Risposta n. 268 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIVA - Note di variazione in ipotesi di scioglimento dei contratti ex art. 169-bis L.F. - art. 26, comma 2, DPR 633/72
Il quesito
La società richiede se la pronuncia di scioglimento dei contratti ex art.169-bis L.F. consenta l'emissione di note di credito ai sensi dell'art.26, comma 2, DPR 633/72; se il termine annuale di cui al comma 3 sia irrilevante; quando possano essere emesse le note e detratta l'IVA; come determinare l'importo delle note per varie tipologie contrattuali; e quale trattamento in caso di subentro nei contratti.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente sostiene che lo scioglimento ex art.169-bis rientri fra gli eventi che legittimano l'emissione di note di credito, che il termine annuale non sia rilevante, e propone termini alternativi (data dei decreti di autorizzazione o data di inoppugnabilità del decreto di omologa) per l'emissione e la detrazione; indica anche criteri dettagliati di quantificazione delle note a seconda delle tipologie contrattuali e propone l'emissione nei confronti degli ultimi titolari (con alternative in subordine).
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ritiene che non sia possibile emettere note di variazione in diminuzione ai sensi dell'art.26, comma 2, DPR 633/72 in conseguenza dello scioglimento ex art.169-bis L.F.: lo scioglimento è una facoltà potestativa del debitore, non è retroattivo, dà luogo a un indennizzo distinto dal corrispettivo fatturato e la base imponibile originaria è stata interamente percepita; pertanto la riduzione della base imponibile sarebbe contraria ai principi comunitari e nazionali richiamati e l'istanza va respinta.
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