruzioni contabili e flusso UNIEMENS

Per l’esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS viene istituito il codice causale W280, da validare dalle imprese aderenti con il significato di "Ass. Contr. FEDERAGENTI". I contributi di assistenza contrattuale evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25460. Contestualmente, per rilevare il debito verso FEDERAGENTI, viene predisposta la scrittura in partita doppia GPA35460 a GPA11460 per un importo pari a quello evidenziato in avere nel conto GPA25460.

La circolare sottolinea che i saldi dei conti GPA25460 e GPA35460 devono concordare costantemente e che tali conti devono essere movimentati, con codice documento 95, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.

Adempimenti delle sedi e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una copia per le imprese che hanno versato il contributo, una per l’ufficio competente alla contabilità della sede e una da conservare agli atti dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse vanno accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I relativi importi sono rilevati in DARE sul conto GPA11460; a tale conto sono addebitate anche le somme da trattenere a titolo di rimborso spese, con contropartita in AVERE sul conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, con contropartita in AVERE sul conto GPA25228.

L’eventuale saldo del conto GPA11460 a fine esercizio deve essere riportato nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Infine, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni, le strutture territoriali devono trasmettere alla FEDERAGENTI un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, le somme corrisposte, nonché le spese e l’imposta di bollo trattenute. I conti GPA11460, GPA25460 e GPA35460 sono di nuova istituzione, come indicato nell’allegato n. 2.

Punti principali

Convenzione e finalità

In data 10 dicembre 2014 è stata stipulata tra INPS e FEDERAZIONE AUTONOMA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (FEDERAGENTI) una convenzione, approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale è effettuata dall’INPS congiuntamente ai contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni. La riscossione mantiene natura volontaria e non comporta per l’Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.

Determinazione dell’importo e gestione degli insufficiente versamenti

È considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dal datore di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini, la quota versata a titolo di assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’INPS non svolge interventi diretti o di controllo sui versamenti dei datori di lavoro.

Costi del servizio e recesso dell’associazione

Per il servizio di riscossione è previsto, per ogni UNIEMENS, un costo di euro 0,17, attualizzato per il 2015 con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto; dopo tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni. Sono inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, inerenti alla convenzione.

Versamento delle somme all’associazione

L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione, senza interessi o altri titoli, le somme riscosse al netto dei costi del servizio entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione e non risponde delle eventuali restituzioni delle somme versate dalle imprese. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in eventuali controversie giudiziarie connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari, perdita dei requisiti o sopravvenute esigenze normative; può inoltre recedere unilateralmente in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2015. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza con raccomandata A/R o PEC; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. È indicata la sede di FEDERAGENTI in via Cristoforo Colombo n. 115, 00154 Roma.

Istruzioni contabili e codice causale W280

Per il flusso UNIEMENS le imprese aderenti devono utilizzare il nuovo codice causale W280, con significato "Ass. Contr. FEDERAGENTI". I contributi confluiscono nel conto GPA25460; contestualmente viene rilevato il debito verso FEDERAGENTI con scrittura GPA35460 a GPA11460. I conti GPA25460 e GPA35460 devono sempre concordare e sono movimentati solo tramite la procedura automatizzata di ripartizione con codice documento 95.

Reportistica, contabilizzazione e rendiconto annuale

Le sedi devono stampare la reportistica in triplice copia: una per l’impresa, una per l’ufficio competente alla contabilità della sede e una da conservare agli atti. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi importi sono addebitati sul conto GPA11460, con contropartita nei conti GPA24042 per il rimborso spese e GPA25228 per l’imposta di bollo, se dovuta. L’eventuale saldo di GPA11460 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio tramite procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere a FEDERAGENTI un rendiconto con l’ammontare dei contributi riscossi, delle somme corrisposte e delle spese e dell’imposta di bollo trattenute. I conti GPA11460, GPA25460 e GPA35460 sono di nuova istituzione, come indicato nell’allegato n. 2.

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